Le controversie in materia societaria ben possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso (cfr. art. 34, d.lgs. n. 5/2003 vigente ratione temporis), con esclusione di quelle che hanno a oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. La delibera di aumento di capitale si pone come vicenda modificativa del precedente patto societario sicché la controversia, che per un verso o per altro concerna l’aumento, rientra, di per sé, nell’ambito dei "rapporti sociali". La disponibilità va commisurata al diritto oggetto della controversia, e non alle questioni che gli arbitri devono sciogliere in vista della decisione, suscettibili di essere affrontate con effetti incidenter tantum, sicché l’inderogabilità e l’imperatività che eventualmente regolino il diritto non rende automaticamente quest’ultimo indisponibile, rimanendo viceversa tenuti gli arbitri ad applicare la normativa cogente in materia prevista. La conferma della compromettibilità in arbitri della impugnativa avente ad oggetto una delibera assembleare di aumento di capitale ordinaria emerge anche dalla qualifica della fattispecie come di mera controversia tra socio e società. Diverso sarebbe il caso della delibera assembleare con la quale, una volta approvato il bilancio di esercizio, venga disposto l’azzeramento del capitale sociale e la sua successiva ricostituzione, ai fini del ripianamento delle perdite emergenti: quest’ultima deliberazione non può essere oggetto di giudizio arbitrale ove la sua impugnazione si fondi sulla violazione della norma inderogabile contenuta nell’articolo 2482-ter c.c., che consente di procedere all’azzeramento e alla successiva ricostituzione del capitale sociale solo in presenza di una situazione patrimoniale, redatta secondo i principi di chiarezza e precisione del bilancio, dalla quale risulti che il capitale sociale sia completamente perso, e che, oltre a contenere una norma imperativa, contiene anche precetti dettati a tutela dell’affidamento di tutti i soggetti che possono entrare in rapporto con la società stessa. Pertanto, l’impugnazione della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale non può rientrare tra quelle compromettibili in arbitri, ai sensi del citato art. 34, primo comma, d. lgs. n. 5/2003, che devono sempre aver ad oggetto diritti disponibili.
L’impugnazione della delibera assembleare rappresenta l’unico mezzo idoneo a rimuovere gli effetti delle deliberazioni illegittime, sicché, ove tale rimedio non sia esperito, gli effetti prodotti dalla delibera devono ritenersi stabili e intangibili. Ne deriva che l'accertamento dell'illegittimità di un atto presupposto non può travolgere gli effetti di una successiva delibera non impugnata e, quindi, la relativa domanda deve essere rigettata per difetto di interesse ad agire (nella specie, il Tribunale ha rigettato per carenza di interesse ad agire la domanda di un socio volta a far accertare il corretto esercizio del proprio diritto di opzione e la conseguente illegittimità dell'aumento di capitale sottoscritto da terzi, ritenendo che l'accoglimento della domanda non avrebbe portato alcuna utilità all'attore, che aveva comunque perduto la propria partecipazione azionaria a seguito di una successiva operazione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale sopravvenuta in corso di giudizio, approvata dall'assemblea dei soci senza la partecipazione dell'attore e senza che questi avesse impugnato la relativa delibera).
Pur essendo astrattamente configurabile un aumento di capitale scindibile con effetti progressivi ed immediati, l'effetto della c.d. scindibilità ulteriore richiede comunque una espressa previsione assembleare, in difetto della quale deve ritenersi che l'aumento di capitale sia produttivo di effetti solo successivamente al termine stabilito nella delibera per il suo perfezionamento. (altro…)