Qualora il capitale di s.r.l. sia stato azzerato per perdite e ricostituito, il socio che non esegua il conferimento relativo alla propria sottoscrizione [dichiarata inefficace dagli amministratori ai sensi dell’art. 2466 c.c.] perde la qualità di socio, non residuando in capo a lui alcuna partecipazione, e difetta quindi di legittimazione all’azione di responsabilità contro gli amministratori prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c. Diversa è la posizione del socio già titolare, in virtù di una sottoscrizione anteriore, di una partecipazione interamente liberata prima dell’aumento rimasto inadempiuto, il quale conserva tale partecipazione, perché la riduzione colpisce soltanto la parte sottoscritta in aumento.
In applicazione del principio di prudenza di cui all’art. 2423 bis, comma 1, n. 1, c.c., può essere iscritto in bilancio soltanto il credito qualificabile come di certo realizzo. Difetta del requisito della certezza il credito il cui titolo sia contestato nell’an in sede giurisdizionale e non sia ancora accertato con sentenza passata in giudicato [come il credito riconosciuto da una sentenza di primo grado ancora impugnabile e poi impugnata dal debitore]; la delibera di approvazione del bilancio che non lo iscriva è pertanto valida.
Nell’affitto di quote di s.r.l. iscritto nel registro delle imprese, e quindi opponibile alla società, che attribuisca al conduttore l’esercizio del diritto di voto [salvo che sulle modifiche dello statuto e del capitale], la convocazione all’assemblea chiamata a deliberare su materie per le quali il voto spetta al conduttore va inviata a quest’ultimo, perché la convocazione è funzionale alla consapevole partecipazione alla discussione e all’esercizio del voto. La mancata convocazione del socio locatore non invalida pertanto la delibera [di approvazione del bilancio o di adozione dei provvedimenti ex art. 2482 bis c.c.]. Il locatore conserva la qualità di socio e dispone soltanto in via temporanea di parte dei diritti connessi alla partecipazione, sicché il contratto non comporta deroghe allo statuto.
La clausola statutaria di gradimento che non prescriva alcuna forma per il consenso alla cessione delle quote consente che il gradimento sia prestato anche oralmente, e il gradimento dei soci che sono parti del contratto di cessione è insito nella loro partecipazione all’atto. Il socio cedente, la cui cessione sia iscritta nel registro delle imprese e assistita dal gradimento, non deve essere convocato alle assemblee successive. La clausola di gradimento, volta a garantire la stabilità della compagine sociale impedendo l’ingresso di soggetti estranei, può essere interpretata come non riferibile alla cessione delle quote in favore di altri soci.
Il rigetto della domanda, meramente accessoria, di risarcimento ex art. 96 c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento della domanda di merito proposta dalla stessa parte, non configura un’ipotesi di reciproca soccombenza e non integra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., consentono la compensazione delle spese di lite.
L’azione sociale di responsabilità esercitata dal socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. costituisce un’ipotesi di sostituzione processuale consentita dalla legge ai sensi dell’art. 81 c.p.c., che attribuisce al socio, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione, una legittimazione straordinaria, concorrente e disgiuntiva, che si cumula con quella della società senza eliderla. A differenza dell’azione promossa dalla società, l’azione del socio prescinde dall’autorizzazione assembleare e può essere esercitata anche quando l’assemblea abbia deliberato di confermare l’organo amministrativo e di non promuovere l’azione di responsabilità.
La responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso la società ha natura contrattuale, sicché chi agisce ha l’onere di dimostrare le violazioni poste in essere dall’amministratore e il nesso di causalità fra gli inadempimenti e il danno, mentre incombe sull’amministratore l’onere di fornire anzitutto una credibile allegazione e poi la prova liberatoria della non imputabilità a sé degli atti dannosi, in applicazione del principio di vicinanza della prova. In difetto di adeguata giustificazione, le fuoriuscite di denaro dalle casse sociali [con causali generiche quali giroconti] costituiscono una sottrazione di risorse sociali per finalità extrasociali, in frontale violazione dei doveri di corretta gestione, con danno per la società pari a quanto fuoriuscito.
I pagamenti in favore di una società riconducibile all’amministratore, giustificati soltanto da una lettera di incarico di portata ampia e generica e da fatture ritenute emesse per operazioni inesistenti, costituiscono distrazioni per finalità extrasociali ed esulano dalla sfera delle scelte gestorie sottratte al sindacato giudiziale. L’accertamento compiuto in sede di indagine [della polizia tributaria] sull’inesistenza delle operazioni spiega nel giudizio civile una convincente funzione di elemento di prova.
L’indicazione nel bilancio dei rapporti con una parte correlata e l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, atto dovuto per legge, sono inidonee a precludere ai soci o alla società l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità per atti di non corretta amministrazione emersi successivamente.
L’unico soggetto legittimato a domandare l’annullamento dei contratti conclusi dall’amministratore in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2475-ter c.c. è la società, come risulta dal tenore letterale della norma e dall’art. 81 c.p.c. Il socio che proponga la domanda in nome proprio difetta di legittimazione attiva, a meno che la società [costituita in giudizio a mezzo del curatore speciale] vi aderisca tempestivamente facendola propria.
Sono inammissibili gli addebiti di mala gestio allegati e qualificati per la prima volta nella comparsa conclusionale, a termini istruttori scaduti, anche quando i fatti emergano da documenti già trascritti nelle memorie istruttorie; su tali profili non si forma il giudicato ed essi possono essere riproposti in altro processo.
L’eccezione di nullità del contratto ex art. 1418 c.c. sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale è tardiva, perché la rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali opera nel rispetto delle regole e delle tempistiche del processo civile, che impongono la tempestiva allegazione dei fatti costitutivi del vizio per consentire al giudice le necessarie valutazioni e l’instaurazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 101 c.p.c.
Le affermazioni contenute negli atti difensivi che risultino funzionali alle argomentazioni svolte a sostegno della propria tesi e all’accoglimento della domanda rientrano nella non punibilità prevista dall’art. 598, comma 1, c.p. e non danno luogo alla condanna al risarcimento di cui al comma 2.
La mancata riproposizione di una domanda in sede di precisazione delle conclusioni non autorizza alcuna presunzione di rinuncia, che può desumersi soltanto quando dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte risulti inequivocabilmente il venir meno del suo interesse a coltivare la domanda.
L'azione esercitata dal socio ai sensi dell'art. 2476, co. 3, c.c. costituisce la medesima azione di cui è titolare la società e, precisamente, l'azione volta a far valere la responsabilità degli amministratori nei confronti dell'ente: la legge si limita, in questa prospettiva, a delineare una legittimazione concorrente e disgiuntiva spettante, per un verso, alla società e, per l'altro, al singolo socio, il quale esercita l'azione sociale sulla base di una sostituzione processuale eccezionalmente ammessa dalla legge.
La responsabilità dell’amministratore di società ex art. 2476, co. 3, c.c. presuppone non solo l’inadempienza dell’amministratore agli obblighi gravanti a suo carico, ma anche, per l’effetto di tali omissioni e condotte di mala gestio, che si siano prodotti danni al patrimonio della società.
In tale contesto, nel caso in cui non vi sia riscontro di danni al patrimonio sociale (altro…)
In caso di esercizio dell'azione individuale di responsabilità accordata dall'art. 2476, comma 3, c.c. al singolo socio di società a responsabilità limitata nei confronti dei membri dell'organo amministrativo, la società deve ritenersi litisconsorte necessaria (altro…)
Il discrimine tra l'azione individuale di responsabilità ex art. 2476, comma 6 c.c. e l'azione sociale ex art. 2476, comma 1 c.c. è dato dall'incidenza diretta del danno sul patrimonio del socio. Mentre l'azione sociale (altro…)