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Sentenze con tag: amministratore giudiziario

Tribunale di Roma, 9 Agosto 2025
Controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.: finalità, presupposti delle gravi irregolarità e business judgment rule
Il procedimento ex art. 2409 c.c. è finalizzato al riassetto economico e contabile della società nel caso in cui vengano...

Il procedimento ex art. 2409 c.c. è finalizzato al riassetto economico e contabile della società nel caso in cui vengano denunziate gravi irregolarità di gestione, per l’accertamento delle quali il Tribunale può disporre ispezione giudiziale, all’esito della quale il Tribunale medesimo adotta i provvedimenti necessari per detto riassetto, a meno che le irregolarità riscontrate siano di tale gravità da imporre la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario, potendo, solo in quest’ultimo caso, incidere sulle prerogative dell’assemblea circa la nomina degli amministratori.

I presupposti per l’accoglimento della denuncia ex art. 2409 c.c. sono: a) l’esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti; b) il possibile danno alla società o ad una o più società controllate derivante dalle irregolarità nella gestione, con conseguente irrilevanza, ai fini della denuncia in questione, dell’eventuale danno arrecato a soci o terzi.

Quanto al fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione, non assume rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate. Inoltre, le gravi irregolarità devono essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Infine, esse devono assumere un carattere dannoso, nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale.

Ai fini della denuncia ex art. 2409 c.c. sono irrilevanti le censure attinenti al merito (inteso come opportunità o convenienza) delle scelte gestionali, con due eccezioni: in primo luogo, le scelte palesemente irragionevoli o negligenti; in secondo luogo, il Tribunale può sindacare anche il merito delle scelte economiche compiute dagli amministratori in conflitto di interessi a condizione che ricorra l’ulteriore presupposto della potenzialità del danno per la società. In altre parole, il limite derivante dalla business judgement rule non opera laddove si tratti di sindacare non tanto l’osservanza del dovere di diligenza (duty of care) quanto l’obbligo di fedeltà (duty of loyalty).

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06/07/2026
Data sentenza: 09/08/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Enrica Ciocca
Registro : RVG – 9728 –  2023
Tribunale di Milano, 26 Luglio 2026
Data sentenza: 26/07/2026
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Guendalina Pascale
Registro : RVG – 2269 –  2025
Tribunale di Milano, 26 Luglio 2026
Data sentenza: 26/07/2026
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro : RVG – 3067 –  2025
Tribunale di Roma, 5 Settembre 2024
Sospensione ante causam della delibera assembleare e revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l.
Poiché il rimedio tipico inibitorio previsto all’art. 2378, terzo comma, c.c. si atteggia come procedimento incidentale ad una controversia di...

Poiché il rimedio tipico inibitorio previsto all’art. 2378, terzo comma, c.c. si atteggia come procedimento incidentale ad una controversia di merito, è inammissibile la richiesta di sospensione ante causam di una delibera assembleare di società di capitali senza aver prima instaurato il relativo giudizio di merito. L’art. 2378, terzo comma, c.c., prevedendo la possibile adozione di un provvedimento di natura sostanzialmente cautelare tipica, non lascia residuare la facoltà di ricorrere allo strumento atipico di tutela cautelare quale quello di cui all’art. 700 c.p.c. In tali termini è pertanto inammissibile tanto una richiesta di sospensiva contenuta nello stesso atto di citazione e non in un separato ricorso, quanto una richiesta di sospensiva contenuta in un ricorso, ma senza la precedente instaurazione del giudizio di merito finalizzato all’impugnativa delle delibere di cui si assume l’invalidità.

I provvedimenti resi sulla denunzia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 c.c., ancorché comportino la nomina di un ispettore o di un amministratore con la revoca di quello prescelto dall’assemblea, ovvero risolvano questioni inerenti alla regolarità del relativo procedimento, sono privi di decisorietà in quanto, nell’ambito di attribuzioni di volontaria giurisdizione rivolte alla tutela di interessi anche generali ed esercitate senza un vero e proprio contraddittorio, si risolvono in misure cautelari e provvisorie, coinvolgono diritti soggettivi, ma non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, né hanno attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale.

Ai fini della valutazione dell’esistenza del presupposto del fumus boni iuris per l’emissione della cautela prevista dall’art. 2476 c.c., occorre che venga prospettato il nesso di strumentalità con un’azione di responsabilità, diretta ad ottenere il ristoro dei danni asseritamente causati alla società resistente dall’amministratore in carica e, sia pure nei limiti della sommarietà del procedimento, emerga che i comportamenti imputati all’amministratore di cui si chiede la revoca, costituenti gravi irregolarità nella gestione della società, abbiano comportato per quest’ultima un danno attuale, o potenzialmente suscettibile di aggravamento con la permanenza in carica dell’amministratore stesso, venendo a mancare, in caso contrario, il presupposto dell’azione di responsabilità alla realizzazione dei cui effetti la misura cautelare è finalizzata.

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14/06/2026
Data sentenza: 05/09/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Paolo Goggi
Registro : RG – 4998 –  2024
Tribunale di Brescia, 26 Luglio 2026
Controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. di società in stato di liquidazione
L’attività di liquidazione costituisce attività di impresa in senso proprio, sebbene con finalità più limitate rispetto a quella ordinaria, sicché...

L’attività di liquidazione costituisce attività di impresa in senso proprio, sebbene con finalità più limitate rispetto a quella ordinaria, sicché l’esigenza di ripristino della corretta gestione dell’attività di impresa, alla quale è funzionalmente diretto l’istituto dell’art. 2409 c.c., è pienamente ravvisabile anche nella fase di liquidazione della società. Non ammettere il procedimento di controllo ex art. 2409 c.c. per le società in fase di liquidazione potrebbe rendere appetibile alla maggioranza la scelta di aprire la fase liquidatoria per coprire possibili atti di mala gestio compiuti dagli amministratori, frustrando le finalità proprie del sindacato giudiziario. Né l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. trova ostacolo nel disposto dell’art. 2487 ultimo comma c.c. in quanto la giusta causa di revoca non necessariamente coincide con il “fondato sospetto” di “gravi irregolarità” potenzialmente dannose di cui all’art. 2409 c.c.

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27/05/2026
Data sentenza: 26/07/2026
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Alessia Busato
Registro : RVG – 11725 –  2024
Tribunale di Milano, 26 Luglio 2026
Assetti adeguati e denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione ex art. 2409 c.c.
La nomina di un sindaco unico da parte del tribunale solo all’esito di una segnalazione della Camera di commercio ex...

La nomina di un sindaco unico da parte del tribunale solo all'esito di una segnalazione della Camera di commercio ex art. 2477, comma 5 c.c. nonostante le dimensioni della società fossero notevolmente superiori alle soglie di cui al comma 2, nonché a quelle previste dall'art. 2, comma 1 lett. d) del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 per le imprese minori e l'assenza di una sede effettiva presso la quale rinvenire la documentazione contabile necessaria a consentire al sindaco di espletare la propria funzione di controllo pur a fronte di un fatturato cospicuo, evidenziano la mancata predisposizione degli adeguati assetti organizzativi e contabili previsti dall'art. 2086, comma 2 c.c. da parte dell'amministratore unico e, pertanto, impongono la revoca dell'amministratore unico e la nomina di un amministratore giudiziario con efficacia immediata ai sensi dell'art. 741 c.p.c.

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07/03/2026
Data sentenza: 26/07/2026
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Guendalina Pascale
Registro : RVG – 2269 –  2025
Tribunale di Cagliari, 26 Luglio 2026
Denuncia al tribunale e ispezione dell’amministratore della società
La denuncia al tribunale può essere promossa dai soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e consente, in...

La denuncia al tribunale può essere promossa dai soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e consente, in caso di accertata sussistenza delle irregolarità denunciate, l'adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti conseguenti, fino alla revoca degli amministratori e contestuale nomina di amministratore giudiziario.

Ai fini di accertare la fondatezza delle irregolarità denunciate può essere disposta l'ispezione degli amministratori, per mezzo della quale l'ispettore è autorizzato a estrarre copia di tutta la documentazione contabile, fiscale ed amministrativa presente in società.

Nel caso di società in liquidazione le eventuali irregolarità nella gestione sono da ritenersi pregiudizievoli sia per gli interessi e i diritti dei creditori sociali, sia, in secondo luogo, per il diritto dei soci al riparto dell'eventuale avanzo di liquidazione.

Qualora all'esito dell'ispezione il soggetto a tal fine incaricato riscontri gravi irregolarità nella gestione, ossia verifichi che le operazioni poste in essere dagli amministratori non siano in alcun modo inerenti con l'attività sociale, il giudice può disporre la revoca del liquidatore e nominare un amministratore giudiziario che conduca la fase di liquidazione con diligenza e correttezza, al fine di ottenere un adeguato valore di realizzo del patrimonio.

Il ripristino della corretta gestione, in fase di liquidazione, è ancora più pregnante in quanto tutela gli aspetti pubblicistici a beneficio di terzi e soci, al fine di offrire loro un quadro fedele delle operazioni di liquidazione e della risultante situazione patrimoniale.

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27/01/2026
Data sentenza: 26/07/2026
Carica: Presidente
Giudice: Gaetano Savona
Relatore: Tania Scanu
Registro : RVG – 166 –  2023
Tribunale di Venezia, 26 Luglio 2024, n. 2387/2024
Principi in tema di denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c.
L’ordinanza di revoca dell’amministratore e nomina dell’amministratore giudiziario adottata nell’ambito di un procedimento ex art. 2409 c.c. non è soggetta...

L’ordinanza di revoca dell’amministratore e nomina dell’amministratore giudiziario adottata nell’ambito di un procedimento ex art. 2409 c.c. non è soggetta a revoca in via generale ai sensi dell’art. 742 c.p.c., ma può essere rimessa in discussione solo in presenza di fatti oggettivamente sopravvenuti. Il provvedimento giudiziale incide non solo sugli interessi dei soci, ma anche su quelli dei terzi e del mercato, rendendone inammissibile un riesame continuo.
La pluralità delle irregolarità gestorie non costituisce presupposto indefettibile dell’intervento ex art. 2409 c.c., essendo sufficiente che l’illecito gestorio, anche unico, sia connotato da gravità e continuità [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto idoneo ad integrare i presupposti del provvedimento ex art. 2409 c.c. il fatto gestorio consistente nella redazione e conduzione ad approvazione di progetto di bilancio non vero, nonché nell'inerzia rispetto agli adempimenti di legge conseguenti alla perdita che la corretta redazione di bilancio farebbe emergere, in quanto fatto avente carattere di illecito continuativo].
La pendenza di giudizi di impugnazione dei bilanci non incide sulla residualità del rimedio ex art. 2409 c.c., posto che i due strumenti hanno finalità distinte: l’impugnazione del bilancio mira a garantire la correttezza della rappresentazione contabile, mentre l’intervento del Tribunale è volto a sanzionare e correggere condotte gestionali anomale e potenzialmente lesive per la società.

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29/06/2025
Data sentenza: 26/07/2024
Numero: 2387/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 1808 –  2022
Tribunale di Milano, 29 Gennaio 2025
Evidenza
Mancata ottemperanza ad ordinanza cautelare e nomina di amministratore giudiziario ad acta ex art. 2409 c.c.
Nell’ambito di procedimento ex art. 2409 c.c. il riscontro della mancata ottemperanza all’ordinanza cautelare – con cui sia stata imposta,...

Nell’ambito di procedimento ex art. 2409 c.c. il riscontro della mancata ottemperanza all’ordinanza cautelare – con cui sia stata imposta, a beneficio del socio ricorrente, l’esibizione di documentazione sociale – si configura come irregolarità gestoria: quest’ultima, infatti, rappresenta la violazione, da parte dell’organo amministrativo, del dovere di agire secondo legalità, nella specie declinato nell’agire in conformità ad un ordine esecutivo dell’autorità giudiziaria ed esonda dalla discrezionalità gestoria. Conseguentemente, è in facoltà del tribunale, avvalendosi delle facoltà di cui al citato 2409 c.c., adottare gli opportuni provvedimenti provvisori, tra i quali la nomina di un amministratore giudiziario ad acta che consenta la consegna della documentazione richiesta dal socio ricorrente.

L’assenza di assetti sociali adeguati ex art. 2086 c.c. può costituire grave irregolarità gestoria a supporto della denuncia ex art. 2409 c.c.

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10/05/2025
Data sentenza: 29/01/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Alima Zana
Registro : RVG – 2414 –  2024
Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2024
Criteri di liquidazione del compenso dell’amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c.
La quantificazione del compenso dell’amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c. non risulta vincolata da criteri normativi specifici, limitandosi l’ultimo...

La quantificazione del compenso dell'amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c. non risulta vincolata da criteri normativi specifici, limitandosi l'ultimo comma dell'art. 92 disp. att. c.c. ad affidare al Tribunale la "determinazione" del compenso.

Va escluso sia il riferimento ai parametri in tema di compenso agli ausiliari del giudice, sia il riferimento al compenso spettante ex D.P.R. n. 177/2015 all'amministratore giudiziario nominato ex art. 35 d.lgs. n. 159/2011, trattandosi di prestazioni non omogenee.

Il compenso va determinato in via equitativa tenendo conto dell'attività svolta dall'amministratore giudiziario, della tempestività, puntualità e completezza delle operazioni effettuate in esecuzione dell'incarico.

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01/05/2025
Data sentenza: 23/10/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Nicola Fascilla
Registro : RVG – 8192 –  2022
Tribunale di Milano, 9 Giugno 2024
Data sentenza: 09/06/2024
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Nicola Fascilla
Registro : RG – 11166 –  2023
Tribunale di Milano, 10 Luglio 2024
Denuncia di gravi irregolarità e gestione di operazioni in conflitto di interessi
L’art 2391 c.c. definisce una serie di fasi che devono essere seguite nel caso sussista un interesse proprio o di...

L’art 2391 c.c. definisce una serie di fasi che devono essere seguite nel caso sussista un interesse proprio o di terzi: in primo luogo, l’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori di questa situazione di interesse per una determinata operazione; in secondo luogo, la notizia deve contenere la natura, i termini, l’origine e la portata del potenziale conflitto; in terzo luogo, la deliberazione del CdA deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione.

I presupposti per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 2409 c.c. sono: il compimento da parte degli amministratori, in violazione dei loro doveri, di gravi irregolarità nella gestione; il danno potenziale; l’attualità delle irregolarità. [Nel caso di specie il Tribunale ritiene sussistenti e attuali le gravi irregolarità richieste dalla norma, in ragione: a) dell’inosservanza della procedura prevista dall’art. 2391 c.c. in tema di conflitto di interessi con riferimento alla stipulazione di contratti di locazione; b) dell’assenza di valutazione in merito alla convenienza per la società di stipulare nuovamente i contratti con parti in conflitto di interessi, nonché dei forti dubbi sulla congruità dei nuovi canoni di locazione; c) dell'assenza di qualsivoglia concreta iniziativa da parte degli amministratori indipendenti per tutelare il patrimonio della società per gli ingenti danni subiti a causa di decenni di canoni notevolmente al di sotto dei valori di mercato.]

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18/09/2024
Data sentenza: 10/07/2024
Registro : RG – 5297 –  2023
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