Una volta cessata la partnership fra due soggetti giuridici, in base alla quale il primo veniva autorizzato a spendere la denominazione del secondo per descrivere l’esistenza della collaborazione, è consentito al primo continuare a usare la denominazione del secondo al solo fine di esporre al pubblico la propria storia imprenditoriale. É invece illecita la mancanza di alcun riferimento temporale e di alcuna menzione dell’intervenuta cessazione del rapporto, in quanto idonea ad indurre nel pubblico l’errato convincimento che la collaborazione sia ancora in essere.