Sono sospendibili ai sensi dell’art. 2378 c.c. anche le deliberazioni assembleari integralmente eseguite che continuino a produrre effetti sull’organizzazione sociale e sulle posizioni dei soci, come la deliberazione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale per la quale l’aumento sia stato sottoscritto e i conferimenti versati, perché la sospensione incide sull’efficacia giuridica dell’atto e non soltanto sulla sua materiale esecuzione, e il limite alla concessione della misura è costituito soltanto dalla compiuta produzione di effetti giuridici irreversibili [socia titolare di un terzo del capitale di una società a responsabilità limitata che non aveva sottoscritto la ricostituzione del capitale ed era così uscita dalla compagine sociale].
La deliberazione di approvazione del bilancio è nulla per violazione del principio di chiarezza quando il conto economico esponga un forte incremento dei costi della produzione rispetto all’esercizio precedente, riferito ai costi del personale e a oneri diversi di gestione, senza alcuna giustificazione nella nota integrativa e senza che la società, su cui grava il relativo onere probatorio, fornisca elementi contrari, e la nullità si estende alla successiva deliberazione di approvazione della situazione patrimoniale infrannuale e di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale.
Nella comparazione dei pregiudizi prevista dall’art. 2378, comma 4, c.c. prevale il pregiudizio del socio che, per effetto dell’azzeramento e della ricostituzione del capitale, abbia perso la partecipazione e con essa il diritto agli utili e al voto, con il rischio di definitivo consolidamento degli effetti, mentre la sospensione non espone la società al rischio di scioglimento, perché l’assemblea può approvare un nuovo bilancio redatto con chiarezza e confermare o revocare l’operazione sul capitale, e la situazione di stallo che ne deriva è imputabile all’inerzia dell’organo amministrativo.
Ai fini della sospensione della deliberazione di nomina dell’amministratore per conflitto di interessi o abuso della maggioranza non basta che i soci di maggioranza perseguano un interesse personale, perché occorre che tale interesse sia obiettivamente in contrasto con quello della società e che la deliberazione sia idonea a ledere l’interesse sociale, sicché il fumus difetta quando l’assemblea abbia sostituito il consiglio di amministrazione decaduto nominando amministratore chi già in precedenza gestiva la società.
Il socio che abbia perso tale qualità per non aver sottoscritto la ricostituzione del capitale sociale conserva la legittimazione a impugnare e a chiedere la sospensione della deliberazione di azzeramento e ricostituzione del capitale e di quella pregiudiziale di approvazione del bilancio, perché la perdita della qualità di socio è conseguenza diretta delle deliberazioni di cui assume l’illegittimità.
La deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale di una società per azioni, che sia stata assunta con violazione del diritto di opzione, non è nulla, ma meramente annullabile, in quanto tale diritto è tutelato dalla legge solo in funzione dell'interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determina un'ipotesi di mera annullabilità.
Il sequestro preventivo penale, ex art. 321 c.p.p., di quote o azioni di una società di capitali, in difetto di contraria indicazione contenuta nel provvedimento che lo dispone, priva i soci dei diritti relativi alle quote o azioni sequestrate, sicché il diritto di intervento e di voto nelle assemblee spetta al custode designato in sede penale. L'attribuzione al custode del diritto di voto implica che soltanto a costui sia altresì riservata la legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari al fine di ottenerne l'annullamento ai sensi dell'art. 2377 c.c., stante la strumentalità del diritto di impugnazione rispetto a quello di voto, quale esplicazione del medesimo inscindibile potere che si esprime nel concorrere alla formazione della volontà assembleare e nel reagire alle eventuali manifestazioni illegittime di detta volontà.
In caso di delibera di azzeramento e contestuale aumento del capitale sociale, la legittimazione all’azione di annullamento della delibera stessa sussiste anche in capo a colui che, non avendo esercitato il proprio diritto di opzione, abbia perso la qualifica di socio (altro…)
L’entità del risarcimento del danno gravante in capo all’amministratore di s.r.l. che in presenza di azzeramento del capitale sociale non abbia posto in essere gli adempimenti previsti dall’art. 2482 ter cov.civ. non è dato in via equitativa dalla differenza tra l’attivo ed il passivo fallimentare, ma dal raffronto tra il patrimonio netto alla data in cui avrebbe dovuto porre in essere gli adempimenti di cui all’art.2482 ter cod.civ. e il risultato dato dalla differenza tra l’attivo e il passivo fallimentare.
I soci di una s.r.l. non possono mai essere obbligati a effettuare ulteriori apporti di capitale di rischio rispetto al conferimento inizialmente stabilito nell'atto costitutivo. È pertanto nulla per illiceità dell’oggetto quella delibera che - in caso di perdite (altro…)