Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 168/2003, la controversia tra una società consortile a responsabilità limitata e una socia sulla misura della contribuzione ai costi sostenuti dalla società nella gestione di un appalto, perché la società che assume scopo consortile ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. conserva la disciplina del tipo prescelto e resta soggetta alle norme sulle società a responsabilità limitata, che possono essere derogate soltanto ove incompatibili con profili essenziali del fenomeno consortile.
È nulla la clausola compromissoria statutaria che attribuisce la nomina degli arbitri alle società socie [arbitrato irrituale con arbitri amichevoli compositori nominati da ciascuna socia], perché l’art. 34 d.lgs. 5/2003, oggi trasfuso nell’art. 838-bis c.p.c., impone inderogabilmente che la nomina sia affidata a un soggetto estraneo alla società, e la clausola non può essere integrata in via automatica con le regole dell’arbitrato societario, che imporrebbe alle parti un procedimento da esse non scelto in contrasto con il principio volontaristico su cui si fonda l’arbitrato.
La sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c. può essere parziale, per simmetria con il potere di concedere la provvisoria esecuzione limitatamente a una parte delle somme previsto dall’art. 648 c.p.c. e in coerenza con gli artt. 283 e 431 c.p.c.; i gravi motivi vanno valutati anzitutto alla stregua della verosimiglianza dei motivi di opposizione [sospensione limitata alle fatture di conguaglio dei costi prive di analitica rendicontazione].
Il bilancio approvato dall’assemblea costituisce prova dei crediti della società nei confronti dei soci soltanto quando tali crediti vi siano chiaramente indicati.