Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: assicurazione

Tribunale di Roma, 1 Maggio 2026, n. 88/2026
Azione sociale di minoranza, acquisto infragruppo a prezzo abnorme e responsabilità di amministratore e sindaci
Costituisce atto di mala gestio dell’amministratore di una holding l’acquisto, da altra società controllata, del pacchetto azionario di una banca...

Costituisce atto di mala gestio dell’amministratore di una holding l’acquisto, da altra società controllata, del pacchetto azionario di una banca controllata a un prezzo di gran lunga superiore al valore della quota determinato sul patrimonio netto della banca, quando l’operazione è indifferente rispetto al rafforzamento patrimoniale della partecipata ed è diretta soltanto a trasferire sulla holding il peso del prezzo e a sostenere contabilmente i bilanci delle società del gruppo, gravando la holding, priva di ricavi propri, di un debito sproporzionato rispetto al bene acquistato e che essa non è in grado di pagare [azione sociale di responsabilità promossa dal socio di minoranza di una holding s.p.a. contro l’amministratore unico e i sindaci per l’acquisto, autorizzato dall’assemblea, di una partecipazione in una banca controllata, detenuta da altra controllata, al prezzo di oltre 31 milioni di euro, pacchetto rivenduto due anni dopo per 1.200 euro].

Anche quando non si applica la disciplina delle operazioni con parti correlate dettata dall’art. 2391-bis c.c., rientra nell’agire diligente dell’amministratore e dei sindaci la verifica delle ragioni e del prezzo di un acquisto concluso tra la holding e una sua controllata e avente a oggetto la partecipazione in altra controllata, per il rischio di trasferimento di risorse tra società correlate a prezzi alterati, sicché rispondono per omessa vigilanza e omessa attivazione i sindaci che, presenti all’assemblea che autorizza l’acquisto a un prezzo abnorme, nulla chiedono né rilevano sull’opportunità e sul prezzo dell’operazione e nella relazione al bilancio nulla osservano sul debito assunto, mentre avrebbero dovuto quantomeno verbalizzare le proprie perplessità, senza con ciò sindacare il merito della scelta gestoria.

Il secondo comma dell’art. 2407 c.c., come modificato dalla l. 35/2025, che limita la responsabilità dei sindaci entro un multiplo del compenso percepito, è norma di diritto sostanziale perché non introduce un nuovo criterio di liquidazione del danno ma una limitazione quantitativa del diritto al risarcimento verso il sindaco che sia colposamente venuto meno ai propri doveri, e non ha pertanto efficacia retroattiva, sicché alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore continua ad applicarsi la formulazione previgente della norma.

L’autorizzazione assembleare al compimento di un atto di gestione, anche se richiesta dallo statuto ai sensi dell’art. 2364, n. 5, c.c., non esonera l’amministratore dalla responsabilità per l’atto compiuto, perché la gestione dell’impresa spetta in via esclusiva agli amministratori ai sensi dell’art. 2380-bis c.c. e l’autorizzazione si limita a rimuovere un ostacolo all’esercizio del loro potere, vincolandoli soltanto a non compiere l’atto in sua mancanza, sicché essi devono disattendere l’indicazione assembleare quando la loro valutazione dell’operazione sia negativa, e la medesima autorizzazione non esonera i sindaci dalla responsabilità per omessa vigilanza e omessa attivazione dei rimedi disponibili, tanto più quando l’atto consiste nell’acquisto di una partecipazione da parte di una holding, che non costituisce operazione cosiddetta primordiale.

L’acquisto infragruppo di una partecipazione a prezzo abnorme non è neutro per la holding per il solo fatto che la società cedente sia da essa quasi interamente posseduta, quando la holding sopporta oneri propri dell’operazione, quali il pagamento, in regime di consolidato fiscale, dell’imposta sulla plusvalenza realizzata dalla controllata cedente nell’ambito dell’operazione complessiva, né il pregiudizio è compensato dalla contestuale acquisizione dell’usufrutto sulle azioni della controllata cedente quando l’unico attivo di quest’ultima è il credito verso la stessa holding per il prezzo, al cui pagamento la holding è incapiente.

Il danno cagionato alla holding dall’acquisto di una partecipazione a prezzo abnorme, con saldo dilazionato e non integralmente pagato, si commisura alle somme effettivamente esborsate a titolo di prezzo e di oneri fiscali connessi all’operazione, e non all’intero prezzo pattuito, quando il debito residuo verso la controllata cedente si è estinto per effetto della fusione per incorporazione di quest’ultima prevista dall’accordo di ristrutturazione dei debiti.

L’assunzione da parte della holding, con un accordo quadro qualificabile come patto parasociale stipulato con il nuovo investitore e con la banca partecipata, dell’obbligo di versare a fondo perduto una somma a copertura delle perdite della banca senza conservare alcuna partecipazione nel capitale né alcuna garanzia di poterla riacquistare, in una situazione della banca ormai insostenibile, è scelta gestoria irragionevole e priva di giustificazione, sindacabile perché la business judgment rule non sottrae al giudizio la diligenza nell’apprezzare preventivamente i rischi dell’operazione e la ragionevolezza della decisione, e integra mala gestio quando risponde all’interesse extrasociale della famiglia di controllo a restare nella banca e all’interesse personale dell’amministratore e dei sindaci, titolari delle medesime cariche nella banca, alla rinuncia del nuovo socio alle azioni di responsabilità nei loro confronti.

Non integra un danno risarcibile l’obbligazione assunta dalla società con un atto di mala gestio quando essa non è stata adempiuta e la relativa pretesa è venuta meno nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, perché l’azione di responsabilità non può servire a procurare alla società la provvista per pagare i debiti assunti dagli amministratori, con il rischio di una sua locupletazione ove questi fossero condannati a rimborsare più di quanto la società abbia effettivamente pagato, né uno specifico danno può ascriversi all’atto per il solo fatto che esso abbia concorso, insieme a eventi non addebitabili agli organi sociali, al dissesto che ha condotto alla dismissione dell’attivo residuo.

La responsabilità dell’amministratore della holding per non aver promosso la revoca e l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della banca partecipata richiede la prova controfattuale che la sostituzione degli organi della partecipata avrebbe evitato o ridotto le perdite che hanno azzerato il valore della partecipazione, e va esclusa quando resta indimostrato quanta parte del dissesto della banca sia ascrivibile all’inadeguatezza della sua governance e quanta alla crisi generale del settore bancario, perché in tal caso all’inerzia non è riconducibile un danno quantificabile e non meramente ipotetico.

Poiché l’art. 70 d.lgs. 385/1993 esclude per le banche la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. e consente soltanto la denuncia dei fatti alla Banca d’Italia, l’omessa denuncia da parte dell’amministratore o dei sindaci della holding socia non è causalmente rilevante quando la banca sia già da tempo sottoposta a verifiche dell’autorità di vigilanza, alla cui conoscenza della situazione la denuncia nulla avrebbe potuto aggiungere.

Nell’azione sociale di responsabilità promossa ex art. 2393-bis c.c. dal socio di una holding rilevano soltanto le condotte tenute dall’amministratore nella gestione della holding e non quelle da lui compiute quale amministratore delle società partecipate, per le quali il socio della holding difetta di legittimazione attiva, e gli atti di gestione delle partecipate possono rilevare solo per inquadrare la gestione delle partecipazioni in un’ottica di gruppo o come ragioni che avrebbero dovuto indurre gli organi della holding a sostituire gli amministratori delle partecipate.

In caso di usufrutto sulle azioni il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, all’usufruttuario, mentre i diritti amministrativi diversi dal voto spettano, ai sensi dell’art. 2352 c.c., sia al socio sia all’usufruttuario, e tra essi rientrano il diritto di ispezione dei libri sociali e di esame del bilancio, il diritto di chiedere la convocazione dell’assemblea, l’azione sociale di responsabilità esercitabile dal socio ex art. 2393-bis c.c. e le azioni cautelari di revoca dell’amministratore, sicché la titolarità della sola nuda proprietà delle azioni non preclude alla società socia l’esercizio di tali strumenti nei confronti degli amministratori della partecipata.

È giustificabile nell’interesse della holding il trasferimento sostanzialmente gratuito di un cespite da una società del gruppo alla banca controllata, realizzato mediante la vendita dell’immobile e il successivo versamento a fondo perduto alla banca dell’intero prezzo, quando, in una valutazione ex ante e in adesione alle richieste di rafforzamento patrimoniale dell’autorità di vigilanza, l’operazione mira a preservare la continuità aziendale della banca, principale attivo della holding, anche se non si rivela poi risolutiva.

Gli amministratori della holding che, pur a conoscenza del rischio per la continuità aziendale della banca partecipata, principale attivo della società, compiono operazioni non conservative e assumono nuove obbligazioni nonostante la perdita del capitale sociale rispondono del danno da indebita prosecuzione, liquidato ai sensi dell’art. 2486, comma 3, c.c. nell’incremento del patrimonio netto negativo risultante dai bilanci rettificati dall’amministratore giudiziario nominato nel procedimento ex art. 2409 c.c., anche discostandosi dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, dalla data in cui la perdita del capitale è emersa fino alla chiusura dell’ultimo esercizio anteriore al deposito della domanda di concordato preventivo.

Concorrono nella responsabilità per indebita prosecuzione i sindaci della holding che, pur a fronte dell’evidente necessità di ricapitalizzare la banca partecipata e dei ripetuti rinvii delle deliberazioni nella ricerca di un partner, restano inerti senza sollevare la questione della perdita della continuità aziendale della holding e senza attivare i rimedi loro propri, quale la denuncia al tribunale.

Quando fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio rivelano che la partecipazione detenuta in una banca aveva già subito, alla data di bilancio, una riduzione durevole di valore per la sostanziale incapienza della banca, la holding deve svalutarla integralmente secondo il principio contabile OIC 29, indipendentemente dal perfezionamento dell’accordo di ricapitalizzazione con un nuovo investitore.

Quando la causa pregiudicante, avente a oggetto l’impugnazione della delibera con cui la società ha rinunciato all’azione sociale di responsabilità promossa dal socio di minoranza, è stata decisa con sentenza di primo grado non passata in giudicato, la sospensione del giudizio di responsabilità non è obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. ma soltanto facoltativa ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., e va negata quando il giudice non ravvisa ragioni per discostarsi dalla sentenza che ha dichiarato invalida la delibera di rinuncia, restando ferma la legittimazione sostitutiva del socio.

Il broker che ha intermediato la polizza di responsabilità civile del sindaco e ne gestisce il rapporto non è parte del contratto di assicurazione, sicché la domanda di manleva proposta nei suoi confronti dal sindaco assicurato è inammissibile per difetto di legittimazione passiva.

Nell’assicurazione della responsabilità civile professionale in forma claims made, nella quale il sinistro coincide con la richiesta di risarcimento, se la polizza ha durata annuale ed è rinnovata il momento rilevante per le dichiarazioni dell’assicurato sulle circostanze note e per le cause di esclusione del rischio è quello del rinnovo, e la clausola che esclude la copertura per l’attività di sindaco in società in stato di insolvenza o sottoposte a procedura concorsuale prima della stipulazione non opera quando a quella data l’insolvenza non era dichiarata né conclamata, restando irrilevante la mera conoscenza o conoscibilità della crisi.

La clausola che esclude la copertura assicurativa per le circostanze note all’assicurato, se formulata in termini vaghi e generici, va interpretata alla luce del questionario sottoposto all’assicurato, perché spetta all’assicuratore chiedere le informazioni utili alla valutazione del rischio e la mancanza di domande su circostanze specifiche esprime la sua indifferenza rispetto a esse, sicché non è reticente ai sensi dell’art. 1892 c.c. il sindaco che, interrogato soltanto sulle circostanze emerse a seguito di verifiche e indagini, non dichiara la crisi della banca partecipata quando le verifiche dell’autorità di vigilanza hanno riguardato la banca e non la società di cui egli è sindaco.

Il credito risarcitorio della società verso gli amministratori e i sindaci responsabili costituisce debito di valore, sicché sulla somma liquidata è dovuta la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal momento in cui il danno si è cristallizzato fino al passaggio in giudicato della sentenza, mentre gli interessi al saggio legale ai sensi dell’art. 1282 c.c. sono dovuti dal passaggio in giudicato, con la conversione dell’obbligazione di valore in debito di valuta, e non spettano gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata se non richiesti e provati.

L’azione sociale di responsabilità esercitata dai soci ai sensi dell’art. 2393-bis c.c. costituisce un’ipotesi di sostituzione processuale nella quale la società è litisconsorte necessario e il risarcimento spetta alla società, ha natura contrattuale e impone di allegare specifici atti contrari ai doveri imposti dalla legge o dallo statuto e di provare il danno e il nesso causale, mentre grava sugli amministratori la prova dell’osservanza dei propri doveri, e il danno risarcibile è solo quello che costituisce conseguenza immediata e diretta delle violazioni.

La responsabilità dei sindaci, anche quando concorre con quella degli amministratori, è responsabilità per fatto proprio consistente nella violazione del dovere di vigilare con diligenza sull’operato degli amministratori e sull’intera attività sociale, dovere che non si esaurisce nel controllo contabile e formale ma si estende al contenuto della gestione, senza estendersi all’opportunità e alla convenienza delle scelte gestionali, ed è limitata ai danni che i sindaci avrebbero potuto o dovuto impedire con un controllo diligente.

Il nesso causale tra l’omessa vigilanza dei sindaci e il danno va inteso nel senso della riduzione o attenuazione, in termini probabilistici, del pericolo di danno che l’esercizio dei poteri di intervento e di rilevazione spettanti ai sindaci avrebbe determinato, e ai fini dell’esonero il sindaco deve aver esercitato o tentato di esercitare l’intera gamma dei poteri istruttori e impeditivi attribuitigli, dalla richiesta di informazioni e dall’ispezione ex art. 2403-bis c.c. alla convocazione dell’assemblea ex art. 2406 c.c., all’impugnazione delle delibere viziate e alla denuncia ex art. 2409 c.c., mentre la colpa rileva sia come difetto di conoscenza, anche per non aver colto i segnali d’allarme, sia come omessa attivazione, perché l’inerzia di fronte all’illecito altrui è in sé colpevole.

L’autonomia soggettiva e patrimoniale delle società appartenenti a un gruppo impone all’amministratore di perseguire prioritariamente l’interesse della società amministrata, pur consentendogli di tener conto di valutazioni relative al gruppo nel suo insieme, e l’amministratore che abbia compiuto un atto immediatamente pregiudizievole per la società ha l’onere di allegare e provare i benefici indiretti derivanti dall’appartenenza al gruppo e la loro idoneità a compensarne gli effetti negativi, non essendo sufficiente la mera ipotesi di vantaggi compensativi.

La responsabilità degli amministratori per indebita prosecuzione dell’attività presuppone che il capitale sia sceso sotto il minimo legale, che gli amministratori se ne siano avveduti o potessero avvedersene con la diligenza richiesta, che abbiano omesso di convocare senza indugio l’assemblea ai sensi dell’art. 2447 c.c. o di iscrivere la causa di scioglimento, che abbiano compiuto nuove operazioni o proseguito la gestione con fini estranei alla conservazione del patrimonio e che ne sia derivato un danno, spetta agli amministratori dimostrare che gli atti successivi allo scioglimento non comportano un nuovo rischio d’impresa e sono giustificati dalla finalità liquidatoria o da specifiche ragioni, e il danno si presume pari alla differenza dei patrimoni netti secondo l’art. 2486, comma 3, c.c., salva la prova di un diverso ammontare.

Leggi tutto
25/10/2026
Data sentenza: 01/05/2026
Numero: 88/2026
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Cristina Pigozzo
Registro : RG – 10971 –  2019
Tribunale di Bari, 25 Ottobre 2026
Sequestro conservativo e responsabilità dei sindaci
La responsabilità dei membri del collegio sindacale di una società di capitali ex art. 2407, comma 2 c.c. ha natura...

La responsabilità dei membri del collegio sindacale di una società di capitali ex art. 2407, comma 2 c.c. ha natura solidale rispetto a quella degli amministratori e ha natura solidale, tuttavia, anche nei rapporti interni fra sindaci. Poiché l’obbligazione solidale dà luogo ad un’unica situazione giuridica passiva facente capo a più soggetti e non ad una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi (essendo una la prestazione dedotta in giudizio), ai fini della concessione del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. deve prendersi in considerazione la valutazione complessiva del temuto pericolo con riguardo a tutti i debitori tenuti in solido. Poiché il creditore può ottenere il pagamento da uno qualsiasi dei debitori in solido - rivolgendo la sua azione verosimilmente contro chi è solvibile - ed ognuno dei condebitori è obbligato per intero, il pericolo di perdere il proprio credito non sussiste sino a quando vi sarà anche uno dei debitori solidali che possa soddisfare, con le sue sostanze, l’intero credito.

Il periculum in mora richiesto per il sequestro conservativo deve ritenersi insussistente quando risulti l’esistenza di una copertura assicurativa per la responsabilità professionale idonea a garantire il soddisfacimento del credito azionato, con massimale capiente rispetto al danno prospettato e con denuncia del sinistro effettuata durante il periodo di validità della polizza. In tal caso, il creditore può fare legittimo affidamento sull’intervento della compagnia assicurativa ai fini dell’integrale ristoro del pregiudizio.

Leggi tutto
04/09/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Assunta Napoliello
Registro : RG – 2379 –  2023
Tribunale di Brescia, 25 Ottobre 2026, n. 1264/2025
Responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. e azione di regresso in surrogazione
In caso di fatto illecito imputabile a più soggetti (così come di responsabilità contrattuale da inadempimento di più obbligati), il...

In caso di fatto illecito imputabile a più soggetti (così come di responsabilità contrattuale da inadempimento di più obbligati), il concorso e la conseguente responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c. (pacificamente applicabile anche alla responsabilità solidale in materia contrattuale) non sono esclusi dal diverso titolo di responsabilità di cui debbano rispondere i singoli autori, ciascuno dei quali abbia, con la propria condotta (anche tipica), causalmente contribuito al realizzarsi del danno. Il vincolo obbligatorio solidale scaturisce essenzialmente dall’unicità del fatto dannoso, intesa unicamente in relazione al danneggiato e non come identità delle norme giuridiche violate, secondo la regola di causalità materiale di cui all'art. 41 c.p. La fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere qualora a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni. Ne consegue che, in presenza di fatto illecito imputabile a più soggetti ex art. 2055, primo comma c.c. secondo tale criterio, l’aver risarcito il danno o parte di esso (anche a seguito di eventuale transazione con il danneggiato) da parte di uno degli obbligati che sia chiamato a rispondere in base a uno specifico titolo di responsabilità non impedisce allo stesso di agire in regresso nei confronti di ciascuno dei altri (co)obbligati anche in base a titoli diversi per ottenere quanto versato in eccedenza rispetto alla quota interna di responsabilità.

Non è d’impedimento all’azione di regresso svolta in surrogazione del proprio assicurato dalla compagnia assicuratrice che abbia risarcito il danno o parte di esso la circostanza che l’assicurato non abbia, nel giudizio poi transatto, chiamato “in manleva” l’assicurazione medesima e che non abbia svolto o non si sia riservato di svolgere - in quello stesso giudizio - domanda di regresso verso i coobbligati, non sussistendo alcuna preclusione alla successiva introduzione dell’azione de qua che, peraltro, presuppone ex artt. 1203 n. 3 e art. 2055, secondo comma, c.c. l’avvenuto pagamento del debito solidale/risarcimento del danno.

L’azione di regresso ex artt. 1203 n. 3 e 2055, secondo comma, c.c. trova il proprio fondamentale presupposto nell’esistenza di una obbligazione solidale: essa spetta al coobbligato che abbia pagato l’intero debito o un importo superiore alla propria quota interna di responsabilità, avendo, in tal caso, diritto di pretendere dai coobbligati il recupero dell’eccedenza versata. L’azione di regresso presuppone, in altri termini, che un’ipotesi di concorso nell’illecito si sia realizzata, non avendo, altrimenti, l’attore alcun titolo per pretendere di essere dagli altri obbligati reintegrato di quanto versato in eccedenza - appunto - della propria quota interna di responsabilità. Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2055 c.c., la prescrizione dell’azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall’avvenuto pagamento e non già dal giorno dell’evento dannoso, poiché il diritto al regresso, stante il disposto di cui all’art. 2935 c.c., non può esser fatto valere prima dell’evento estintivo dell’obbligazione.

Leggi tutto
10/06/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 1264/2025
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Angelica Castellani
Registro : RG – 5164 –  2023
Tribunale di Torino, 7 Aprile 2022, n. 2831/2022
Data sentenza: 07/04/2022
Numero: 2831/2022
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Ratti
Relatore: Maria Luciana Dughetti
Registro : RG – 15631 –  2018
logo