Nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza il Ministero vigilante non svolge un ruolo meramente formale o notarile nell’approvazione del programma predisposto dai commissari straordinari, perché è titolare di poteri sostanziali di vigilanza, indirizzo e controllo, preventivo e successivo, che impongono un costante monitoraggio sull’attuazione del programma, e risponde pertanto in solido con i commissari del danno da aggravamento del dissesto quando, pur consapevole delle gravi carenze del programma e dell’inerzia dell’organo commissariale, approva un programma privo degli elementi essenziali per valutarne la fattibilità economico-finanziaria, omette di esercitare i poteri di rimodulazione, revoca, sostituzione o impulso correttivo e autorizza il deposito di una proposta di concordato priva di reale fattibilità, così ritardando la conversione della procedura in fallimento [azione di responsabilità della curatela del fallimento di una società per azioni partecipata da un comune quale socio unico e attiva nella raccolta dei rifiuti urbani, già ammessa all’amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione e poi convertita in fallimento, nei confronti dei commissari straordinari e del Ministero vigilante; confermata la condanna solidale al risarcimento di euro 30.365.858,01, pari a tre quarti del danno complessivo per effetto della transazione con un terzo commissario].
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria proposta dalla curatela del fallimento in cui è stata convertita l’amministrazione straordinaria nei confronti del Ministero vigilante per omessa vigilanza sull’operato dei commissari straordinari, perché ai fini del riparto rileva il contenuto sostanziale della posizione giuridica dedotta e la responsabilità deriva da condotte colpose, materiali e non autoritative, lesive di diritti soggettivi, rispetto alle quali l’amministrazione esercita una funzione di vigilanza tecnica e non un potere pubblico discrezionale o provvedimentale, mentre i commissari straordinari, benché nominati dal Ministero, agiscono come organi della procedura concorsuale dotati di autonomia decisionale e operativa e non come funzionari pubblici.
I commissari straordinari rispondono del danno da aggravamento del dissesto quando predispongono un programma di ristrutturazione privo dei requisiti di cui all’art. 56 d.lgs. 270/1999, limitato all’enunciazione di obiettivi di massima senza definizione di tempi, modalità e quantificazione delle azioni di risanamento, fondato su attivi sovrastimati e su un passivo sottostimato e privo di copertura dei debiti prededucibili maturati nella procedura, e omettono di chiedere tempestivamente la conversione della procedura in fallimento nonostante il peggioramento della situazione economica, ritardandola con una proposta di concordato priva di fattibilità.
L’inadempimento del socio unico agli impegni assunti verso l’impresa in amministrazione straordinaria non esclude la responsabilità dei commissari straordinari e del Ministero vigilante per l’aggravamento del dissesto, perché la consapevolezza di tale inerzia impone loro di attivarsi tempestivamente, ai primi chiedendo la conversione della procedura in fallimento e al secondo esercitando i propri poteri di indirizzo e vigilanza.
La registrazione a debito della sentenza e il recupero dell’imposta prenotata a debito nei confronti dell’obbligato al risarcimento, previsti dagli artt. 59, comma 1, lett. d), e 60 d.P.R. 131/1986, riguardano soltanto le sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato e non si applicano quando nessun reato è stato prospettato a carico dei responsabili.
Quando non emergono elementi per distinguere i diversi gradi di responsabilità individuale dei corresponsabili del danno, il debito risarcitorio solidale si ripartisce nei rapporti interni in parti uguali in applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2055 c.c., e il riconoscimento del diritto di regresso dei commissari straordinari verso il Ministero corresponsabile non integra una manleva, perché costituisce applicazione del principio di solidarietà passiva e disciplina soltanto il riparto interno del danno senza escludere la responsabilità dei commissari.
Il danno da ritardata attivazione delle procedure concorsuali imputabile agli organi della procedura di amministrazione straordinaria si liquida con riferimento all’incremento del deficit patrimoniale dell’impresa verificatosi tra il momento in cui il ricorso al fallimento avrebbe dovuto intervenire e la dichiarazione di fallimento, misurando, mediante le opportune rettifiche delle singole voci patrimoniali, la sola perdita di gestione del periodo concretamente riconducibile alla condotta dei responsabili.
Quando più amministratori si succedono nella produzione del danno da aggravamento del dissesto, l’art. 2486 c.c., che fissa un criterio legale di liquidazione ma non di imputazione, va integrato con il giudizio controfattuale proprio del nesso di causalità. L’amministratore che assuma la carica, anche di fatto, quando il patrimonio netto è già negativo non risponde dell’indebitamento pregresso se gli si contesta soltanto di non aver fatto emergere la causa di scioglimento, perché quel debito sarebbe rimasto anche se egli avesse tenuto la condotta dovuta; potrebbe risponderne solo per condotte proprie, quali la mancata adozione di misure di risanamento. L’amministratore che lasci l’incarico prima del fallimento risponde invece anche dell’indebitamento maturato dopo le dimissioni, perché esso non vi sarebbe stato se avesse fatto emergere tempestivamente la causa di scioglimento, e non può liberarsi abbandonando la società al suo destino.
L’esistenza di un contratto di consulenza [per la ristrutturazione e il risanamento della società] non esclude la qualità di amministratore di fatto del consulente, quando non risulti lo svolgimento delle attività consulenziali previste e risulti invece che egli era divenuto l’unico referente di clienti, fornitori e dipendenti per la gestione ordinaria con autonomi poteri decisori, che aveva compiuto atti propri del datore di lavoro e che aveva avuto un ruolo determinante nella costituzione di una nuova società [con lo stesso oggetto e la stessa sede, cui fu affittata l’azienda senza che i canoni venissero pagati].
I crediti iscritti in bilancio vanno svalutati ai sensi dell’art. 2426, n. 8, c.c. quando risultino prescritti, verso debitori falliti o già incassati, o quando la società abbia agito in sede monitoria soltanto per una parte del credito e abbia poi concluso una transazione tombale senza fare cenno alla parte residua, perché tale condotta denota la consapevolezza degli organi gestori dell’assenza di concrete possibilità di recupero.
Ai fini del sequestro conservativo a garanzia del credito risarcitorio del fallimento verso gli amministratori, l’incapienza del patrimonio dei resistenti rispetto al credito non esclude il periculum in mora ma ne costituisce il principale indicatore, perché il sequestro è l’unico strumento per preservare almeno un adempimento parziale e produce gli effetti prenotativi di cui agli artt. 2906 e 2916 c.c.; sul piano soggettivo rilevano anche le condotte contestate, quali gli artifici di bilancio e le operazioni volte a drenare l’attivo.
L’amministratore che non si occupava della parte amministrativa non può liberarsi dalla responsabilità invocando la ripartizione interna delle competenze, rientrando tra i suoi doveri il controllo sul corretto adempimento dei compiti assegnati all’altro amministratore; la ripartizione può rilevare solo nei rapporti interni tra condebitori solidali. È amministratore di fatto chi, privo di investitura formale, si inserisce nella gestione impartendo direttive e condizionando le scelte operative con un’ingerenza sistematica e completa, accertabile anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
Ai fini della prova della qualifica di amministratore di fatto non è sufficiente la partecipazione ad alcune sedute del consiglio di amministrazione, circostanza di valenza probatoria non univoca: in assenza di ulteriori elementi che dimostrino un’ingerenza continuativa e sistematica nell’attività gestoria, con rilevanza esterna (quale la conduzione di trattative con clienti e fornitori), non può escludersi che la partecipazione sia avvenuta in rappresentanza del socio di maggioranza, al solo fine di esporre ragioni di interesse pubblico o fornire elementi conoscitivi agli amministratori di diritto, come per il sindaco del Comune socio di maggioranza di una s.p.a. di gestione di impianti turistici, dimessosi dal consiglio.
Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore contro amministratori e sindaci obbligati in solido, la transazione stipulata con alcuni coobbligati e limitata espressamente alla loro quota produce effetti anche nei confronti dei condebitori non transigenti: qualora la somma versata sia inferiore alla quota ideale di debito del transigente, il debito residuo degli altri va ridotto in misura pari a tale quota ideale e non all’importo pagato. Occorre quindi determinare la quota ideale di ciascun condebitore, anche in via equitativa stante la laboriosità dei conteggi, e ridurre il debito complessivo della somma delle quote dei soggetti che hanno definito la propria posizione.
La perdita del capitale occultata con la capitalizzazione di costi correnti privi di giustificazione, e l’avvio di operazioni estranee all’oggetto sociale quando il patrimonio netto era già negativo, come la costruzione di una centrale a biomasse, fondano la responsabilità ai sensi degli artt. 2485 e 2486 c.c.; in tale azione il danno da aggravamento del dissesto va imputato agli amministratori in carica negli esercizi in cui l’aggravamento si è prodotto, e l’eventuale riduzione del deficit registrata in un esercizio successivo si porta in deduzione dal debito di chi è responsabile delle perdite accumulate nei periodi precedenti.
In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, il curatore della società fallita è legittimato all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell’art. 146, co. 2, lett. A, della legge fallimentare (norma applicabile ratione temporis), avente natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumulativa delle diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società (di natura contrattuale) e dei creditori sociali (di natura extracontrattuale), onde il curatore può formulare istanze risarcitorie nei confronti degli amministratori, tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto con riferimento ai presupposti della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori. Tuttavia, una volta effettuata la scelta, la curatela fallimentare soggiace alla disciplina dell’azione individuata, anche in punto di onere di allegazione e di prova.
L’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2394 c.c. (dettata in materia di società per azioni, ma pacificamente ritenuta applicabile, per analogia, anche alle società a responsabilità limitata), volta ad accertare il pregiudizio all’integrità del patrimonio sociale causato dalla mala gestio dell’amministratore mediante condotte a lui imputate, riveste natura di azione aquiliana ex art. 2043 c.c., ove il danno ingiusto è integrato dalla lesione dell’aspettativa dei creditori sociali, a garanzia della quale è posto il patrimonio della società, e trova, quindi, la propria ratio nel principio generale della tutela extracontrattuale del credito (artt. 2043 e 2740 c.c.), avendo quale obiettivo quello di tutelare l’integrità del patrimonio sociale, in relazione all’obbligo della sua conservazione. Ne deriva che il curatore, che agisce in giudizio per far valere la responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali, deve provare la violazione, da parte dell’amministratore, dei propri doveri di gestione conservativa del patrimonio sociale nonché l’insufficienza del patrimonio sociale ai fini del soddisfacimento dei creditori.
Qualora il dissesto della società sia stato causato dalla mala gestio dell’amministratore, concretizzatasi nella prosecuzione dell’attività d'impresa, e la curatela fallimentare agisca ex art. 2394 c.c. nei confronti dell’amministratore contestandogli quale condotta ritenuta fonte di responsabilità esclusivamente la distrazione di determinate somme, che invece è stata mera causa di aggravamento del dissesto, il danno risarcibile non può essere quantificato nell’importo pari alla differenza tra il disavanzo alla data del fallimento e il disavanzo al momento in cui l’attività aziendale si sarebbe dovuta interrompere, bensì deve essere parametrato a tale aggravamento, quantificabile in misura pari all’importo distratto.
La condotta di irregolare tenuta delle scritture contabili, benché integri un’ipotesi di inosservanza dei doveri gestori da parte dell’amministratore, non è, tuttavia, di per sé, sufficiente ad affermare la responsabilità risarcitoria prevista dall’art. 2394 c.c. in assenza di prova in ordine alla specifica condotta causativa di danno imputabile all’amministratore, del danno causato al patrimonio sociale e del nesso causale rispetto alla condotta addebitata. Nelle azioni di responsabilità esercitate dalla curatela nei confronti degli amministratori per la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, è necessario, ai fini dell’accoglimento della domanda e, quindi, del riconoscimento e della liquidazione del danno, che la curatela abbia previamente assolto l’onere della prova circa l’esistenza di condotte idonee a produrre un danno patrimoniale, non potendo, quindi, il giudice individuare d’ufficio tali condotte, nemmeno tramite l’ausilio di un C.T.U.
Nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni e, pertanto, rispetto alla somma liquidata in giudizio deve essere applicata la rivalutazione in base agli indici di costo pubblicati dall’ISTAT dalla data del fatto generativo di danno all’attualità e deve essere riconosciuto il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall’impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in via equitativa e presuntiva, mediante ricorso al metodo degli interessi compensativi. Sulla somma così individuata decorrono, infine, dal giorno della liquidazione, ossia dalla data di pubblicazione della sentenza, fino al saldo effettivo gli interessi legali.
La nullità dell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 164, co. 4, c.p.c., presuppone la totale omissione o l’assoluta incertezza dell’oggetto della domanda e, quindi, l’impossibilità per il convenuto di apprestare adeguate difese nel merito, sicché essa non ricorre quando il petitum e la causa petendi siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, che non deve essere limitato alla parte di atto destinata a contenere le conclusioni, ma, al contrario, deve essere esteso anche alla parte espositiva.
La violazione degli obblighi gravanti sull’amministratore e sul liquidatore non attiene alla mancata messa in liquidazione della società e alla conseguente prosecuzione dell’attività d’impresa, bensì all’indebita protrazione della fase liquidatoria in assenza di una ragionevole aspettativa di conclusione in bonis.
In tale contesto, tutto il debito maturato successivamente alla messa in liquidazione costituisce danno per il patrimonio sociale, secondo uno schema affine a quello di cui all’art. 2486, terzo comma, c.c., senza possibilità di detrarre i costi di liquidazione evitabili mediante la tempestiva presentazione dell’istanza di fallimento in proprio.
Ai fini dell’accoglimento del sequestro conservativo volto alla tutela della fruttuosità di un’azione di responsabilità ex art. 146 L.F. esperita dal fallimento di una società nei confronti dell’ex amministratore di questa, il fumus boni iuris è ravvisabile ove risultino gravi indizi di mala gestio consistenti nella consapevole prosecuzione dell’attività d’impresa per un periodo prolungato in presenza dell’integrale perdita del capitale sociale non tempestivamente rilevata, con conseguente aggravamento del dissesto, nonché laddove siano riscontrate ulteriori violazioni dei doveri gestori, mediante operazioni manifestamente irragionevoli (i.e. stipulazione prima della declaratoria di fallimento di un contratto di affitto d’azienda con una società in concordato preventivo), irregolarità e omissioni contabili (i.e. documentazione lacunosa, non aggiornata e non attendibile, mancato deposito dei bilanci per non rendere pubblica la perdita), condotte distrattive e illeciti fiscali.
Il periculum in mora può essere desunto, sotto il profilo soggettivo, dalla gravità e reiterazione delle condotte addebitate, idonee a denotare un patente disinteresse per i doveri imposti dalla legge ovvero un’assenza di consapevolezza circa il disvalore di comportamenti gravemente contrari a tali doveri, come può emerge dall’inerzia protrattasi per anni a fronte di una situazione di irreversibile dissesto; sotto il profilo oggettivo, esso è ravvisabile nella sproporzione tra il credito azionato e l’esiguità del patrimonio, ulteriormente avvalorata da condotte dispositive idonee a compromettere la garanzia patrimoniale del credito (i.e. alienazione dell’unico bene immobile in prossimità della proposizione del ricorso cautelare).
Qualora dal complessivo contenuto del ricorso per sequestro conservativo emerga che la domanda è proposta congiuntamente sia nell’interesse della società sia dei creditori sociali, l’eccezione di prescrizione sollevata con riferimento alla sola azione dei creditori risulta priva di rilevanza; quanto all’azione sociale, il termine di prescrizione resta sospeso, ai sensi dell’art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione dell’amministratore dalla carica.
Nell’ambito dell’azione di responsabilità, l’art. 146 l.f. attribuisce al curatore fallimentare una legittimazione generica e onnicomprensiva a promuovere, a beneficio della massa, tutte le azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci, liquidatori e soci di s.r.l., consentendogli di far valere cumulativamente tutti i titoli di responsabilità. Ogni violazione che integra la responsabilità verso la società è idonea, quando cagiona o concorre a cagionare una diminuzione del patrimonio sociale rendendolo insufficiente, a fondare anche la responsabilità ex art. 2394 c.c. Tale azione di responsabilità, basata sulla violazione degli obblighi relativi alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, ha natura extracontrattuale, al pari di quelle ex artt. 185 c.p. e 2043 c.c., con conseguente onere per la curatela di provare i fatti causativi del danno e il nesso di causalità.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, in relazione all’azione di responsabilità proposta dal curatore ai sensi dell’art.146 l.f., non può ritenersi applicabile. Tale inapplicabilità trova giustificazione nel contenuto unitario e inscindibile della predetta azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali nel quale confluiscono con connotati di autonomia sia l’azione prevista all’art. 2393 c.c. sia quella prevista all’art.2394 c.c. in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società.
Nell’ambito dei presupposti del reato di bancarotta semplice, la colpa grave deve essere oggetto di autonomo apprezzamento, poiché il mero ritardo nella dichiarazione di fallimento rappresenta un dato oggettivo ancora troppo generico per fondare una presunzione assoluta di colpa grave, che dipende dalle scelte che lo hanno determinato. Ai fini della sussistenza del reato rileva, dunque, non tanto l’omissione in sé, bensì il comportamento omissivo in quanto aggrava il dissesto. Nel reato di bancarotta semplice, l’oggetto di punizione è proprio l’aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell’instaurare la concorsualità, senza necessità di ulteriori comportamenti concorrenti.
L'azione di responsabilità esperita dalla curatela fallimentare ai sensi dell’art. 146 L.F. cumula inscindibilmente i presupposti e gli scopi sia dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 C.C. – che si ricollegano alla violazione da parte degli amministratori di specifici obblighi di derivazione legale o pattizia che si siano tradotti in pregiudizio per il patrimonio sociale -, che dell'azione spettante ai creditori sociali ex art. 2934 C.C., - tendente alla reintegrazione del patrimonio sociale diminuito dall'inosservanza degli obblighi facenti capo all'amministratore -. Per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 codice civile confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (art. 2392 codice civile), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art. 2394) ”).
A tal uopo detta azione presuppone il concorso di tre indefettibili condizioni: a) la violazione dell’obbligo di adempiere (trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato), con la necessaria diligenza dovuta dal mandatario, gli obblighi imposti dalla legge e dell’atto costitutivo a tutela della compagine sociale e dei creditori sociali ovvero la violazione di obblighi e doveri generali – id est diligenza, vigilanza, divieto di agire in conflitto d’interessi-; b) l’esistenza di un danno risarcibile; c) l’esistenza di un nesso causale che leghi secondo una valutazione oggettiva e socialmente adeguata di regolarità condizionante il detto danno ad un comportamento negligente posto in essere dagli amministratori.
Per quanto attiene il primo dei presupposti ivi indicati, gli obblighi incombenti sugli amministratori a garanzia di una gestione diligente, regolare, corretta e disinteressata della società, possono essere suddivisi in obblighi aventi contenuto specifico (sì come determinati dalla legge o dall’atto costitutivo) ed obblighi a contenuto generico (stante il rinvio all’obbligo incombente sul mandatario di gestire la società secondo criteri di diligenza ed in assenza di conflitto di interessi), entrambi poi trovando una loro peculiare caratterizzazione in relazione all’oggetto ed alle finalità che li connotino (ovvero del se siano relativi a norme poste a garanzia dell’integrità del capitale sociale, del corretto funzionamento degli organi sociali, della trasparenza gestionale, dell’osservanza della normativa sulla documentazione sociale, e segnatamente contabile, dell’osservanza dell’obbligo di fedeltà).
Poiché non tutti gli inadempimenti degli amministratori ai doverosi comportamenti su indicati sono fonte di danno, per l'individuazione in tali ipotesi di un danno risarcibile, occorre un ulteriore passaggio logicogiuridico, rappresentato dai successivi comportamenti rivelatisi concretamente pregiudizievoli, consentiti o indotti dalla falsa rappresentazione contabile ovvero dalla situazione di conflitto d'interessi. Esistono, di contro, comportamenti, integranti violazione di specifici obblighi, immediatamente produttivi di un danno chiaramente individuabile, come la distrazione e la sottrazione di beni, l'omissione di adempimenti tributari e previdenziali, importanti a carico della società oneri, altrimenti non dovuti, a titolo di sanzioni e pene pecuniarie.
Soltanto nelle ipotesi specifiche da ultimo riferite (delle quali è stata offerta una casistica evidentemente esemplificativa) ricorre una fattispecie dannosa, integrata da condotte d'inadempimento ad obblighi chiaramente individuati causalmente correlate, secondo un vincolo di derivazione diretto ed immediato, a perdite patrimoniali della società: ciò che appunto consente la delimitazione di un'area di risarcibilità del danno. I casi indicati per primi invece – si pensi alle cd. violazioni formali imputabili agli amministratori, in special modo nella redazione del bilancio o nella tenuta della contabilità, - investono di sé il problematico profilo della sussistenza del nesso di causalità tra l'atto di mala gestio e il danno ed, ancora prima l’individuazione della stessa nozione di danno risarcibile.
In applicazione degli ordinari canoni probatori che sovraintendono il processo civile, graverà sull’istante Curatela attrice l’onere di provare - giusta l’art. 2697 c.c. - la violazione dei doveri e degli obblighi di derivazione pattizia o legale legati alla assunzione dell’incarico da parte dell’amministratore sia l’esistenza di specifiche e determinate voci di danno eziologicamente riconducibili alla inosservanza dei suddetti obblighi e doveri.
Per quanto concerne la quantificazione dei danni, la giurisprudenza consente di ricorrere a criteri presuntivi, e in particolare alla determinazione del danno in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., utilizzando il criterio della differenza dei netti patrimoniali nell’ipotesi in cui non sia possibile ricostruire con certezza le vicende che hanno determinato il dissesto e le singole operazioni dannose. Invero l’applicazione del criterio della differenza dei netti patrimoniali richiede la presenza di due condizioni: (i) la corretta individuazione del primo termine di paragone, ossia il bilancio a partire dal quale la società risulta aver perso il capitale con conseguente obbligo per gli amministratori di convocazione dell’assemblea dei soci ai fini della messa in liquidazione della società medesima. Tale bilancio, per essere comparabile a quello finale e per evitare che all’agente siano imputati danni legati alla mera variazione dei criteri valutativi (di regola da quelli di continuità a quelli liquidatori), deve essere rettificato alla luce dei criteri di redazione di un bilancio di liquidazione (secondo il principio contabile OIC 5). Esso deve essere, quindi, depurato di tutte quelle componenti che si giustificano solo in una prospettiva di continuità aziendale. In alternativa, occorre non applicare i criteri liquidatori alla situazione patrimoniale finale, così che le situazioni patrimoniali durante tutto l’arco temporale considerato siano omogenee. (ii) Quanto al secondo termine di paragone, esso coincide con la realizzazione del comportamento doveroso richiesto dalla legge ovvero con la messa in liquidazione o, se questa manca, con la dichiarazione di fallimento. Successivamente, occorrerà escludere dalla perdita incrementale “pura” eventualmente individuata quelle componenti negative costituite da costi ineliminabili e/o non imputabili che la società avrebbe sostenuto anche nel caso di tempestiva interruzione dell’attività (quindi in fase di liquidazione), qualora gli organi ritenuti responsabili avessero adempiuto ai propri obblighi.
L'accertatamento della responsabilità dell'amministratore e la conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni causati alla società fallita e ai creditori sociali nell'ambito della propria attività gestoria, in favore della curatela, genera un debito di valore sicché l'importo liquidato è soggetto a rivalutazione monetaria e sono dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla dichiarazione di fallimento; infatti, la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio.
Nell'ambito dell'azione di responsabilità da “aggravamento del dissesto” contro gli amministratori, il Fallimento ha l’onere di individuare con chiarezza il momento in cui la società (poi fallita) avrebbe perso il capitale sociale, e dunque il momento in cui, a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento ex art. 2484 c.c., sorge in capo agli amministratori gli obblighi di cui agli articoli 2485 e 2486 c.c..
Non può porsi alcun problema di applicazione retroattiva dell’art. 2486, co. 3, c.c. in tema di liquidazione del danno alla luce della consolidata esegesi giurisprudenziale della disciplina previgente, trattandosi di semplice traduzione legislativa di un principio giurisprudenziale di applicazione consolidata.
Particolarmente significativa dell’esatta portata della codificazione è la differenza nella formulazione tra il primo e il secondo periodo del nuovo terzo comma dell’art. 2486 c.c.: mentre per il caso di responsabilità dell’amministratore da prosecuzione dell’attività di impresa in presenza di scritture contabili che consentano di ricostruire la situazione patrimoniale della società il danno è, con presunzione sino a prova contraria, individuato nella cosiddetta differenza tra i netti patrimoniali – ossia nella differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o è stata aperta una procedura concorsuale e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., detratti i costi sostenuti o da sostenere per la liquidazione secondo un criterio di normalità –, nell’ipotesi di accertata responsabilità dell’amministratore, ma in mancanza di scritture contabili che consentano la quantificazione dei netti patrimoniali, il dato letterale appare, in una dimensione di fatto quasi sanzionatoria, superare il regime della presunzione iuris tantum istituendo un criterio di liquidazione legale: il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. Ravvisare nella nuova formulazione dell’art. 2486, co. 3, c.c. la previsione di un criterio legale di liquidazione del danno, nell’ipotesi di assenza o irregolarità delle scritture contabili, se da un lato favorisce il conseguimento dell’obiettivo deflattivo e acceleratorio avuto di mira dal legislatore ed enunciato nella relazione illustrativa di accompagnamento alla riforma, dall’altro non è esito interpretativo privo di conseguenze. Se, infatti, il criterio in parola stabilisce una misura legale del danno risarcibile, questo semplifica e alleggerisce notevolmente l’onere della prova gravante sul danneggiato chiamato a dimostrare solo la potenzialità lesiva della condotta dell’amministratore, ma preclude sia la possibilità per l’amministratore convenuto di offrire una prova contraria, sia la possibilità per il fallimento attore di ottenere il risarcimento di un danno diverso ed ulteriore rispetto a quello quantificabile alla stregua del confronto tra l’attivo e il passivo fallimentari.
L’applicazione del criterio di liquidazione legale del danno previsto dall’art. 2486, co. 3, c.c. secondo periodo, preclude al curatore di ottenere la liquidazione di ulteriori somme a titolo di risarcimento che si risolverebbe, peraltro, nella duplicazione di poste già comprese nella differenza tra l’attivo e il passivo fallimentare.
L’art. 651 c.p.p. attribuisce alla sentenza penale irrevocabile di condanna efficacia di giudicato, anche nel giudizio civile di risarcimento del danno, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l'imputato lo ha commesso. Ogni valutazione in ordine alla sussistenza del danno e al nesso di causalità tra condotta ed evento lesivo, nonché alla liquidazione dell’entità del risarcimento dovuto è rimessa, invece, esclusivamente al giudice civile, il quale deve verificare che la condotta penalmente rilevante già accertata abbia anche cagionato una lesione del patrimonio sociale costituente danno risarcibile.
La qualifica di amministratore di fatto può essere desunta dalla compresenza di indici sintomatici quali la conservazione del potere di firma ad operare sui conti correnti sociali, la conservazione della disponibilità delle auto di proprietà della società e il compimento, da parte di quest'ultima, di operazioni straordinarie aventi come effetto, anche indiretto, quello di recare esclusivo vantaggio a soggetti che formalmente non rivestono la carica di amministratori della società.
Nel contesto dell'esercizio di un'azione di responsabilità avanzata nei confronti di più amministratori, il tempestivo atto interruttivo della prescrizione rivolto a uno solo di questi è idoneo a interrompere il decorso del termine di prescrizione anche nei confronti degli altri amministratori, in virtù della natura solidale di tale obbligazione.
In presenza di una causa di scioglimento della società e di contestuale violazione dell'obbligo, gravante sugli amministratori, di attenersi a una gestione meramente conservativa dell'integrità patrimoniale, la mancanza della contabilità sociale , o la sua tenuta in modo sommario e non intellegibile, giustifica di per sé la condanna degli amministratori al risarcimento del danno in sede di azione di responsabilità promossa dalla società. In tale ipotesi gli amministratori agiscono in violazione di specifici obblighi di legge, idonei a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale e ad invertire l'onere della prova, normalmente gravante sul curatore, circa l'esistenza del rapporto di causalità tra condotta illecita degli amministratori e conseguente pregiudizio economico.
Qualora l'assenza o la irregolare tenuta delle scritture contabili renda difficile per il curatore quantificare il danno conseguente agli inadempimenti degli amministratori che hanno contribuito ad aggravare il dissesto, il curatore può chiedere al giudice una liquidazione in via equitativa che tenga conto della differenza tra passivo accertato e attivo realizzato nella procedura.
Accertata l'ingiustificata mancanza di determinati beni la cui esistenza è provata in epoca anteriore al fallimento, si presume che il fallito li abbia dolosamente distratti. Tale presunzione è rafforzata dalla mancanza di una corretta tenuta delle registrazioni contabili che rende impossibile la ricostruzione del movimento degli affari del fallito.
L’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale e dunque spetta al fallimento allegare l’inadempimento, ovvero indicare il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri degli amministratori e dei sindaci posti dalla legge o dallo statuto, e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere dei convenuti contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell’esatto adempimento.
Devono rispondere in concorso con gli amministratori i sindaci che, omettendo i doverosi controlli sull’attività amministrativa e sulla regolarità degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e quindi omettendo di assumere le doverose iniziative in tal senso connesse all’incarico assunto, hanno consentito che l’organo gestorio continuasse l’attività imprenditoriale intrapresa a fronte di una sempre più evidente situazione di dissesto e di irregolarità della prosecuzione dell’attività.
La disposizione di cui all’art. 1304, co. 1, c.c., secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla transazione stipulata per l’intero debito solidale e non è quindi applicabile quando la transazione è limitata al solo rapporto interno del debitore che la stipula.
La transazione pro quota è tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce e, tenuto conto del fatto che essa non può né condurre a un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti a essa estranei, neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni, deve necessariamente pervenirsi alla conclusione che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito.