L’opera cartografica è protetta dal diritto d’autore quando consista in una rielaborazione originale e personale degli elementi geografici presenti sul territorio [carta panoramica delle Dolomiti, caratterizzata da colori vivaci, da una particolare scelta prospettica e da uno stile volto ad accentuare la percezione tridimensionale della catena montuosa]. Ne costituisce riproduzione illecita la stampa dell’immagine su oggetti souvenir, senza che rilevino, ai fini della riconoscibilità dell’opera, l’aggiunta di scritte in rilievo o la diversa tonalità dei colori dovuta al tipo di stampa e al supporto utilizzato.
In sede cautelare la titolarità dei diritti di sfruttamento economico dell’opera può ritenersi provata sulla base delle pubblicazioni del titolare che la riproducono e delle autorizzazioni all’utilizzo concesse a terzi, quando il resistente si limiti a contestarne la rilevanza senza fornire prova contraria [il resistente aveva ricevuto il file dell’immagine per una stampa autorizzata dal titolare in favore di un terzo].
La somma dovuta per ogni violazione o inosservanza dell’inibitoria ai sensi dell’art. 156, comma 1, l.d.a. ricalca la misura dell’astreinte e funge da strumento di coazione indiretta all’adempimento di obblighi infungibili di fare o di non fare; essa deve essere idonea a rendere economicamente svantaggiosa l’inottemperanza e, al tempo stesso, rapportata all’interesse del titolare all’adempimento, anche in considerazione delle conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e non patrimoniali, dell’inadempimento. Non è invece proporzionato, in sede cautelare, l’ordine di ritiro dal commercio dei prodotti già ceduti a terzi.
Il modello di abbigliamento destinato alla produzione seriale può godere della tutela autorale ai sensi dell’art. 2, n. 10, l.d.a., in aggiunta a quella del codice della proprietà industriale, solo se presenta carattere creativo e valore artistico, e grava su chi la invoca l’onere di provare quest’ultimo mediante parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti, quali il riconoscimento degli ambienti della moda, l’esposizione in sfilate dedicate, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, un valore di mercato che trascenda la mera funzionalità o la creazione da parte di un noto artista. Il valore artistico coincide con la “storicizzazione” dell’opera, entrata a far parte dei fenomeni di costume o culturali; per le forme non ancora storicizzate occorre un giudizio prognostico ex ante sulla loro attitudine a distaccarsi dalle forme note in misura tale da divenire il capostipite di una nuova famiglia estetica.
I diritti di utilizzazione economica sui modelli realizzati dal fashion designer in esecuzione di contratti di collaborazione per la progettazione e realizzazione di collezioni, con impiego della struttura e dell’organizzazione aziendale del committente, spettano a quest’ultimo, che può ottenere la rimozione delle immagini dei capi pubblicate dal designer sul proprio sito e sui social per il periodo di vigenza dei contratti, mentre analogo diritto non spetta alla società con cui la collaborazione si sia svolta senza contratto per un breve periodo successivo; la domanda del committente di inibire l’uso di una locuzione che richiama il brand va invece respinta in difetto di prova della registrazione o del preuso del segno o della licenza. L’imitazione servile di un abito non registrato va esclusa quando manchi la prova della novità delle forme, ispirate a capi già prodotti da altri.
La caratteristica propria delle opere del disegno industriale risiede nel fatto che esse, a differenza di quelle delle arti figurative (art. 2 n. 4), trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato ad una produzione seriale, quale è quella industriale; le due ipotesi si pongono su di un piano di reciproca esclusione, dal momento che, l’opera d’arte figurativa non può che riferirsi ad un prodotto della creatività che deve trovare espressione in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari, destinati a un mercato differente e più ristretto rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale.
Non è opera dell’arte figurativa, a norma dell’art. 2, n. 4 l.aut., il modello immediatamente riferibile a un operatore economico che lo riproduca su ampia scala, in modo standardizzato e in un quantitativo di copie potenzialmente indeterminato, per destinarlo, direttamente o indirettamente, a un mercato di largo consumo.
In assenza di particolari che possano rendere il bene peculiare dal punto di vista creativo ed artistico, non può essere oggetto di protezione autorale la semplice riproduzione, seppur in differenti combinazioni, degli elementi caratteristici di un genere artistico [nella specie, monili di alta gioielleria realizzati in stile fiorentino]; chi invoca la tutela deve indicare quali elementi dello stile siano stati utilizzati, come siano stati combinati e in che cosa la combinazione differenzi i propri prodotti dagli altri dello stesso genere.
Il concetto di valore artistico al fine dell’accesso alla tutela come opera del disegno industriale deve essere riferito all’oggetto, non al suo creatore.
La cessazione della commercializzazione dei prodotti asseritamente in contraffazione, successiva alla notificazione del ricorso o comunque alla documentazione della condotta, non fa venir meno l’interesse alla pronuncia di inibitoria, poiché non può escludersi che la condotta riprenda. Il periculum in mora non è tuttavia in re ipsa: chi chiede la misura deve almeno allegare, sul piano oggettivo, il rischio che la condotta sia foriera di pregiudizi non ristorabili all’esito del giudizio di merito o, sul piano soggettivo, la tendenza del resistente a reiterare il contegno censurato.
Con riferimento alle opere del disegno industriale il riconoscimento della tutela del diritto d'autore è riservato alla fascia alta di opere di design, cioè alle opere che oltre al carattere creativo presentano effettivamente un valore artistico. Il carattere creativo non implica novità assoluta dell'opera di design, ma è espressione e manifestazione dell'idea dell'autore, mentre la valutazione del valore artistico va effettuata facendo leva su indicatori di natura oggettiva. Il valore artistico deve essere identificato con la c.d. storicizzazione dell'opera, vale a dire nel fenomeno per cui un oggetto di design assume una rilevanza culturale e sociale che va oltre la sua grandezza estetica, divenendo un’icona sociale o del costume e che può essere verificato attraverso indicatori, che non devono necessariamente ricorrere tutti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali e istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità, ovvero la creazione da parte di un noto artista.
In tema di diritto d’autore la violazione di un diritto di esclusiva integra di per sé la prova dell’esistenza del danno, che può quindi essere ritenuta in re ipsa in punto di an, giacché la produzione e commercializzazione di un prodotto identico priva il titolare del diritto dei vantaggi economici che avrebbe potuto ricavare dal diretto svolgimento delle medesime attività poste in essere dal contraffattore.
Costituiscono indici della creatività dell’opera fotografica la presenza di aspetti artistici, cioè di particolari che ne disvelino la sensibilità dell’autore, la sua particolare interpretazione della realtà, una sua personale e speciale elaborazione che trascenda la mera fissazione e rappresentazione, pur di qualità, ma invero conforme a tante altre presenti, ad esempio, sui periodici specializzati del settore.
Un progetto architettonico è protetto dal diritto d’autore, se riveli una chiara chiave stilistica ovvero l’impronta personale dell’autore. Si è in presenza di un’opera dell’ingegno, quando l’opera sia dotata di carattere creativo e cioè quando reca l'impronta della personalità dell'autore, ne riflette il modo personale di rappresentare ed esprimere fatti, idee e sentimenti, e presenta delle caratteristiche individuali che rivelano l'apporto di un determinato artefice.
Il carattere creativo e la novità dell'opera sono elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno; pertanto, prima ancora di verificare se un'opera possa costituire plagio di un'altra, il giudice del merito deve verificare se quest'ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità.
La tutela del diritto d’autore, prevista dagli artt. 2575 e s.s. c.c. e dalle norme di cui alla L. n. 633/1941, è riconosciuta a tutte le opere dell’ingegno connotate dal carattere della creatività, intesa come idoneità dell’opera ad esprimere la personalità dell’autore in modo da differenziarla dal patrimonio espressivo di altri autori. Con specifico riferimento agli articoli di giornale, l’opera del giornalista va considerata di carattere creativo quando consista nel risultato delle attività di raccolta, elaborazione e interpretazione critica delle notizie, dovendosi ritenere, invece, escluso il requisito della creatività e quindi, non riconosciuta la relativa tutela del diritto d’autore, per le attività compiute dal giornalista consistite nella mera pubblicazione di notizie senza elaborazione e coordinamento dei contenuti da parte del professionista.
Per poter godere della tutela autorale, l'opera deve concretizzarsi in un oggetto originale, cioè in una creazione intellettuale propria del suo autore, sì da rifletterne la personalità e manifestare le scelte libere, creative e personali del medesimo; per contro, quando la realizzazione di un oggetto è determinata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o da altri vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa, il requisito della creatività necessaria per poter costituire un'opera viene meno. Per non pervenire ad un'interpretazione di fatto abrogante del n. 10 dell'art. 2 l.d.a., occorre in altri termini dimostrare comunque che i particolari dell'opera sono espressione di un tratto della personalità dell'autore e ne riflettono originalità e creatività, per esempio, per avere l'autore realizzato un modello talmente innovativo da segnare una rottura netta con i canoni dei modelli già presenti sul mercato o, ancora, da mutarne la concezione estetica.
Il valore artistico di cui all'art. 2 l.d.a., la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione, può essere desunto da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche e artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista. Un simile valore può essere riconosciuto ove risulti dimostrato l'inserimento del prodotto in una corrente artistica, oppure la presenza in musei d'arte contemporanea, l'accreditamento e il perdurare del successo del prodotto presso la collettività e gli ambienti culturali, quali indici che storicizzano il giudizio e lo ancorano a criteri di obiettività, ovvero il diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell'appartenenza dell'opera del disegno industriale ad ambito di espressività proprio di tendenze e influenze di movimenti artistici.
La condotta tipica di concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui, ai sensi dell’art. 2598 n. 2) c.c. ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi – quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù – da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.
La fotografia gode della tutela del diritto d’autore quale opera fotografica ai sensi dell’art. 2, n. 7, della legge n. 633/1941 quando presenta carattere creativo, presupposto che sussiste quando – indipendentemente dal “valore artistico” – la fotografia abbia un’impronta personale anche di gradiente minimo e non si limiti a riprodurre sic et simpliciter la realtà, nel senso che il fotografo non si sia limitato ad una rappresentazione oggettiva dello stato di luoghi, persone o oggetti, ma abbia trasmesso negli scatti la propria sensibilità e la propria personale interpretazione della realtà. L’impronta personale della fotografia a prova del carattere creativo deve trasparire da vari concreti elementi, come la scelta e la disposizione degli oggetti da riprodurre, la selezione delle fonti delle luci, il dosaggio dei toni, la valorizzazione degli effetti, la scelta del soggetto e della sua espressione, di modo che l’aspetto creativo vada a prevalere sull’aspetto meramente tecnico. Il fatto che l’immagine abbia delle caratteristiche comuni ad altre fotografie che rappresentano il medesimo oggetto non appare dirimente per escludere il requisito della creatività, posto che quest’ultimo sussiste anche laddove l’impronta personale dell’autore sia anche solo minima.
Il carattere illecito dell’uso della fotografia non è escluso dalle finalità editoriali.
Il danno per uso non autorizzato di opera fotografica è liquidato ai sensi dell’art. 158 L.d.A. e può essere liquidato in via equitativa, col criterio del c.d. “prezzo del consenso”, ossia sulla base dell’importo che la convenuta avrebbe dovuto corrispondere all’attrice laddove avesse chiesto l’autorizzazione per l’utilizzazione della fotografia.
In caso di violazione del diritto d’autore su un’opera fotografica, l’avente diritto può richiedere il risarcimento del pregiudizio subito rispetto ai diritti di utilizzazione economica dell’opera in capo all’autore e quello attinente al diritto morale d’autore.
La domanda di risarcimento del diritto morale d’autore ai sensi dell’art. 20 L.d.A., e in particolare quello relativo al diritto alla paternità dell’opera, non può essere risarcito se l’attore, soggetto titolare dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, non allega specificamente il pregiudizio ai propri diritti conseguenti alla mancata menzione dell’autore dell’opera fotografica oggetto di lite.
La disciplina della tutela del diritto d’autore sulle opere fotografiche contempla attualmente tre ipotesi: 1) le opere d’ingegno che ricadono sotto la previsione dell’art. 2 n. 7 L.D.A. e che godono della tutela d’autore ai sensi degli artt.12 e ss., 20 e ss. e 171 e ss.; 2) le fotografie semplici, vale a dire le “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale”, prive del carattere creativo, pur essendo caratterizzate da una qualche attività personale del fotografo, quanto meno nella ricerca del soggetto da fotografare, e tutelate, più limitatamente, ai sensi degli artt.87 e ss. L.D.A., come tipici diritti connessi; 3) le fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”, prive di tutela ex art.87, 2° comma L.D.A.
Ai fini della distinzione tra la prima e la seconda categoria di fotografie meritevoli di tutela, occorre verificare se sussista o meno un atto creativo, che sia espressione di un’attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale, così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l’opera tra le altre analoghe. La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l’apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. L’apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l’apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o alla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull’atteggiamento o sull’espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto prettamente tecnico. In sintesi la professionalità nella cura dell’inquadratura e la capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato non sono sufficienti a qualificare la fotografia come creativa, essendo invece a questo fine necessarie anche la originalità e la creatività della fotografia.
Anche l’autore delle fotografie non creative gode di un diritto morale connesso o, quantomeno, un diritto alla paternità in considerazione del generale diritto di ogni individuo alla paternità delle proprie azioni, nonché in considerazione della tutela prevista per il fotografo dagli artt. 87 e segg. LDA. In particolare, l’importanza che emerge dall’art. 90, co. 1, LDA, della presenza sulla foto del nome dell’autore, nonché la necessità, prevista dall’art. 91 LDA, dell’indicazione del nome dell’autore, se risulta sulla foto riprodotta, in caso di riproduzioni fotografiche in antologie per uso scolastico o, comunque, per uso scientifico e didattico e l’analoga previsione contenuta nell’at.98 LDA in caso di ritratto fotografico, consentono di ritenere la rilevanza giuridica del diritto alla paternità anche nel caso dell’autore di fotografie non creative.
Il diritto di rivendicare la paternità dell'opera consiste non soltanto in quello di impedire l'altrui abusiva auto o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l'autore dell'opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri, e la violazione del diritto importa l'obbligo del responsabile di risarcire il danno non patrimoniale arrecato.
Ciò che distingue l’opera fotografica, protetta dal diritto d’autore, dalla cosiddetta fotografia semplice, a cui sono attribuiti solo i diritti connessi, è il “carattere creativo”. In particolare la presenza del carattere creativo o meno nell’opera fotografica deve essere verificata, valutando unitariamente il soggetto, riprodotto nella fotografia, e le modalità fotografiche, con cui il soggetto è stato fotograficamente reso, posto che la suggestione emozionale dell’opera fotografica deriva proprio dalla stretta connessione esistente tra il soggetto fotografato, ovviamente tridimensionale, e le particolari modalità con cui lo stesso viene reso nell’immagine bidimensionale fotografica.
La creatività, idonea a conferire all’opera fotografica valore artistico, (i) da un lato, non coincide con il concetto di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettività, appartenente alle categorie elencate nell’art.1 L. 633/1941, di guisa che è sufficiente la sussistenza di un atto creativo, anche minimo, (ii) dall’altro lato, non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, cioè dal modo con cui l’idea si concretizza nel mondo esteriore.
Ai sensi della legge sul diritto d'autore, sono protette come opere dell’ingegno le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
Il carattere creativo viene normalmente interpretato dalla giurisprudenza come un apporto personale, anche se molto modesto, dell’autore sull’opera, la quale in pratica non deve sostanziarsi in un’imitazione pedissequa dell’opera altrui.
Quanto al valore artistico, si dovrà fare riferimento a parametri il più possibile oggettivi e alla percezione che dell’opera del design si è affermata negli ambienti culturali in senso lato, essendo i soli criteri di tipo soggettivo, volti a valorizzare la maggiore originalità delle forme rispetto a quelli riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato o la capacità di suscitare emozioni, insoddisfacenti per il rischio di sfociare in un soggettivismo arbitrario ancorato al gusto personale, estetico, alla sensibilità artistica e alla cultura di chi effettua la valutazione.
In particolare, costituiscono indizi dell’obiettiva artisticità dell’opera riconoscimenti collettivi tributati alla stessa da ambienti culturali non prossimi ai soggetti che producono o commercializzano il prodotto, che abbiano individuato in esso capacità rappresentative, comunicative ed evocative che vanno al di là della semplice gradevolezza delle sue linee.
L’attestazione del riconoscimento espresso dalle istituzioni culturali è deducibile da mostre, esposizioni, recensioni di esperti.
Inoltre, anche la circostanza che un’opera di design divenga oggetto di vendita nel mercato artistico e non in quello puramente commerciale e l’attribuzione di un prezzo elevato, superiore al mero valore commerciale, costituiscono ulteriori indici rilevanti.