Il socio escluso dalla cooperativa edilizia a proprietà indivisa per morosità nel pagamento delle somme dovute per il godimento dell’alloggio, con delibera del consiglio di amministrazione adottata in conformità allo statuto e non impugnata, perde il titolo per mantenere il godimento dell’immobile ed è tenuto a rilasciarlo alla cooperativa [statuto che subordinava l’esclusione all’invito a regolarizzare i pagamenti e al decorso di un mese dall’invito, prevedendo l’opposizione al tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera; cooperativa che si era riservata di agire separatamente per le somme insolute; socia contumace].
Il socio escluso dalla cooperativa edilizia a proprietà indivisa che continui a occupare l’alloggio sociale deve, per il periodo successivo all’esclusione, un’indennità di occupazione dovuta sia in forza del regolamento interno adottato dalla cooperativa per disciplinare le morosità e l’esclusione dei soci, sia in applicazione analogica dell’art. 1591 c.c., quale espressione di un principio riferibile a tutti i contratti con i quali viene concessa l’utilizzazione di un bene dietro corrispettivo [regolamento che commisurava l’indennità al canone di godimento precedentemente dovuto; esclusione per morosità deliberata dal consiglio di amministrazione e non opposta nel termine statutario di sessanta giorni; socio contumace].
Il socio escluso dalla cooperativa edilizia che continui a occupare l’alloggio sociale già assegnatogli in godimento è tenuto a corrispondere, per il periodo successivo all’esclusione, un’indennità di occupazione in applicazione analogica dell’art. 1591 c.c., quale espressione di un principio riferibile a tutti i contratti con i quali viene concessa l’utilizzazione di un bene dietro corrispettivo; l’indennità è correttamente commisurata al canone di godimento pattuito nel contratto di assegnazione [esclusione per morosità nel pagamento del canone, deliberata dal consiglio di amministrazione e mai impugnata; socia esclusa contumace].
In caso di scioglimento del rapporto sociale per esclusione del socio, regolarmente deliberato e comunicato, oltre al diritto di ottenere il pagamento dei canoni per aver occupato l’alloggio sociale sine titulo, la società ha diritto al risarcimento dei danni subiti per la mancata disponibilità dell’immobile. Detto risarcimento, ai sensi dell’articolo 1591 c.c., dev’essere quantificato e liquidato in misura pari al canone pattuito, poiché la disposizione sancita dall’art. 1591 c.c. costituisce espressione di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concesso l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo per l’ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine fissato dal rapporto senza averne titolo. In questa ipotesi dal vantaggio che consegue il concessionario da tale utilizzazione deriva un danno per il concedente che ha come misura certa il corrispettivo periodico stabilito nel contratto.
La domanda relativa alla legittimità della delibera di esclusione di un socio da una società cooperativa attiene al rapporto sociale e rientra pertanto nella competenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, cui spetta poi provvedere anche sulle ulteriori domande connesse e correlate alla decadenza dell’assegnazione dell’alloggio sociale, riguardanti il rilascio, il pagamento dei canoni e delle indennità per l’occupazione sine titulo.
In applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, la società cooperativa che agisce per ottenere la condanna al pagamento dei canoni d’affitto dell’alloggio sociale e dell’indennità per occupazione sine titulo è tenuta a provare solo l’esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituita dall’avvenuto adempimento.
La somma dovuta a titolo di canone di godimento dell’alloggio sociale di una società cooperativa costituisce debito di valuta e pertanto non è oggetto di rivalutazione monetaria, salvo che non venga allegato un qualche elemento da cui desumere un maggior danno da ritardato pagamento.
Le cifre dovute a titolo di indennità di occupazione per il periodo successivo all’esaurimento del rapporto negoziale rappresentano un debito di valuta e gli interessi legali sono dovuti dalla relativa messa in mora rappresentata dalla domanda giudiziale.
In materia di assegnazione dell'alloggio sociale ed in relazione alla domanda volta al riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria del credito per i canoni contrattuali scaduti e per l'indennità di occupazione, occorre operare un distinguo. Il credito per canoni contrattuali scaduti è credito pecuniario di valuta soggetto al principio nominalistico ex art. 1277 c.c., non rivalutabile, e pertanto produce interessi solo dalla costituzione in mora ex art. 1282 comma 2 c.c., trattandosi di credito per pigioni. In carenza di allegazione sulla data di messa in mora, gli interessi decorrono dalla notificazione della citazione a giudizio. Il credito risarcitorio per indennità di occupazione è invece, credito di valore che va liquidato in valori monetari attuali, cui si perviene applicando gli indici Istat FOI su ciascuna somma dovuta alla scadenza di ogni trimestre. Sulla somma dovuta così rivaluta, spettano altresì gli interessi compensativi che si calcolano secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712).