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Sentenze con tag: cancellazione d’ufficio

Tribunale di Firenze, 5 Ottobre 2025
Impossibilità di funzionamento dell’assemblea e nomina giudiziale del liquidatore di s.r.l.
Sussiste la causa di scioglimento della s.r.l. per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 3,...

Sussiste la causa di scioglimento della s.r.l. per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., quando il socio di maggioranza [nonché amministratore unico] versi in condizioni psicofisiche che gli impediscono di partecipare alle decisioni e all’amministratore di sostegno nominatogli non sia stato conferito il potere di esercitare i diritti connessi alla quota, perché in tal caso non è possibile formare in assemblea le maggioranze di legge.

La nomina del liquidatore da parte del tribunale ex art. 2487 c.c. non dà luogo ad alcuna procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di un mero intervento sostitutivo rispetto all’inconcludenza dell’assemblea, i cui poteri, superato lo stallo, restano quelli ordinari, sicché spetta all’assemblea stabilire il compenso del liquidatore, revocarlo e sostituirlo e modificarne i poteri. Il liquidatore così nominato dispone dei poteri di legge previsti dall’art. 2489, comma 1, c.c., senza necessità di successive autorizzazioni del tribunale al compimento dei singoli atti.

La nomina giudiziale del liquidatore presuppone l’esistenza di fondi sufficienti a garantirne il compenso e le spese di liquidazione, sicché, qualora il liquidatore nominato non reperisca tali fondi e per questo non accetti l’incarico, il tribunale non procede alla nomina di altri liquidatori e la società resta rappresentata dall’organo amministrativo in regime di prorogatio ai sensi dell’art. 2487-bis, comma 3, c.c., salva la cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese ex art. 2490 c.c. se per tre anni consecutivi non siano depositati i bilanci di liquidazione.

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02/10/2026
Data sentenza: 05/10/2025
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Laura Maione
Registro : RVG – 4631 –  2025
Tribunale di Milano, 10 Settembre 2025, n. 8124/2025
S.r.l. cancellata con immobili ancora intestati: accertamento della proprietà in capo al socio unico
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione anche in presenza di attivo, come conferma la cancellazione...

La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione anche in presenza di attivo, come conferma la cancellazione d’ufficio prevista dall’art. 2490, comma 6, c.c. per le società che non depositano il bilancio per tre esercizi: i rapporti ancora pendenti sono regolati da un fenomeno lato sensu successorio, per cui le obbligazioni si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto riscosso o illimitatamente, secondo il regime di responsabilità pendente societate, e i beni e i diritti non compresi nel bilancio di liquidazione passano ai soci in contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese e dei crediti incerti o illiquidi.

Ne consegue che, su domanda del creditore ipotecario della società cancellata d’ufficio, interessato anche ai fini della trascrizione, va accertata la proprietà in capo all’ex socio unico degli immobili ipotecati rimasti formalmente intestati alla s.r.l. estinta. La mancata opposizione del convenuto, rimasto contumace anche dopo la fase stragiudiziale, e la natura di mero accertamento del giudizio giustificano la dichiarazione di irripetibilità delle spese.

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26/09/2026
Data sentenza: 10/09/2025
Numero: 8124/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Nicola Fascilla
Registro : RG – 31978 –  2024
Tribunale di Milano, 9 Ottobre 2026
Della invalidità del trasferimento della sede sociale all’estero in carenza del procedimento di trasformazione transfrontaliera e internazionale
L’art. 2510 bis c.c. sancisce il principio per cui il trasferimento all’estero della sede statutaria comporta una operazione di trasformazione...

L’art. 2510 bis c.c. sancisce il principio per cui il trasferimento all’estero della sede statutaria comporta una operazione di trasformazione transfrontaliera e internazionale (come è da ritenere quella di trasferimento della sede in Egitto, paese non UE); l’operazione di trasformazione va attuata seguendo il procedimento stabilito dal D.lgs 19/2023, artt. 6 segg cui fa seguito la pubblicità di cui all’art. 14; in particolare l’art 14 D lgs 19/2023 dispone che per la società sottoposta a trasformazione transfrontaliera la decisione di trasformazione è depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la società entro trenta giorni dall’attestazione di espletamento del controllo di legalità; questo articolo si applica anche alle operazioni internazionali, tra cui le trasformazioni internazionali, in virtù del disposto dell’art 4 comma 2 del D Lgs 19/2023. Non è dunque consentito il trasferimento della sede all’estero senza un procedimento di trasformazione.

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15/11/2025
Data sentenza: 09/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Amina Simonetti
Registro : RVG – 6482 –  2024
Tribunale di Milano, 26 Novembre 2016
Deposito di bilancio d’esercizio e cancellazione dell’iscrizione dal registro delle imprese
Ai sensi dell’art. 2191 c.c., quando vengano depositati al registro delle imprese due versioni dello stesso bilancio d’esercizio, la prima...

Ai sensi dell’art. 2191 c.c., quando vengano depositati al registro delle imprese due versioni dello stesso bilancio d’esercizio, la prima contenente errori materiali (nella specie “errate battiture”) e la seconda redatta in forma corretta, non può chiedersi al conservatore (altro…)

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03/03/2017
Data sentenza: 26/11/2016
Registro : RVG – 7308 –  2016
Tribunale di Roma, 29 Agosto 2016
Evidenza
Cancellazione della cancellazione di ufficio
Qualora una società sia cancellata ai sensi dell’art. 2490 c.c., i soci non possono ottenere un provvedimento di cancellazione della...

Qualora una società sia cancellata ai sensi dell'art. 2490 c.c., i soci non possono ottenere un provvedimento di cancellazione della cancellazione sulla base dell'attestazione della continuazione dell'attività, atteso che sulla base delle conclusioni cui sono pervenute le sezioni unite della Corte di cassazione, l’esistenza di un fenomeno successorio impedisce di ravvisare (altro…)

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18/02/2017
Data sentenza: 29/08/2016
Registro : RVG – 9268 –  2016
Tribunale di Milano, 9 Ottobre 2026
Esclusione del rimedio ex art. 2191 c.c. con riferimento a iscrizioni aventi effetto non solo costitutivo, ma anche sanante o conservativo
La cancellazione dal Registro delle Imprese ex art. 2191 c.c. non può essere disposta con riferimento all’iscrizione di atto costitutivo...

La cancellazione dal Registro delle Imprese ex art. 2191 c.c. non può essere disposta con riferimento all'iscrizione di atto costitutivo di società di capitali, tenuto conto della disciplina in materia, ricavabile dal complessivo tenore degli artt. 2330, 2331, 2332 c.c., la quale disegna un sistema imperniato: a) sull'efficacia costitutiva dell'iscrizione nel registro, in particolar modo quanto all'acquisto della personalità giuridica in capo all'ente; b) sulla contemporanea efficacia sanante dell'iscrizione rispetto ad ogni fattispecie di invalidità della società, ad eccezione delle sole ipotesi di nullità previste dal primo comma dell'art. 2332 c.c. (nullità il cui accertamento non ha comunque efficacia ex tunc, ma, più limitatamente, avvia la società allo scioglimento tramite la nomina del liquidatore).

Il rimedio ex art. 2191 c.c., pur essendo previsto in via generale per la cancellazione di iscrizioni nel Registro Imprese avvenute in assenza delle condizioni di legge, recede necessariamente di fronte alle specifiche previsioni di c.d. pubblicità sanante, nelle quali è comunque impedita o limitata ogni riqualificazione ex post della fattispecie negoziale sottostante all'iscrizione, risultando pertanto impedito anche il c.d. controllo qualificatorio sotteso al rimedio ex art. 2191 c.c., controllo il cui esercizio verrebbe a scontrarsi con le esigenze di certezza e di tutela dei terzi sottese appunto alla disciplina in tema di pubblicità sanante.

Ai fini dell'applicazione del rimedio ex art. 2191 c.c. non può essere invocata l'inesistenza dell'atto iscritto, posto che tale categoria, di per sé non considerata dal legislatore e di incerti confini nell'elaborazione giurisprudenziale, si risolve in una negazione delle esigenze di certezza dei rapporti e di tutela dei terzi sottese alla disciplina normativa, ricavabile dal complessivo tenore degli artt. 2330, 2331, 2332 c.c..

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31/01/2017
Data sentenza: 09/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Elena Riva Crugnola
Registro : RG – 11683 –  2016
Tribunale di Roma, 4 Luglio 2016
Evidenza
Giudice del registro. Cancellazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata
Non è condivisibile l’orientamento di cui alla direttiva emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministero della Giustizia in data...

Non è condivisibile l’orientamento di cui alla direttiva emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministero della Giustizia in data 29 aprile 2015 - secondo la quale l’ufficio del registro (altro…)

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14/10/2016
Data sentenza: 04/07/2016
Registro : RI – 3016 –  2016
Tribunale di Roma, 17 Novembre 2015
Evidenza
Impossibilità di procedere alla cancellazione della iscrizione di cessazione della società
La finalità della norma contenuta nell’art. 2490, ult. comma, c.c. risiede nell’interesse di natura pubblicistica all’eliminazione delle società non più...

La finalità della norma contenuta nell’art. 2490, ult. comma, c.c. risiede nell’interesse di natura pubblicistica all’eliminazione delle società non più operanti da tempo, la cui inerzia costituisce sintomo (altro…)

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12/06/2016
Data sentenza: 17/11/2015
Registro : RG – 8076 –  2015
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