Sussiste la causa di scioglimento della s.r.l. per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., quando il socio di maggioranza [nonché amministratore unico] versi in condizioni psicofisiche che gli impediscono di partecipare alle decisioni e all’amministratore di sostegno nominatogli non sia stato conferito il potere di esercitare i diritti connessi alla quota, perché in tal caso non è possibile formare in assemblea le maggioranze di legge.
La nomina del liquidatore da parte del tribunale ex art. 2487 c.c. non dà luogo ad alcuna procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di un mero intervento sostitutivo rispetto all’inconcludenza dell’assemblea, i cui poteri, superato lo stallo, restano quelli ordinari, sicché spetta all’assemblea stabilire il compenso del liquidatore, revocarlo e sostituirlo e modificarne i poteri. Il liquidatore così nominato dispone dei poteri di legge previsti dall’art. 2489, comma 1, c.c., senza necessità di successive autorizzazioni del tribunale al compimento dei singoli atti.
La nomina giudiziale del liquidatore presuppone l’esistenza di fondi sufficienti a garantirne il compenso e le spese di liquidazione, sicché, qualora il liquidatore nominato non reperisca tali fondi e per questo non accetti l’incarico, il tribunale non procede alla nomina di altri liquidatori e la società resta rappresentata dall’organo amministrativo in regime di prorogatio ai sensi dell’art. 2487-bis, comma 3, c.c., salva la cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese ex art. 2490 c.c. se per tre anni consecutivi non siano depositati i bilanci di liquidazione.
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione anche in presenza di attivo, come conferma la cancellazione d’ufficio prevista dall’art. 2490, comma 6, c.c. per le società che non depositano il bilancio per tre esercizi: i rapporti ancora pendenti sono regolati da un fenomeno lato sensu successorio, per cui le obbligazioni si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto riscosso o illimitatamente, secondo il regime di responsabilità pendente societate, e i beni e i diritti non compresi nel bilancio di liquidazione passano ai soci in contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese e dei crediti incerti o illiquidi.
Ne consegue che, su domanda del creditore ipotecario della società cancellata d’ufficio, interessato anche ai fini della trascrizione, va accertata la proprietà in capo all’ex socio unico degli immobili ipotecati rimasti formalmente intestati alla s.r.l. estinta. La mancata opposizione del convenuto, rimasto contumace anche dopo la fase stragiudiziale, e la natura di mero accertamento del giudizio giustificano la dichiarazione di irripetibilità delle spese.
L’art. 2510 bis c.c. sancisce il principio per cui il trasferimento all’estero della sede statutaria comporta una operazione di trasformazione transfrontaliera e internazionale (come è da ritenere quella di trasferimento della sede in Egitto, paese non UE); l’operazione di trasformazione va attuata seguendo il procedimento stabilito dal D.lgs 19/2023, artt. 6 segg cui fa seguito la pubblicità di cui all’art. 14; in particolare l’art 14 D lgs 19/2023 dispone che per la società sottoposta a trasformazione transfrontaliera la decisione di trasformazione è depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la società entro trenta giorni dall’attestazione di espletamento del controllo di legalità; questo articolo si applica anche alle operazioni internazionali, tra cui le trasformazioni internazionali, in virtù del disposto dell’art 4 comma 2 del D Lgs 19/2023. Non è dunque consentito il trasferimento della sede all’estero senza un procedimento di trasformazione.
Nella s.r.l. il rimborso della partecipazione del socio receduto mediante acquisto da parte degli altri soci, o del terzo da questi concordemente individuato, realizza un trasferimento della partecipazione ai sensi dell’art. 2470 c.c. Non si applica analogicamente la disciplina degli artt. 2437-bis e 2437-quater c.c., che nella s.p.a. attribuisce agli amministratori il potere di alienare le azioni del recedente, perché si tratta di norma eccezionale, incidente sulle prerogative proprietarie del socio; perché tale potere è funzionalmente legato al deposito e all’incedibilità dei titoli, non realizzabili nella s.r.l.; e perché presupporrebbe l’iscrizione nel registro delle imprese dell’offerta in opzione della quota, preclusa dal principio di tipicità degli atti iscrivibili. Il socio recedente deve quindi partecipare in proprio all’atto di trasferimento a favore degli altri soci o del terzo, che gli corrispondono il prezzo determinato ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c.
Con la dichiarazione di recesso il socio di s.r.l. accetta, implicitamente ma inequivocabilmente, che la liquidazione della quota si realizzi secondo lo schema legale e assume l’obbligo di cedere la partecipazione ai soci o ai terzi che intendano esercitare il diritto di acquisto loro attribuito dall’art. 2473 c.c. Gli amministratori comunicano ai soci l’avvenuto recesso, dopo la scadenza del termine per recedere, la verifica dei presupposti del recesso e la determinazione del valore della partecipazione accettata, anche implicitamente, dal recedente, assegnando un termine congruo per l’acquisto; i soci comunicano la propria adesione agli amministratori, che invitano il recedente a perfezionare l’atto di trasferimento nella forma idonea all’iscrizione nel registro delle imprese. L’inadempimento del recedente all’obbligo di cooperare al perfezionamento della vicenda traslativa legittima gli altri soci all’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre ai sensi dell’art. 2932 c.c.
Nella s.r.l. il valore di rimborso della partecipazione del socio receduto è determinato dagli amministratori, che possono utilizzare tutti i metodi aziendalistici idonei a una valutazione aderente al valore reale, anche tenendo conto delle prospettive reddituali; sul risultato deve tuttavia intervenire l’accordo del recedente, in mancanza del quale la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, con applicazione dell’art. 1349, comma 1, c.c.
La cessione della partecipazione del socio receduto disposta direttamente dagli amministratori, senza il coinvolgimento del recedente nella determinazione del valore e nell’atto di trasferimento, espone al rischio di comportamenti abusivi in danno del recedente e dei soci non acquirenti, viola i principi di parità di trattamento dei soci e di neutralità degli amministratori rispetto alla composizione della compagine sociale e contrasta con il divieto per la società di compiere operazioni sulle proprie quote (art. 2474 c.c.). Il trasferimento così operato dalla società [a favore della socia amministratrice unica, con quietanza del prezzo rilasciata dalla società] non supera il controllo qualificatorio, e la relativa iscrizione va cancellata d’ufficio ai sensi dell’art. 2191 c.c.
Il conservatore e il giudice del registro delle imprese esercitano un controllo formale sui requisiti della domanda (competenza dell’ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell’atto al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell’istanza) e, ai sensi dell’art. 2189, comma 2, c.c. e dell’art. 11 d.p.r. 581/1995, un controllo qualificatorio, che impone di accertare se l’atto presentato corrisponda al modello legale per il quale è prescritta l’iscrizione (controllo di tipicità).
Il conservatore verifica inoltre la compatibilità logico-giuridica, sotto il profilo della continuità, tra le diverse iscrizioni, perché diversamente sarebbe vanificata la funzione del registro e il legittimo affidamento dei terzi; tale verifica può implicare anche un’attività di interpretazione giuridica del contenuto dell’atto da iscrivere. In presenza di più iscrizioni relative alla medesima partecipazione, la qualificazione dell’atto è prioritaria rispetto alla valutazione di consecutività delle iscrizioni ai sensi dell’art. 2470, comma 3, c.c., che presuppone atti in astratto idonei a produrre i loro effetti.
All’ufficio e al giudice del registro compete soltanto la verifica della corrispondenza tipologica dell’atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcun accertamento sulla sua validità negoziale, riservato alla sede giurisdizionale; atti e deliberazioni si considerano validi finché non siano annullati o revocati. È ammesso un controllo di legittimità sostanziale limitato ai vizi di validità individuabili prima facie e tali da rendere l’atto immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge: la radicale illiceità dell’atto rileva solo se ne compromette la riconducibilità al tipo giuridico di atto iscrivibile. Il controllo di tipicità non si estende al merito dell’atto né alla validità sostanziale della dichiarazione di recesso contestata dal socio.
Ai sensi dell’art. 2191 c.c., quando vengano depositati al registro delle imprese due versioni dello stesso bilancio d’esercizio, la prima contenente errori materiali (nella specie “errate battiture”) e la seconda redatta in forma corretta, non può chiedersi al conservatore (altro…)
Qualora una società sia cancellata ai sensi dell'art. 2490 c.c., i soci non possono ottenere un provvedimento di cancellazione della cancellazione sulla base dell'attestazione della continuazione dell'attività, atteso che sulla base delle conclusioni cui sono pervenute le sezioni unite della Corte di cassazione, l’esistenza di un fenomeno successorio impedisce di ravvisare (altro…)
La cancellazione dal Registro delle Imprese ex art. 2191 c.c. non può essere disposta con riferimento all'iscrizione di atto costitutivo di società di capitali, tenuto conto della disciplina in materia, ricavabile dal complessivo tenore degli artt. 2330, 2331, 2332 c.c., la quale disegna un sistema imperniato: a) sull'efficacia costitutiva dell'iscrizione nel registro, in particolar modo quanto all'acquisto della personalità giuridica in capo all'ente; b) sulla contemporanea efficacia sanante dell'iscrizione rispetto ad ogni fattispecie di invalidità della società, ad eccezione delle sole ipotesi di nullità previste dal primo comma dell'art. 2332 c.c. (nullità il cui accertamento non ha comunque efficacia ex tunc, ma, più limitatamente, avvia la società allo scioglimento tramite la nomina del liquidatore).
Il rimedio ex art. 2191 c.c., pur essendo previsto in via generale per la cancellazione di iscrizioni nel Registro Imprese avvenute in assenza delle condizioni di legge, recede necessariamente di fronte alle specifiche previsioni di c.d. pubblicità sanante, nelle quali è comunque impedita o limitata ogni riqualificazione ex post della fattispecie negoziale sottostante all'iscrizione, risultando pertanto impedito anche il c.d. controllo qualificatorio sotteso al rimedio ex art. 2191 c.c., controllo il cui esercizio verrebbe a scontrarsi con le esigenze di certezza e di tutela dei terzi sottese appunto alla disciplina in tema di pubblicità sanante.
Ai fini dell'applicazione del rimedio ex art. 2191 c.c. non può essere invocata l'inesistenza dell'atto iscritto, posto che tale categoria, di per sé non considerata dal legislatore e di incerti confini nell'elaborazione giurisprudenziale, si risolve in una negazione delle esigenze di certezza dei rapporti e di tutela dei terzi sottese alla disciplina normativa, ricavabile dal complessivo tenore degli artt. 2330, 2331, 2332 c.c..
Non è condivisibile l’orientamento di cui alla direttiva emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministero della Giustizia in data 29 aprile 2015 - secondo la quale l’ufficio del registro (altro…)
La finalità della norma contenuta nell’art. 2490, ult. comma, c.c. risiede nell’interesse di natura pubblicistica all’eliminazione delle società non più operanti da tempo, la cui inerzia costituisce sintomo (altro…)