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Tribunale di Ancona, 25 Luglio 2025, n. 1322

Violazione del diritto d’autore: liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale

Tribunale di Ancona, 25 Luglio 2025, n. 1322
Violazione del diritto d’autore: liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale

In materia di violazione del diritto d’autore, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, qualora il convenuto abbia ammesso di aver effettuato un numero determinato di vendite illecite dell’opera protetta, il pregiudizio può essere quantificato in via diretta, assumendo come parametro il ricavo che il titolare del diritto avrebbe conseguito se gli acquirenti avessero acquistato legittimamente il prodotto al prezzo di listino.

In caso di danno all’immagine e alla reputazione commerciale derivante da condotte diffamatorie penalmente rilevanti (nella specie, la pubblicazione di video denigratori su una piattaforma online), il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere liquidato in via equitativa tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Tra queste, assume particolare rilievo, ai fini della quantificazione, la particolare intensità del dolo del danneggiante, desumibile dalle concrete modalità della condotta e dalla precisa volontà di offendere e arrecare pregiudizio. Sebbene il risarcimento non abbia una funzione sanzionatoria, l’intensità dell’elemento soggettivo incide sulla gravità del pregiudizio subito dal danneggiato e, di conseguenza, sull’ammontare della somma liquidata.

La domanda di inibitoria volta a impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta non perde il suo fondamento per il solo fatto che la condotta illecita sia cessata al momento della decisione. La mancata reiterazione delle violazioni non esclude di per sé la possibilità di una futura ripetizione dell’illecito e, pertanto, non elide l’interesse ad agire della parte attrice ai sensi dell’art. 100 c.p.c. La sussistenza di elementi quali il perdurante possesso da parte del convenuto del materiale illecitamente diffuso, la natura dolosa delle condotte pregresse e la commissione di ulteriori illeciti dopo un primo provvedimento cautelare, sono sufficienti a ritenere concreto il pericolo di reiterazione e a giustificare la concessione di un provvedimento inibitorio pro futuro ai sensi dell’art. 156 LDA.

Data Sentenza: 25/07/2025
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Pompetti
Relatore: Maria Federica Minervini
Registro: RG 1170 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 08/04/2026
Massima a cura di: Luca Barbagallo
Luca Barbagallo

Avvocato del Foro di Torino. Svolgo la mia attività prevalentemente nel settore del diritto civile e commerciale.

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