Nel caso in cui un contratto di durata asimmetrico sia affetto da un vizio genetico, al fine di tutelare l’interesse del contraente “debole” ad ottenere la prosecuzione del rapporto contrattuale, la declaratoria di nullità dell’intero contratto per l’abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9 della l. n. 192/1998, può non costituire il rimedio più idoneo a tutelare la parte che subisce l’abuso; invero, appare opportuno valutare in sede di giudizio la possibilità di procedere ad una riconduzione del contratto in equilibrio attraverso la rimozione non dell’intero contratto bensì delle singole clausole riconducibili all’abuso, così consentendo la prosecuzione del rapporto.
[Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli, in seguito all’accertamento della condotta di abuso di posizione dominante posta in essere dal factor, ritenuta la validità e l’efficacia del contratto di reverse factoring, dichiarava la nullità di alcune clausole contrattuali in esso contenute - tra cui la clausola di recesso ad nutum - nonché l’abusività del recesso esercitato in mala fede dal factor, ritenendole illecite in quanto derivanti dall’abuso ed espressione della violazione dei doveri di correttezza e buona fede commessa dal contraente “forte”].
La disparità di trattamento contrattuale non è abusiva – ai sensi dell’art. 3 L. n. 287 del 1990 – soltanto a condizione che il contraente che la pratica non si trovi in posizione dominante, perché, in tal caso, tale disparità è frutto del lecito esercizio dell’autonomia negoziale delle parti e trova nella controparte un soggetto altrettanto libero di determinare le proprie scelte contrattuali; mentre non è così quando la disparità di trattamento sia la conseguenza della posizione dominante di cui il contraente più forte abusi, a fronte della dipendenza economica dei contraenti più deboli, i quali sono costretti a sottostare a qualsiasi pretesa, dal momento che a loro è impossibile, o grandemente difficile, reperire sul mercato adeguate alternative.
La posizione dominante è, dunque, abusiva quando viene esercitata per ostacolare l’effettiva concorrenza ed il giudice, nel relativo accertamento, deve andare alla ricerca della concorrenza "virtuale" (ossia, di quella che sarebbe rimasta se la posizione dominante non fosse stata esercitata nel modo che si pretende abusivo), definendo il mercato di riferimento, la sua estensione geografica, l'area di sostituibilità dei prodotti e dei servizi in questione, sicché su tale sostituibilità da parte del mercato il comportamento del dominante possa essere valutato nei suoi effetti.
Il danno cagionato mediante abuso di posizione dominante non è in re ipsa, ma, in quanto conseguenza diversa (e ulteriore) rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, deve autonomamente provarsi secondo i principi generali in tema di responsabilità aquiliana.
La posizione dominante corrisponde alla potenza economica grazie alla quale l’impresa che la detiene è in grado di ostacolare la presenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione e alla possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e dei consumatori.
L’articolo 3 della L. n. 287/1990, nel vietare l’abuso “da parte di una o più imprese in posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”, non mira a impedire la conquista di una posizione dominante (ovvero di monopolio), bensì a impedire che tali posizioni, una volta raggiunte, tolgano competitività al mercato, ledendo la sua essenziale struttura concorrenziale e, quindi, il diritto degli altri imprenditori a competere con il dominante. Il Giudice, nell’accertamento della posizione dominante, deve andare alla ricerca della concorrenza “virtuale” (ossia di quella che sarebbe rimasta se la posizione dominante non fosse stata esercitata nel modo che si pretende abusivo), definendo il mercato di riferimento, la sua estensione geografica, l’area di sostituibilità dei prodotti e dei servizi in questione, sicché su tale sostituibilità da parte del mercato il comportamento del dominante possa essere valutato nei suoi effetti.
Va ravvisato abuso di dipendenza economica (art. 9 L. n. 192/1998) allorché una parte sia in grado di determinare nei confronti dell’altra un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, tramite l’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o tramite l’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto, anche in considerazione della difficoltà, per la vittima dell’abuso, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
La pronuncia sanzionatoria dell’AGCM riveste carattere di prova privilegiata nel procedimento avanti al giudice ordinario relativo alle conseguenze della condotta accertata (risarcitorie e sui rapporti contrattuali), anche in ordine alla sussistenza (altro…)
Il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere inteso estensivamente, tenendo conto che la sua sussistenza può apprezzarsi quando in base a un complesso di elementi di fatto e di diritto appaia sufficientemente probabile che (altro…)
Il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere inteso estensivamente, tenendo conto che la sua sussistenza può apprezzarsi quando in base a un complesso di elementi di fatto e di diritto appaia sufficientemente probabile che (altro…)
La condotta contraria agli obblighi comunitari (art. 102 TFUE) addebitata al monopolista legale, che non ha rispettato le indicazioni di legge quanto alla congrua determinazione dei corrispettivi per (altro…)