Le gravi irregolarità denunciate ai sensi dell’art. 2409 c.c. devono essere attuali, ossia ancora sussistenti al momento della definizione del procedimento, perché lo scopo della denuncia è porre i soci di maggioranza e l’amministratore di fronte all’alternativa tra l’eliminazione spontanea delle irregolarità e la loro eliminazione a seguito del provvedimento giudiziale. Qualora, dopo la notificazione del ricorso, l’assemblea approvi i bilanci arretrati, accerti la causa di scioglimento e sostituisca l’amministratore cui erano imputabili le irregolarità con un liquidatore professionista estraneo alla compagine sociale, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo stato raggiunto lo scopo perseguito dai ricorrenti.
La sostituzione, nel corso del procedimento, dell’amministratore con un liquidatore determina il passaggio automatico della rappresentanza della società dal curatore speciale al nuovo rappresentante, salvo che sia dedotto e dimostrato un conflitto di interessi anche in capo a quest’ultimo; tale conflitto non è integrato dalla circostanza che il liquidatore contesti nel merito la sussistenza delle irregolarità denunciate, la quale preclude però la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 2409, comma 3, c.c.
Costituiscono gravi irregolarità, di per sé sufficienti a fondare la denuncia e la condanna dell’amministratore alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, la mancata approvazione pluriennale dei bilanci, l’omessa convocazione e la perdurante inattività dell’assemblea e il mancato accertamento della conseguente causa di scioglimento ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c. Il rimborso parziale di finanziamenti dei soci in violazione dell’art. 2467 c.c. non arreca invece un danno potenziale alla società quando i debiti verso gli altri creditori siano modesti a fronte di ampie disponibilità liquide. Le spese del curatore speciale vanno poste a carico dell’amministratore che con la propria condotta ha dato causa al procedimento.