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Tribunale di Napoli, 10 Giugno 2025

Uso del patronimico da parte dell’ex socio in concorrenza con l’impresa familiare: concorrenza sleale e limiti dell’esimente ex art. 21 c.p.i.

Tribunale di Napoli, 10 Giugno 2025
Uso del patronimico da parte dell’ex socio in concorrenza con l’impresa familiare: concorrenza sleale e limiti dell’esimente ex art. 21 c.p.i.

Integra concorrenza sleale confusoria e per sviamento di clientela, ai sensi dell’art. 2598, nn. 1 e 3, c.c., la condotta dell’ex socio dell’impresa familiare che, in conflitto con il gruppo familiare, costituisca una società con il medesimo oggetto sociale, contraddistinta dal proprio patronimico coincidente con il segno distintivo storico dell’impresa di provenienza, la avvii nella stessa località in cui questa ha un’unità aziendale e continui a utilizzare per il contatto con i clienti l’utenza telefonica già abbinata all’impresa di provenienza, così determinando lo sviamento inconsapevole della clientela.

La limitazione di cui all’art. 21, comma 1, lett. a), c.p.i. opera solo quando l’uso del proprio nome da parte del terzo sia conforme ai principi della correttezza professionale, e ciò tanto più quando la forza distintiva e la tutela del marchio azionato dipendano proprio dal patronimico. La conformità alla correttezza professionale va negata se l’uso avvenga in modo da far pensare che esista un legame commerciale tra il terzo e il titolare del marchio, se pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà, se causi discredito o denigrazione del marchio o se il terzo presenti il proprio prodotto come imitazione di quello recante il marchio altrui; non ricorre l’esimente per chi, separatosi dall’impresa familiare, avvii con lo stesso patronimico la stessa attività nella stessa area.

Data Sentenza: 10/06/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Mario Fucito
Registro: RG 201 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 20/09/2026
Massima a cura di: Piergianni Medea
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