Laddove abbia rivestito il ruolo di amministratore di fatto della società, il socio accomandante non è legittimato a invocare la tutela prevista dall'art. 2320, comma III, c.c., ivi compreso il diritto a ricevre il conto della gestione.
Il socio accomandante assume il ruolo di amministratore di fatto solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione - intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della società, non già di atti di mero ordine o esecutivi - o di trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Per aversi ingerenza dell'accomandante nella amministrazione della s.a.s. vietata dal citato art. 2320 c.c., deve essere realizzata una attività gestoria che sia espressione del potere di direzione degli affari sociali in quanto implicante una scelta che è propria del titolare dell'impresa. Inoltre, l'attività amministrativa vietata al socio accomandante riguarda il momento genetico del rapporto in cui si manifesta la scelta operata dall'imprenditore, mentre tutto quanto attiene al momento esecutivo dell'adempimento delle obbligazioni che da quel rapporto derivano, non esclude di per sé la qualità di terzo dell'accomandante rispetto alla gestione della società, alla quale pertanto, rimane estraneo.
Ove vi sia controversia in ordine al diritto del socio accomandante di ricevere il conto della gestione da parte del socio accomandatario, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza di detto diritto.
Il socio accomandante assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2320 c.c. ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione – intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull’amministrazione della società, non già di atti di mero ordine o esecutivi – o di trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Per aversi ingerenza dell’accomandante nella amministrazione della s.a.s. vietata dall’art. 2320 c.c., deve essere posta in essere una attività gestoria che può avere ad oggetto operazioni destinate ad avere efficacia interna alla società o a riflettersi all’esterno e che sia altresì espressione del potere di direzione degli affari sociali in quanto implicante una scelta che è propria del titolare dell’impresa.
L’attività amministrativa vietata al socio accomandante riguarda il momento genetico del rapporto in cui si manifesta la scelta operata dall’imprenditore, mentre tutto quanto attiene al momento esecutivo dell’adempimento delle obbligazioni che da quel rapporto derivano, non esclude di per sé la qualità di terzo dell’accomandante rispetto alla gestione della società, alla quale, pertanto, rimane estraneo.
L’emissione da parte del socio accomandante di assegni bancari tratti sul conto della società all’ordine di terzi, con apposizione della firma sotto il nome di quest’ultima e per conto di essa, in difetto di prova contraria, determina l’estensione di responsabilità del socio accomandatario.
L’equiparazione del socio accomandante che si è ingerito nell’amministrazione sociale al socio accomandatario prescinde da qualsiasi distinzione tra debiti sorti in epoca anteriore o successiva alla descritta ingerenza, né la responsabilità è limitata al singolo affare per il quale vi è stata ingerenza.
Il socio accomandante che dà impulso e conduce, per conto della società, le trattative che portano alla cessione dell’azienda sociale compie un atto di amministrazione vietato dall’art. 2320 c.c., perché la determinazione delle condizioni di vendita dell’attività sociale all’esito della contrattazione costituisce atto di gestione, anche se il contratto è poi sottoscritto dal socio accomandatario. In mancanza di allegazione e prova di una procura speciale per il singolo affare, l’accomandante risponde quindi illimitatamente e in proprio delle obbligazioni sociali.
La responsabilità dell’accomandante ingeritosi nella gestione opera nei confronti dei terzi; il suo operato diviene riconducibile alla società quando questa lo ratifichi [concludendo il contratto alle condizioni da lui negoziate, incassandone il prezzo e omettendo di far valere l’inefficacia dell’atto nei propri confronti], e in tal caso la responsabilità dell’accomandante si aggiunge a quella della società. Ai fini della valutazione del dolo, gli stati soggettivi vanno riferiti alla persona dell’accomandante che ha agito per conto della società, secondo il principio generale in tema di rappresentanza.
Le autorizzazioni amministrative all’esercizio dell’attività d’impresa sono provvedimenti volti a disciplinare nell’interesse pubblico l’esercizio dell’attività commerciale; esse hanno carattere personale, sono intrasmissibili per semplice accordo tra privati e restano estranee ai rapporti negoziali privati attinenti all’esercizio. Esse restano quindi fuori dal novero dei beni che compongono l’azienda ai sensi dell’art. 2555 c.c. e costituiscono oggetto di obbligazioni del cedente relative all’assenza di vizi o alle qualità promesse, sicché la loro eventuale mancanza è inidonea a determinare la nullità del contratto di cessione d’azienda per vizio dell’oggetto e può rilevare soltanto come vizio funzionale, ai fini dell’inadempimento e della risoluzione.
È inammissibile la domanda di nullità del contratto proposta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. che si fondi su fatti costitutivi del tutto nuovi rispetto a quelli dedotti nell’atto di citazione [la mancanza delle autorizzazioni amministrative, a fronte dell’originaria allegazione dell’abusività di un manufatto], ancorché la nullità sia rilevabile d’ufficio dal giudice investito della domanda di annullamento del medesimo contratto.
Ai fini dell’annullamento del contratto per dolo ai sensi dell’art. 1439 c.c., grava sul contraente che si assume ingannato l’onere di provare la falsa rappresentazione della realtà e il carattere determinante dei raggiri sul proprio consenso. Depongono contro la rilevanza causale dell’inganno [relativo all’utilizzabilità di un manufatto annesso all’esercizio ceduto] l’omessa verifica della sua regolarità prima della conclusione del contratto, un prezzo sensibilmente inferiore a quello delle precedenti cessioni e il ritardo nel sollevare contestazioni dopo la scoperta.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 1440 c.c. occorre accertare l’esistenza di raggiri maliziosi adoperati in mala fede da un contraente ai danni dell’altro, la loro idoneità a trarre in inganno l’altra parte senza determinare un vizio del consenso tale da invalidare il negozio e la circostanza che, in mancanza dei raggiri, il contratto sarebbe stato concluso a condizioni diverse, che la parte deve specificamente indicare.
L’art. 2495 c.c., secondo il quale la cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese ha natura costitutiva e ne determina l’estinzione, non si estende alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, che non si distingue dalla persona fisica che svolge l’attività; l’inizio e la fine di tale qualità dipendono dall’effettivo svolgimento o dal reale venir meno dell’attività imprenditoriale, indipendentemente dalle formalità pubblicitarie. Resta quindi legittimato ad agire, quale titolare dell’impresa, l’imprenditore individuale cancellato dal registro che abbia di fatto proseguito l’attività [in un’altra unità locale].