Ai fini del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. si è in presenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando siano o saranno esperite le azioni di rivendica, di manutenzione o di reintegrazione, ma anche quando sia stata proposta o debba proporsi un’azione contrattuale che, se accolta, comporti la condanna alla restituzione del bene, come le azioni di rescissione per lesione ultra dimidium e di annullamento per vizi del consenso del contratto di cessione di partecipazioni sociali.
Per la concessione del sequestro giudiziario non si richiede, come per il sequestro conservativo, il pericolo concreto e attuale di sottrazione o alterazione del bene, essendo sufficiente, ai fini dell’opportunità richiesta dall’art. 670, n. 1, c.p.c., che lo stato di fatto in pendenza del giudizio comporti la possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso; la mera pendenza di una controversia sulla titolarità delle partecipazioni non è tuttavia sufficiente, occorrendo che il ricorrente alleghi effettive situazioni di rischio di dispersione, alterazione o alienazione del bene tali da rendere opportuna la sua custodia o gestione temporanea. Tale requisito non è integrato dal mutamento della denominazione e della sede della società ceduta successivo alla cessione, quando esso trovi giustificazione nell’esigenza di avvicinare la gestione al principale asset e di segnare una cesura con la precedente gestione, restando astratta e priva di riscontri l’ipotesi di una nuova alienazione delle quote.