Per l'azione dei creditori sociali il termine quinquennale di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui risulta manifesta l'insufficienza del patrimonio sociale, normalmente coincidente con la dichiarazione di fallimento, salva la prova contraria, non potendosi ritenere che il mero mancato deposito dei bilanci sia stato indice manifesto, in assenza di ulteriori indici, dell'insufficienza del patrimonio a soddisfare i creditori sociali.
L'omessa tenuta della contabilità sociale, pur se illecita, non è in sé causa di danno risarcibile; tuttavia a tale condotta omissiva è astrattamente ricollegabile il pregiudizio relativo alla dispersione dell'attivo rappresentato nell'ultima scrittura contabile disponibile, dal momento che l'assenza di contabilità impedisce di sapere quale destinazione esso abbia avuto. Spetta in ogni caso alla Curatela dimostrare che quei valori erano a disposizione della società nel periodo di carica dell'amministratore convenuto, prima ancora che a quest'ultimo competa l'onere di dimostrare la destinazione delle attività che aveva a disposizione.
Le scritture redatte dall'amministratore al di fuori della contabilità ufficiale, prodotte in altro giudizio (nella specie, in sede di reclamo contro la sentenza di fallimento), pur non costituendo prova utilmente opponibile al Fallimento per superare la contestazione della non regolare tenuta delle scritture contabili, sono tuttavia idonee a costituire dichiarazione contra se compiuta dall'amministratore, sotto il profilo del contenuto dei documenti prodotti non specificamente contestato dalla Curatela.
Non escludono la responsabilità dell'amministratore per omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili la circostanza che eventuali inadempimenti siano imputabili allo studio commerciale incaricato, restando l'amministratore in ogni caso responsabile verso la società e i suoi creditori, né il fatto che vi siano stati nel periodo di riferimento episodi familiari e personali che avrebbero minato la serena amministrazione della società.
In tema di responsabilità dell'amministratore per omesso pagamento delle imposte, il tributo in sé, costituendo un debito che la società avrebbe comunque dovuto pagare, non integra un pregiudizio risarcibile; gli interessi rappresentano il corrispettivo di cui la società ha goduto per la disponibilità delle somme derivante dall'omesso pagamento dei tributi e non sono inseribili nella quantificazione del danno; sono, invece, risarcibili le somme pari alle sanzioni sulle imposte evase nonché le spese per il recupero delle imposte evase, causalmente ricollegabili all'inadempimento. Le sanzioni possono essere imputate all'amministratore solo se riferite a omissioni avvenute durante il suo periodo di carica.
I versamenti effettuati dai soci sul conto corrente sociale e i prelevamenti privi di giustificazione operati nello stesso periodo non possono costituire due autonome e distinte voci di danno: il pregiudizio è ricollegabile solo ai prelevamenti, dovendosi presumere la compensazione dei versamenti con altrettante poste passive alla luce del modus operandi del meccanismo delle rimesse in conto corrente; computare i movimenti in entrata e in uscita dalla cassa come separate fonti di danno significherebbe contare lo stesso danno due volte.
Ai fini della configurabilità di un danno da distrazione di azienda, non è sufficiente l'accertamento che la medesima attività esercitata per mezzo della società fallita sia stata successivamente svolta da società di nuova costituzione, riconducibile all'amministratore, presso la stessa sede e con coincidenza dei fornitori, occorrendo invece la prova specifica di quali beni componessero l'azienda e quali siano stati distratti e ceduti senza prezzo.
Ai fini della concessione del sequestro conservativo deve sussistere il reale pericolo di dispersione della garanzia del credito, da intendersi in senso oggettivo e concreto, non agganciato al mero apprezzamento soggettivo astratto e personale del creditore.
Il pregiudizio può essere desunto, in via alternativa e non necessariamente coesistente, sia da elementi oggettivi che da elementi soggettivi. Quanto al primo profilo, se da un lato la consistenza patrimoniale, qualitativa o quantitativa, del debitore non è sufficiente ad escludere per ciò solo il pericolo, dovendo essere letta alla luce dell’insieme degli elementi che emergono dal giudizio, anche in rapporto proporzionale col credito tutelabile, dall'altro la mera insufficienza patrimoniale del debitore, considerata staticamente, non legittima di per sé la misura, occorrendo il timore concreto di un mutamento della composizione del patrimonio o del compimento di atti dispositivi idonei a pregiudicare la futura esecuzione. Quanto al secondo profilo, il concreto comportamento tenuto dal debitore, prima del processo o durante lo stesso, può assumere rilevanza, qualora lasci presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata, in modo da ingenerare il ragionevole dubbio del creditore che la sua pretesa non verrà soddisfatta.
Se è certamente vero che l’art. 2476, comma 3, c.c. riconosce al socio di s.r.l. la facoltà di esercitare l’azione sociale di responsabilità, tale previsione normativa si giustifica quale ipotesi di legittimazione straordinaria sostitutiva ex art. 81 c.p.c., ma non esclusiva. In altre parole, dunque, la s.r.l. è legittimata a far valere la responsabilità dell’amministratore in forza di legittimazione generale, in quanto titolare del diritto leso, oltre che in forza di quanto disposto dall’art. 2476, comma 1 c.c. La norma appena citata, infatti, espressamente prevede la responsabilità dell’amministratore verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’attività gestoria compiuta.
La delibera autorizzativa all'esercizio dell'azione di responsabilità dell'amministratore è prescritta ai sensi dell’art. 2393, comma 1, c.c. soltanto per l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte di una s.p.a.; difettando, per le s.r.l., norma analoga, e non essendo l’art. 2393, comma 1, c.c. richiamato dalla disciplina in materia di s.r.l., deve concludersi che non sia necessaria alcuna delibera autorizzativa per la promozione di giudizi da parte di s.r.l.
In assenza di allegazioni specifiche o di documenti da cui ricavare la data esatta delle condotte depauperative perpetrate l’azione di responsabilità non può ritenersi prescritta. Il termine quinquiennale ex art. 2949 c.c. di prescrizione dell’azione di responsabilità sociale verso amministratori, peraltro, è sospeso fino alla cessazione della loro carica, in forza di quanto previsto dall’art. 2941, co. 1, n. 7, c.c.
In tema di azione di responsabilità contro l'amministratore, l'accertamento del danno derivante dalla cessione di rami d'azienda asseritamente sottocosto richiede una comparazione omogenea tra le operazioni; pertanto, non è configurabile alcun pregiudizio per la società cedente qualora il maggior prezzo incassato dalla cessionaria in una successiva rivendita sia giustificato da un oggetto contrattuale più ampio, comprensivo di attrezzature tecnologiche aggiuntive e di autorizzazioni amministrative territorialmente estese.
Ai fini della determinazione del corrispettivo pattuito per la cessione di un ramo d'azienda, deve computarsi, oltre alla componente monetaria, anche il valore dei debiti per trattamento di fine rapporto (TFR) accollati dalla società cessionaria in favore dei dipendenti trasferiti.
La qualità di lavoratore subordinato non è compatibile con quella di amministratore unico di società di capitali datrice di lavoro, non essendo configurabile il vincolo di subordinazione ove manchi la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla.
I contratti di co.co. co. e co.co. pro. stipulati con l’amministratore unico della società, trattandosi di meri strumenti per assicurare a quest'ultimo un compenso fisso, non sono idonei a configurare un rapporto di subordinazione o parasubordinazione dello stesso rispetto alla società, senza comportare, di conseguenza, l'applicabilità dell’art. 64 c.p.i. Quest'ultimo presuppone, infatti, l’esistenza di due autonomi e contrapposti centri di interesse, circostanza che manca quando l’attività inventiva è svolta dall’amministratore unico della società.
Qualora rientri tra le mansioni attribuite al prestatore quella di svolgere attività inventiva, le invenzioni realizzate in costanza di tale rapporto di lavoro vanno ricondotte all'ipotesi di cui all'art. 64 n. 1 c.p.i.
L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale.
Il ricorso ex art. 2476, comma 3, c.c., volto alla revoca dell’amministratore di S.r.l. in sede cautelare, è inammissibile ove non ricorrano gravi irregolarità gestionali potenzialmente foriere di aggravamento del danno al patrimonio sociale. L’irregolare redazione o approvazione dei bilanci, in assenza di conseguenze lesive provate, non integra di per sé un danno attuale; allo stesso modo, il conflitto tra soci non può fondare il periculum in mora se non incide sull’integrità del patrimonio societario. L’eventuale dazione di somme da parte dell’amministratore non è qualificabile come conferimento, finanziamento o versamento postergato in mancanza di precisi elementi negoziali e contabili che ne determinino natura e causa. In assenza di prova rigorosa, è esclusa la possibilità di disporre la revoca cautelare, che resta misura eccezionale e strumentale alla sola azione risarcitoria ex art. 2476, comma 1, c.c.
Per la tesi prevalente, la società è litisconsorte necessario nelle azioni sociali di responsabilità promosse dai soci in sostituzione della società, ai sensi del terzo comma dell’art. 2476 c.c. È pacifico che l’ipotesi di cui al settimo comma dell’articolo 2476 c.c. escluda invece la necessaria presenza della società in giudizio. La fattispecie di cui all’art. 2476, comma 7, c.c. contempla un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale (o aquiliana) degli amministratori nei confronti dei soci.
Mentre nell’ipotesi di azione sociale di responsabilità (esercitata dalla società o dal socio in sostituzione della società) la parte che si dice lesa dall’operato degli amministratori (cioè la società) gode di un onere della prova “agevolato”, tipico degli illeciti contrattuali, potendo limitarsi a dimostrare l’inadempimento degli amministratori e il danno causalmente derivatone (questi ultimi, per andare esenti da responsabilità, dovranno fornire la cosiddetta prova liberatoria); al contrario, nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale di cui al settimo comma dell’art. 2476 c.c. incombe sul socio che si dice direttamente leso dall’operato dell’amministratore l’onere di dimostrare la sussistenza del fatto illecito in tutte le sue componenti, ossia: la condotta dolosa o colposa dell’amministratore, il danno e il nesso causale. Queste due “alternative” spettanti ai soci di s.r.l. non sono tra loro sovrapponibili e interscambiabili, bensì dipendono dalla natura del danno che i soci ritengono di aver subito (se indirettamente quale svalutazione della partecipazione sociale ovvero direttamente al proprio patrimonio).
Si è sostenuto che nel caso di distrazione pura e semplice degli utili societari di srl, non sia applicabile l’articolo 2395 cc; ciò poiché il danno è in realtà un danno sociale, di danari sottratti alla società; non può dunque operare l'azione diretta residuale e il socio, ai sensi del primo e terzo comma dell’articolo 2476 c.c., dovrà agire per la restituzione delle somme alla compagine sociale.
I danni che i soci lamentano di aver subito (svalutazione della partecipazione sociale e mancata distribuzione degli utili) quale conseguenza diretta ed immediata dell’operato degli amministratori costituiscono, in realtà, il mero riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale e, come tali, non possono essere fatti valere dal singolo socio che si dica danneggiato direttamente. Per la giurisprudenza maggioritaria, la diminuzione del valore della quota di partecipazione e l’omessa distribuzione di utili nella società non costituiscono danno diretto al singolo socio, in quanto gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all’eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore.
Il diritto di domandare in sede giudiziale il risarcimento del danno subito da una società per effetto dell’illecito concorrenziale posto in essere da un’altra impresa (o, in generale, per effetto dell’illecito commesso da un terzo) compete esclusivamente alla società, unico soggetto destinatario di un danno patrimoniale diretto, e non anche a ciascuno dei soci che, al più, subiranno indirettamente gli effetti dell’illecito.
L’incremento del deficit patrimoniale è un danno risarcibile in quanto tale solo se conseguente alla violazione dell’obbligo di cessazione dell’attività di impresa tipica e di sua sostituzione con una gestione meramente conservativa del patrimonio.
Il rapporto tra società e amministratore rientra tra i rapporti societari ex art. 3 d.lgs. 168/03 non essendo assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato. Da ciò deriva la competenza per materia del tribunale delle imprese.
L'esistenza di un rapporto organico, in virtù del quale l'amministratore impersona la società all'esterno, non esclude che, nei rapporti interni, sia configurabile un vincolo di natura obbligatoria tra l’amministratore e l’ente da lui gestito, né la conseguente distinzione, in quest’ambito, di due centri d’interesse contrapposti facenti rispettivamente capo alle parti di tale ultimo rapporto.
(Nel caso di specie, la domanda di condanna al pagamento del compenso è stata rigettata, in quanto la delibera del consiglio di amministrazione, con cui veniva stabilita la rinuncia ai compensi da parte degli amministratori a partire dal momento della nomina, era oggetto di rinuncia implicita da parte dell’attore).
L'occultamento delle scritture contabili della società fallita o comunque il loro deposito solo parziale e frammentato costituisce senz'altro un atto di mala gestio.
Ove nell'ultimo bilancio di esercizio antecedente la dichiarazione di fallimento risultano esposte disponibilità liquide, la mancata consegna da parte dell'amministratore unico alla Curatela fallimentare di dette disponibilità, nonostante gli obblighi di legge sullo stesso gravanti e le diffide del Curatore, fa ritenere che esse siano state depauperate o distratte in danno alla società ed ai creditori sociali. Tale condotta costituisce una palese violazione dell'obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e degli obblighi di diligente gestione.
L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.
Il termine prescrizionale dell'azione di responsabilità contro gli amministratori decorre, ai sensi dell’art. 2935 cc, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e quindi, nel caso di illecito aquiliano ex art. 2043 cc, dal momento in cui il fatto illecito si sia perfezionato ed il danno si sia verificato nella sfera giuridica del soggetto danneggiato e risulti percepibile da quest’ultimo. Nel caso in cui il danno patito dalla società sia conseguente all’accertamento giurisdizionale della fondatezza di una pretesa risarcitoria vantata da un terzo nei suoi confronti, e della conseguente pronuncia di condanna, la decorrenza della prescrizione coincide dunque con la data di pubblicazione della sentenza definitiva.