Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: affinità tra prodotti

Tribunale di Roma, 7 Ottobre 2026
Il rischio di confusione non si esaurisce nella mera confondibilità tra segni
Il rischio di confusione per il pubblico non si esaurisce nella mera confondibilità fra segni, ma attiene – coerentemente alla...

Il rischio di confusione per il pubblico non si esaurisce nella mera confondibilità fra segni, ma attiene – coerentemente alla funzione distintiva del marchio – alla origine dei prodotti o dei servizi. Pertanto, l’uso da parte di un terzo di un segno uguale o simile per prodotti uguali o affini manca di novità e diventa contraffattorio quando è possibile ritenere che si tratti di un uso idoneo a indurre il pubblico a ritenere che i suoi prodotti provengano in realtà dall’impresa del titolare del segno anteriore.

Per accertare il rischio di confusione nel pubblico e, quindi, la contraffazione del marchio, è necessario svolgere un giudizio di comparazione che ha ad oggetto due elementi: l’identità o la somiglianza tra i segni e l’identità o l’affinità fra i prodotti contrassegnati dai due marchi.

Avuto riguardo agli altri segni distintivi quali la ragione sociale, l’insegna e il nome a dominio, dottrina e giurisprudenza costante sostengono che la considerazione unitaria delle regole contenute negli artt. 12 (nullità del marchio per difetto di novità), 20 (contraffazione del marchio) e 22 (unitarietà dei segni distintivi) c.p.i. consente di utilizzare i medesimi principi per valutare le possibili interferenze tra marchi e i segni distintivi di tipo diverso, applicando ad essi le medesime regole previste in generale per determinare la sussistenza della contraffazione. Pertanto, anche nella contraffazione del marchio attraverso un “altro” segno distintivo, il giudizio teso ad accertare il rischio di confusione per il pubblico, necessita del concorso dei due elementi sopracitati: l’identità o la somiglianza tra i segni, da una parte, e l’identità o l’affinità fra i prodotti contrassegnati dai due marchi, dall’altra.

Leggi tutto
23/05/2026
Data sentenza: 07/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fausto Basile
Registro : RG – 1054 –  2023
Tribunale di Roma, 17 Aprile 2018
Rischio di confusione tra prodotti o servizi: requisito indispensabile per vietare l’uso del domain name
Il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l’uso del segno distintivo in qualsiasi forma, compreso...

Il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l’uso del segno distintivo in qualsiasi forma, compreso il “domain name”, ove non sussista la confondibilità o l’affinità dei prodotti o servizi; ciò anche nel caso in cui ricorra l'inclusione nella stessa classe, che non è idonea in quanto tale a provarne l’affinità.

Leggi tutto
24/03/2023
Data sentenza: 17/04/2018
Registro : RG – 13573 –  2018
Tribunale di Torino, 1 Settembre 2018, n. 35/2018
Controversia in materia di marchi simili e di concorrenza sleale confusoria
In tema di domanda di decadenza del marchio per non uso ex artt. 24-26 lett. c) c.p.i. e della prova...

In tema di domanda di decadenza del marchio per non uso ex artt. 24-26 lett. c) c.p.i. e della prova dell'uso del marchio da parte del titolare, il fatto che il marchio sia affiancato ad altri marchi del titolare non vale ad escludere l'uso con funzione distintiva e non equivale in alcun modo ad un non uso ai fini della decadenza.

Sono nulli, ai sensi degli artt. 12 lett. d) e 25 c.p.i., i segni identici o simili a segni registrati precedentemente se, a causa della forte somiglianza dei segni e dell'identità fra i prodotto e servizi, si può determinare un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. (Nel caso di specie è stato ritenuto che il marchio successivo "SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI" sia identico al precedente "SEMPRE IN TESTA" giacchè il termine "PARRUCCHIERI" aggiunto nella registrazione successiva è da ritenersi meramente descrittivo per il settore merceologico di registrazione ed uso del marchio).

Sono nulli i segni identici registrati per beni e servizi affini, se a causa della forte somiglianza del segno successivo rispetto al segno registrato in precedenza e dell’affinità fra i servizi, si può determinare un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (Nel caso di specie è stato ritenuto che i servizi di formazione e di gestione di parrucchieri sono affini ai servizi di bellezza e saloni di parrucchiere, in quanto sono ricercati e acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o quanto meno tra loro strettamente correlate, tali per cui la affinità funzionale esistente tra questi beni o prodotti e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore naturalmente a ritenere che essi provengano dalla medesima fonte produttiva).

L'indagine sulla ricorrenza della affinità tra prodotti non è vincolata al riscontro della inclusione, o meno, dei prodotti nella medesima classe merceologica fra quelle elencate dalla tabella, in quanto le indicazioni di tale tabella non hanno carattere tassativo e perseguono finalità prevalentemente fiscali.

In tema di accertamento della concorrenza sleale c.d. confusoria, quando un marchio è dotato di forte capacità distintiva e individualizzante, le minime variazioni introdotte non sono sufficienti ad evitare il pericolo di confusione.

Leggi tutto
21/02/2018
Data sentenza: 01/09/2018
Numero: 35/2018
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Vitrò
Relatore: Silvia Orlando
Registro : RG – 31741 –  2015
Tribunale di Milano, 23 Maggio 2017
L’oggetto sociale inconferènte può essere un elemento di prova della decadenza per non uso del marchio
Sono elementi idonei a provare il non uso quinquennale, e dunque la decadenza del marchio ai sensi dell’art. 24 c.p.i.,...

Sono elementi idonei a provare il non uso quinquennale, e dunque la decadenza del marchio ai sensi dell’art. 24 c.p.i., la dimostrazione dell’inconferenza dell’oggetto sociale dell’impresa titolare del marchio con i prodotti e servizi che il marchio è chiamato a contraddistinguere e (altro…)

Leggi tutto
24/07/2017
Data sentenza: 23/05/2017
Registro : RG – 16966 –  2016
Tribunale di Torino, 18 Settembre 2015
Evidenza
I celebri marchi “Azzurra”
Non sussiste domanda riconvenzionale in senso tecnico giuridico, ossia legata da connessione oggettiva alle domande proposte da parte attrice e...

Non sussiste domanda riconvenzionale in senso tecnico giuridico, ossia legata da connessione oggettiva alle domande proposte da parte attrice e pertanto idonea ex art.36 c.p.c. a derogare alle regole ordinarie di competenza, quando la domanda di parte convenuta abbia ad oggetto marchi ulteriori rispetto a quelli azionati dall'attrice, che (altro…)

Leggi tutto
21/03/2017
Data sentenza: 18/09/2015
Registro : RG – 26844 –  2012
logo