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Sentenze con tag: azione individuale del socio

Corte d'appello di Genova, 2 Dicembre 2025, n. 318/2025
L’azione individuale del socio ex art. 2395 c.c. non è esperibile se il danno patito sulla partecipazione è solo riflesso e non diretto
L’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore di una società non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il...

L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 cod. civ. esige che il singolo socio sia stato danneggiato direttamente dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore. Tale principio discende dalla natura delle società di capitali fornite di personalità giuridica, ed essendo a questa coessenziale una perfetta autonomia patrimoniale, ciò comporta la netta separazione tra il patrimonio della società e quello personale dei soci, così da essere i rispettivi patrimoni direttamente insensibili alle rispettive vicende. Coerentemente, alla normale limitazione del rischio economico per il socio all'ammontare del conferimento, corrisponde, nella normativa delle società di capitali, l'esclusiva imputabilità alla società degli atti compiuti e dell'attività svolta dai propri organi rappresentativi, con le relative conseguenze patrimoniali passive. Ma la logica di tale sistema, altrettanto coerentemente, impone di ritenere, sul versante della titolarità dei diritti, che la società è l'unica titolare dei diritti, reali come di credito, ad essa spettanti, nascano questi ultimi da contratto o da altra fonte prevista dall'art. 1173 cod. civ., ivi compresi i fatti illeciti, di qualunque genere comportanti qualsiasi tipo di danno, compiuti nei suoi confronti. Con la conseguente esclusiva legittimazione della società all'azione diretta al conseguimento del risarcimento nei confronti del terzo che con la propria condotta illecita abbia prodotto effetti negativi sullo svolgimento dell'attività dell'ente e sul suo patrimonio. Una siffatta lesione tenderà a ripercuotersi, in qualche misura, sugli interessi economici del socio, derivanti dalla sua partecipazione sociale, anche come possibile diminuzione del valore della sua quota e compromissione della redditività. Ma tale effetto costituisce un mero riflesso del danno subito dalla società, non configurandosi come conseguenza diretta ed immediata dell'illecito, bensì come conseguenza di fatto, non rilevante sul piano giuridico. Il risarcimento ottenuto dalla società, infatti, elimina automaticamente ogni danno per il socio. Il che pone in evidenza che questo non è direttamente danneggiato dall'illecito subito dalla società, mentre può esserlo dal comportamento degli organi di questa, ove non si attivino per ottenere il risarcimento ad essa dovuto. La partecipazione sociale - che attribuisce al socio tale complessa posizione contrattuale - nelle società di capitali si caratterizza, a sua volta, per un'autonomia giuridica rispetto al patrimonio sociale inesigibile, ma del tutto eventuale - che le consente di essere negoziata autonomamente da questo. Ma proprio tale autonoma negoziabilità, che acquista particolare evidenza e rilievo nel caso di società per azioni, nelle quali l'azione è l'unità base di misura della partecipazione ed è suscettibile di circolazione come titolo di credito, dimostra come essa sia un bene giuridicamente distinto dal patrimonio sociale e quindi, anche sotto tale aspetto, inidoneo a venire direttamente danneggiato da vicende che riguardino quest'ultimo, le quali potranno avere su di essa effetti solo indiretti e riflessi.

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21/06/2026
Data sentenza: 02/12/2025
Numero: 318/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Rossella Silvestri
Registro : RG – 175 –  2023
Tribunale di Bologna, 11 Luglio 2023
Non sussiste responsabilità dell’amministratore nei confronti del singolo socio per danni riflessi
L’art. 2395 c.c. fa riferimento alle disposizioni che immediatamente lo precedono, disciplinanti la responsabilità degli amministratori nei confronti della società...

L’art. 2395 c.c. fa riferimento alle disposizioni che immediatamente lo precedono, disciplinanti la responsabilità degli amministratori nei confronti della società per i comportamenti, di tipo commissivo ovvero omissivo, costituenti violazione del dovere di diligenza nell'esercizio dell'attività gestoria loro affidata dall'assemblea che li ha nominati, con la conseguenza che la loro responsabilità nei confronti dei soci e dei terzi ben può essere affermata per violazione degli obblighi di vigilanza e controllo loro imposti dall'art. 2392, co. 2, c.c., sussistente anche nel caso di deleghe conferite in applicazione del precedente art. 2381 c.c. e sempre che il danno cagionato al socio o al terzo non costituisca solo il riflesso di quello cagionato alla società.

L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non rappresentano danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore.

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20/03/2024
Data sentenza: 11/07/2023
Registro : RG – 13054 –  2020
Tribunale di Roma, 9 Febbraio 2023
L’azione di responsabilità ex art. 2476, co. 3, c.c.: sopravvenuta perdita della qualità di socio ed effetti processuali
Nel giudizio di responsabilità promosso dal socio di s.r.l. nei confronti dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476 c.c., la società è...

Nel giudizio di responsabilità promosso dal socio di s.r.l. nei confronti dell'amministratore ai sensi dell'art. 2476 c.c., la società è litisconsorte necessario e l'amministratore, in quanto munito di poteri di rappresentanza dell'ente, versa in una situazione di conflitto di interessi che richiede la nomina di un curatore speciale, il quale mantiene la legitimatio ad processum solo fino a quando i soci non provvedono alla designazione di un nuovo legale rappresentante, spettando, poi, al giudice, acquisita la notizia, concedere un termine perentorio per la costituzione di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., pena la nullità degli atti processuali compiuti dopo tale designazione.

La legittimazione ad esperire il rimedio contemplato dal terzo comma dell’art. 2476 c.c. compete – altre che alla società interessata – esclusivamente a coloro che rivestano la qualità di soci della s.r.l. danneggiata dalle condotte di mala gestio degli amministratori. Inoltre, in quanto integrante il presupposto della speciale legittimazione ad agire in veste di sostituto processuale della società danneggiata, lo status di socio in capo all’istante deve persistere per l’intera durata del giudizio. Le condizioni dell’azione, infatti, devono sussistere non solo all’atto della proposizione della domanda giudiziale, ma anche al momento della pronuncia.

L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato direttamente dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società. La mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore.

La cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronuncia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l’interesse delle parti ad ottenere l’accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotto in causa. La cessazione della materia del contendere non preclude la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della soccombenza virtuale.

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14/12/2023
Data sentenza: 09/02/2023
Registro : RG – 35833 –  2017
Tribunale di Milano, 4 Settembre 2023
Evidenza
Azione individuale del socio di società di persone nei confronti dell’amministratore per danni diretti
In tema di società di persone, accanto all’azione di responsabilità contro i propri amministratori promossa dalla società ex art. 2260...

In tema di società di persone, accanto all’azione di responsabilità contro i propri amministratori promossa dalla società ex art. 2260 c.c., è ammissibile la proposizione di un’azione individuale di responsabilità nei confronti dell’organo gestorio da parte dei singoli soci per danni arrecati in via diretta e immediata al loro patrimonio: e ciò in applicazione analogica dell’art. 2395 c.c. rispetto a condotte colpose o dolose degli amministratori. In particolare, è esperibile l’azione contro l’amministratore che si appropria degli utili.

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05/12/2023
Data sentenza: 04/09/2023
Registro : RG – 33260 –  2018
Tribunale di Torino, 28 Marzo 2023
Evidenza
Mancata percezione degli utili e diminuzione di valore della partecipazione
L’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca...

L’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché tanto l’art. 2395 c.c. - in materia di S.p.A. -  quanto l’art. 2476, comma 7, c.c. - in materia di S.r.l. - esigono che il singolo socio o il terzo sia stato danneggiato ‘direttamente’ dagli atti colposi o dolosi dell’amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società.

La mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all’eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore.

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13/10/2023
Data sentenza: 28/03/2023
Registro : RG – 9813 –  2021
Tribunale di Milano, 7 Marzo 2022
Gli utili non conseguiti dalla società a causa della condotta dannosa dell’amministratore non costituiscono danno diretto del socio
L’azione di responsabilità contemplata dall’art. 2476 comma 7 (di natura extracontrattuale in quanto applicazione dell’art. 2043 c.c.) presuppone l’esistenza di...

L’azione di responsabilità contemplata dall’art. 2476 comma 7 (di natura extracontrattuale in quanto applicazione dell’art. 2043 c.c.) presuppone l’esistenza di un danno subito dal singolo socio direttamente, e non come mero riflesso del danno sociale di cui solo la Società direttamente o per via surrogatoria del socio ex art 2476 co 3 c.c. può chiedere il risarcimento all'amministratore. In particolare la mancata percezione di utili costituisce danno diretto del socio solo in ipotesi (i) di utili effettivamente conseguiti dalla società e (ii) di cui si sia deliberata la distribuzione al socio; qualora, invece, si è dedotto che gli utili non sono stati conseguiti dalla società a causa della condotta dannosa dell’amministratore, il danno lamentato dal socio non è un danno diretto.

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06/05/2023
Data sentenza: 07/03/2022
Registro : RG – 18111 –  2019
Tribunale di Torino, 24 Maggio 2021
Legittimazione attiva all’azione sociale ed individuale di responsabilità degli amministratori
In caso di fallimento, il curatore è l’unico soggetto legittimato a proseguire l’azione di responsabilità ex art. 146 l.f., con...

In caso di fallimento, il curatore è l’unico soggetto legittimato a proseguire l’azione di responsabilità ex art. 146 l.f., con conseguente difetto sopravvenuto di legittimazione ad agire del socio a decorrere dalla data del fallimento. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui tale evento sia venuto a conoscenza legale della parte interessata alla riassunzione. Ai fini del decorso del termine per la riassunzione è necessario che il curatore fallimentare conosca lo specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare.

L’azione ex art. 2395 c.c. non richiede che tra amministratore e terzo esista un contratto (o un precedente “contatto sociale”) che generi obbligazioni contrattuali che possano riuscire inadempiute. Il criterio del “danno diretto” non serve a delimitare l’ambito applicativo delle conseguenze risarcibili ex art. 1223 c.c. (ossia il quantum), ma le condizioni dell’azione ex art. 2395 c.c. (an debeatur), per distinguerla dalle azioni pertinenti ai pregiudizi che sono assoggettate al diverso regime ex artt. 2393 e 2394 c.c. Poiché il danno si verifica direttamente nel patrimonio del socio o del terzo, e non come conseguenza riflessa del danno al patrimonio sociale, il danneggiato esercita l’azione ex art. 2395 c.c. jure proprio e non in qualità di sostituto processuale della società, che pertanto non è litisconsorte necessario. In assenza di un danno al patrimonio sociale, la dichiarazione di fallimento non attribuisce al curatore facoltà di esercitare quest’azione o di proseguire l’azione già esercitata, diversamente da quelle ex artt. 2393 e 2394 c.c., e correlativamente non toglie al danneggiato la legittimazione ad agire.

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24/01/2023
Data sentenza: 24/05/2021
Registro : RG – 15164 –  2019
Tribunale di Catanzaro, 16 Gennaio 2022
Differenze tra azione individuale ed azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore di s.r.l.
L’elemento di diversità dell’azione individuale di responsabilità rispetto all’azione sociale ed a quella dei creditori è rappresentato dall’incidenza diretta del...

L’elemento di diversità dell’azione individuale di responsabilità rispetto all’azione sociale ed a quella dei creditori è rappresentato dall’incidenza diretta del danno sul patrimonio del socio o del terzo. Infatti, mentre l’azione sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale, che incide soltanto indirettamente sul patrimonio dei soci per la perdita di valore delle loro azioni o della loro quota sociale, e l’azione dei creditori sociali mira al pagamento dell’equivalente del credito insoddisfatto a causa dell’insufficienza patrimoniale causata dall’illegittima condotta degli amministratori, e quindi ancora una volta riguarda un danno che costituisce il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società, l’azione individuale postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società. Il presupposto intorno al quale è costruita l'azione in argomento è costituito dall'incidenza “diretta” del danno sul patrimonio del socio o del terzo, nel senso che al socio o al terzo è precluso agire in responsabilità contro gli amministratori per i danni che dall'attività di questi abbiano risentito soltanto indirettamente o di riflesso e che siano mera conseguenza del depauperamento del patrimonio della società (l'avverbio “direttamente” consente di delimitare l'ambito di esperibilità dell'azione chiarendo che se il danno lamentato costituisce solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, si è al di fuori dell'ambito di applicazione della norma). Quanto alla qualificazione giuridica della domanda, è stato ritenuto che, attesa la mancanza di un vincolo contrattuale tra l’amministratore ed il socio od il terzo che esercitano l’azione, la responsabilità che ne deriva assume natura extracontrattuale

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12/01/2023
Data sentenza: 16/01/2022
Registro : RG – 324 –  2019
Tribunale di Milano, 20 Novembre 2017
Azione individuale del socio per il risarcimento del danno da investimento disinformato e del danno all’immagine (sulla prescrizione)
Il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento...

Il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. (Cfr. Cass. n. 11119/2013 e Cass. n. 24715/2015).

(altro…)

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15/09/2022
Data sentenza: 20/11/2017
Registro : RG – 54494 –  2015
Tribunale di Roma, 2 Ottobre 2017
Legittimazione attiva all’azione di responsabilità, litisconsorzio con la società e nomina di un curatore speciale
Nella s.r.l. l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori (volta ad ottenere il risarcimento del danno patito dal patrimonio...

Nella s.r.l. l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori (volta ad ottenere il risarcimento del danno patito dal patrimonio sociale a causa dell’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge o dall’atto costitutivo) può essere esercitata sia dalla società (titolare del diritto al risarcimento del danno) sia dal socio (ciò indipendentemente dalla consistenza della partecipazione sociale). Tuttavia, il socio – non essendo titolare del diritto al risarcimento del danno - fa valere in nome proprio il diritto spettante alla persona giuridica. Ne consegue, dunque, che la società – quale soggetto titolare del diritto in favore del quale è stata esercitata l’azione - deve necessariamente partecipare (ex art. 102 c.p.c.) sia al processo relativo all’azione sociale, sia ad eventuali procedimenti cautelari. Qualora, poi, al momento dell’esercizio dell’azione sociale, il soggetto asseritamente responsabile dei danni al patrimonio sociale sia ancora titolare dei poteri di rappresentanza sostanziale della società, si rende necessaria la nomina di un curatore speciale (ai sensi dell’art. 78, co. 2, c.p.c.), atteso l’evidente ed attuale conflitto di interessi fra rappresentante (l’amministratore che sia anche dotato del potere di rappresentanza della società) e rappresentato (la società).

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24/04/2022
Data sentenza: 02/10/2017
Registro : RG – 60558 –  2014
Tribunale di Roma, 2 Ottobre 2017
Azione individuale di responsabilità di soci di s.r.l. e necessaria sussistenza del danno diretto al patrimonio di questi ultimi
Il singolo socio può promuovere non solo l’azione volta ad ottenere il risarcimento del danno arrecato al patrimonio della società...

Il singolo socio può promuovere non solo l’azione volta ad ottenere il risarcimento del danno arrecato al patrimonio della società (agendo in vece di quest’ultima) ma anche l’azione volta ad ottenere il risarcimento del danno patito direttamente dal suo patrimonio (nelle s.r.l. ex art. 2476 sesto comma c.c., cui si applica il disposto di cui all’art. 2395 c.c., in quanto compatibile, previsto per la disciplina in tema di s.p.a.). Tale azione è volta a tutelare gli interessi individuali dei titolari di diritti non protetti dagli artt. 2393 e 2394 c.c. Infatti, il novero dei soggetti tutelati dalla disciplina sulla responsabilità degli amministratori non si esaurisce nella società e nei creditori, dal momento che l'offensività delle condotte può colpire direttamente i soci ed anche soggetti estranei alla compagine societaria: presupposto necessario per tale azione è il riscontro dell’incidenza diretta del danno - di cui all'avverbio "direttamente" ex art. 2395 c.c. - sul patrimonio del socio o del terzo medesimi.

I soci di una società di capitali non hanno titolo al risarcimento dei danni che costituiscano mero riflesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società, in quanto siano una mera porzione di quello stesso danno subito dalla (e risarcibile in favore della) stessa, con conseguente reintegrazione indiretta a favore del socio.

L’azione promossa ai sensi dell’art. 2395 c.c., che si basi sulla contestazione all’amministratore unico di aver sostenuto spese non adeguate alla struttura sociale, costringendo quindi i soci a rinunciare al rimborso di finanziamenti erogati in favore della società al fine di coprire le perdite accumulate, fuoriesce dal perimetro della norma in oggetto: il danno subito dai soci, infatti, non può dirsi “diretto” ma risulta, al contrario, il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società per effetto della condotta posta in essere dall’amministratore medesimo.

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24/04/2022
Data sentenza: 02/10/2017
Registro : RG – 60558 –  2014
Tribunale di Roma, 17 Aprile 2019
Azione individuale del socio ex art. 2395 c.c. e relativo onere probatorio
L’azione individuale spettante ai soci o ai terzi per il risarcimento dei danni ad essi derivati per effetto di atti...

L’azione individuale spettante ai soci o ai terzi per il risarcimento dei danni ad essi derivati per effetto di atti dolosi o colposi degli amministratori rientra nello schema della responsabilità aquiliana e presuppone che i danni stessi non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano stati direttamente cagionati ai soci o terzi, come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori medesimi; tale azione individuale, pertanto, è rimedio utilmente esperibile solo quando la violazione del diritto individuale del socio o del terzo sia in rapporto causale diretto con l’azione degli amministratori. La riconducibilità della responsabilità ex art. 2395 c.c. allo schema della responsabilità aquiliana comporta che è sul socio che agisce che grava l’onere di allegare in maniera specifica e di provare a) la addebitabilità, agli amministratori, di omissioni e condotte in violazione degli obblighi specifici e dei doveri connessi alla carica rivestita; b) i pregiudizi patrimoniali diretti asseritamente subiti e, non ultimo, c) il nesso eziologico tra gli addebiti formulati ed i danni prospettati.

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27/01/2022
Data sentenza: 17/04/2019
Registro : RG – 22948 –  2015
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