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Sentenze con tag: cessione quote s.r.l.

Tribunale di Milano, 11 Novembre 2025, n. 8723/2025
Responsabilità precontrattuale, patto “Call Option” ed interesse negativo
A tenore dell’art. 1337 c.c. le parti, nella fase delle trattative finalizzate alla formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona...

A tenore dell'art. 1337 c.c. le parti, nella fase delle trattative finalizzate alla formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. La c.d. buona fede oggettiva si concretizza nel dovere di lealtà, correttezza e cooperazione a salvaguardia della libertà di autodeterminazione negoziale (artt. 2, 41 Cost.) delle parti di una trattativa. La responsabilità precontrattuale, infatti, tutela queste ultime muovendo dal presupposto che ciascuna debba essere libera di determinarsi alla conclusione dell'affare senza subire interferenze illecite altrui. L'affidamento protetto, quindi, non si concretizza nell'aspettativa alla conclusione di un determinato contratto, bensì nell'aspettativa a non subire menomazioni della propria libertà negoziale. Ne discende che il risarcimento del danno non ha ad oggetto l'interesse positivo, ossia l'interesse all'esecuzione del contratto sfumato, bensì l'interesse negativo, commisurato al danno derivante dall'aver partecipato a trattive infruttuose.

Un'ipotesi in cui si concretizza la responsabilità precontrattuale è quella del c.d. recesso ingiustificato dalle trattative, che si verifica quando una parte nonostante le negoziazioni siano ad uno stadio tale da giustificare un affidamento circa la futura conclusione del contratto si scioglie da ogni vincolo in assenza di un valido e giustificato motivo. In fase di trattative ciascuna parte è libera di scegliere se concludere o meno il contratto; l'art. 1337 c.c. impone che tale comportamento si conformi ai canoni di correttezza e lealtà. Di conseguenza, risulta essenziale individuare il discrimine tra il rifiuto legittimo di stipulare il contratto e quello illegittimo in quanto abusivo. L'interruzione della trattativa è in contrasto con la buona fede precontrattuale laddove esista in concreto un giustificato affidamento alla conclusione del contratto e la rottura sia priva di giusta causa. Infatti, per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno studio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.

In tema di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari.

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01/08/2026
Data sentenza: 11/11/2025
Numero: 8723/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Nicola Fascilla
Registro : RG – 26921 –  2023
Tribunale di Milano, 27 Dicembre 2023
Cessione di partecipazioni in esecuzione di una delibera invalida
La cessione di partecipazioni di una società a responsabilità limitata da parte di una holding non conduce a un mutamento...

La cessione di partecipazioni di una società a responsabilità limitata da parte di una holding non conduce a un mutamento sostanziale dell’oggetto sociale, costituendo, di contro, unitamente all’assunzione e alla gestione delle stesse, mero atto gestorio rientrante nella sua attività tipica.

Una diminuzione degli utili distribuiti in favore di un socio derivante dell’intervenuta cessione del cespite maggiormente redditizio esula dalle tutele riconosciute dall’art. 2468, co. 4, c.c. e rientra, invece, nel rischio tipico d’impresa che si assumono tutti i soci.

I diritti acquistati dai terzi in base a un atto compiuto in esecuzione di una delibera invalida sono pregiudicati solo ove l’acquisto risulti effettuato in mala fede, da intendersi come conoscenza o conoscibilità del vizio della delibera.

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15/07/2024
Data sentenza: 27/12/2023
Registro : RG – 49637 –  2018
Corte d'appello di Venezia, 29 Giugno 2022
Violazione della clausola di non concorrenza contenuta nel contratto di cessione di quote
La costituzione, pochi mesi dopo la cessione delle quote di una società, di una nuova società concorrente con la predetta,...

La costituzione, pochi mesi dopo la cessione delle quote di una società, di una nuova società concorrente con la predetta, costituisce violazione del patto di non concorrenza, a nulla rilevando che il socio cedente si sia servito di una società fiduciaria. Lo schermo offerto dalla fiduciaria non solo non esonera il cedente dal rispetto dell’impegno assunto, ma dimostra la piena consapevolezza di violare il patto di non concorrenza. È irrilevante accertare se il cedente abbia esercitato funzioni gestorie, poiché l’avere costituito la società, operante in concorrenza con quella di cui aveva ceduto le quote, già integra l’inadempimento dell’obbligazione negoziale. Non può dubitarsi che la società costituita in concorrenza sia indirettamente controllata dal cedente qualora questi detenga il 50% del capitale sociale. Non è dunque la mera partecipazione sociale a comportare la violazione del patto di non concorrenza, ma l’avere dato vita ad un’impresa concorrente con quella di cui le quote erano state cedute, malgrado l’impegno assunto di astenersi da ogni iniziativa in tal senso.

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28/06/2023
Data sentenza: 29/06/2022
Registro : RI – 394 –  2021
Corte d'appello di Venezia, 29 Novembre 2022
Patto di non concorrenza contenuto in un contratto di cessione di quote
L’art. 2557 c.c., in tema di divieto di concorrenza, trova applicazione analogica nel caso in cui, anziché l’azienda, siano cedute...

L’art. 2557 c.c., in tema di divieto di concorrenza, trova applicazione analogica nel caso in cui, anziché l’azienda, siano cedute le partecipazioni di controllo di una società che esercita un’impresa commerciale. La concorrenza vietata è quella consistente nell’iniziare una nuova impresa idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. L’attività concorrenziale del cedente l’azienda non può che essere un’attività d’impresa, anche se esercitata mediante lo schermo di una società o di un prestanome.

Non viola il divieto di concorrenza chi svolge attività di lavoro subordinato presso una società per azioni concorrente, in cui, tuttavia, non ricopre incarichi gestori e di cui non possiede una partecipazione al capitale.

È nullo, in quanto contrastante con l’ordine pubblico costituzionale (artt. 4 e 35 Cost.), il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l’iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento.

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28/06/2023
Data sentenza: 29/11/2022
Registro : RI – 135 –  2020
Tribunale di Torino, 10 Marzo 2022
Cessione di partecipazioni sociali e assenza delle scritture contabili
La cessione di quote di s.r.l. ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota...

La cessione di quote di s.r.l. ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Se la cessione non è accompagnata da specifiche ed esplicite garanzie circa la situazione patrimoniale della società, ma solo da quelle riguardanti la piena titolarità delle quote e la loro libertà da vincoli e gravami, l’eventuale inesattezza circa la quantificazione dei debiti della società, voluta o inconsapevole, non assume alcuna conseguenza diretta e giuridicamente apprezzabile rispetto alla volontà contrattuale espressa dalle parti. Parimenti, anche l’assenza delle scritture contabili e dei bilanci non incide direttamente sulla prestazione oggetto del contratto di cessione.

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28/01/2023
Data sentenza: 10/03/2022
Registro : RG – 4009 –  2019
Tribunale di Torino, 22 Aprile 2022
Cessione di quote societarie: contratto preliminare e simulazione del prezzo
Il contratto preliminare, riguardante la cessione di quote societarie, con il quale le parti deroghino pro futuro al prezzo contenuto...

Il contratto preliminare, riguardante la cessione di quote societarie, con il quale le parti deroghino pro futuro al prezzo contenuto nel definitivo riveste natura di contratto dissimulato. Tale volontà deve desumersi dal tenore letterale della scrittura, inerendo essa ad un elemento essenziale del contratto che debba risultare per iscritto e operando, conseguentemente, la limitazione della prova testimoniale di cui all’art. 2722 c.c.

Il debitore convenuto è tenuto a dimostrare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi del titolo che sia contenuto in un contratto dissimulato, dovendo il creditore che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento solamente dimostrare l’esistenza dello stesso.

La mancata comparizione della parte regolarmente convocata all’incontro di mediazione davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante, per l’accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa ma, comunque, concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito.

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21/11/2022
Data sentenza: 22/04/2022
Registro : RG – 14484 –  2020
Tribunale di Milano, 9 Luglio 2021
Postergazione del rimborso del finanziamento soci verso S.r.l. in liquidazione
Dalla cessione di una partecipazione societaria non consegue quale naturale negotii il trasferimento dei crediti che il socio cedente vanti...

Dalla cessione di una partecipazione societaria non consegue quale naturale negotii il trasferimento dei crediti che il socio cedente vanti verso la società, in quanto aventi fonte in un rapporto connesso ma distinto da quello sociale. Sarà quindi onere del cessionario dimostrare l’intervenuta cessione a lui anche dei crediti che altro ex socio vantava verso la società. Riguardo all’opponibilità di detta cessione alla debitrice società ceduta, saranno sufficienti la notifica del ricorso monitorio prima e la comunicazione della comparsa di risposta poi, da considerarsi atti ad ogni effetto equipollenti alla informale denuntiatio richiesta dall’art. 1264 co. 1° c.c.

La questione dell’assoggettabilità di un credito, derivante da un precedente finanziamento soci, alla postergazione di cui all’art. 2467 co. 2° c.c., non può essere posta con riguardo al momento in cui il rimborso è stato per la prima volta richiesto se la società è stata posta in liquidazione, data la persistenza delle condizioni alle quali l’art. 2467 co. 2° c.c. àncora la postergazione.

 

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01/06/2022
Data sentenza: 09/07/2021
Registro : RG – 58573 –  2018
Tribunale di Roma, 10 Ottobre 2017
Cessione di quota di s.r.l. e ricognizione del debito relativo al pagamento del prezzo
Nell’ambito di un contratto di cessione quote di S.r.l., laddove l’attore opponente, nel caso in cui il convenuto opposto abbia...

Nell’ambito di un contratto di cessione quote di S.r.l., laddove l’attore opponente, nel caso in cui il convenuto opposto abbia posto a fondamento del decreto ingiuntivo un riconoscimento di debito sottoscritto dall’attore stesso, onde ottenere la dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, deve fornire delle prove, com’è suo onore ai sensi dell’art. 1988 c.c., in ordine alla sopravvenuta estinzione, parziale o totale del debito o alla sua originaria inesistenza.

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30/12/2021
Data sentenza: 10/10/2017
Registro : RG – 71149 –  2014
Tribunale di Milano, 17 Dicembre 2019
Esecuzione privata ex art. 2797 c.c. del creditore pignoratizio di quote di s.r.l.
In via generale, il creditore pignoratizio, in caso di inadempimento, può soddisfare la sua pretesa con due modalità differenti: può...

In via generale, il creditore pignoratizio, in caso di inadempimento, può soddisfare la sua pretesa con due modalità differenti: può promuovere l’esecuzione forzata ordinaria, ovvero può in alternativa procedere all’esecuzione privata prevista dall’art. 2797 c.c. che costituisce una forma di autotutela esecutiva a carattere negoziale. La vendita del bene gravato da pegno viene attivata sulla base della sola iniziativa del creditore pignoratizio, anche se sprovvisto di titolo esecutivo, e deve essere preceduta da un’intimazione a pagare il debito e gli accessori, con l’avvertimento che, in difetto, si procederà alla vendita della cosa data in pegno, ovvero nel caso di specie delle quote societarie; si tratta di intimazione avente funzione analoga al precetto e va rivolta al debitore o al terzo proprietario della cosa costituita in pegno.
Il creditore può procedere alla vendita una volta che siano decorsi cinque giorni dalla notifica dell’intimazione, sempre che il debitore non abbia adempiuto o non sia stata proposta opposizione nel termine concesso.
La vendita viene eseguita dai soggetti indicati nell’art. 83 disp. att. c.c. e secondo le modalità di cui all’art. 1516 c.c., oppure nei modi indicati nell’atto costitutivo di pegno.
L’art. 2798 c.c. consente al creditore pignoratizio di chiedere in ogni momento l’assegnazione della cosa data in pegno, in alternativa alla vendita. L’assegnazione avviene necessariamente sotto il controllo giudiziale ed è disposta dal giudice competente a decidere sulle opposizioni (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2332 del 09.08.1973).
L’intervento giurisdizionale trova giustificazione nell’esigenza del creditore di ottenere l’assegnazione del bene pignorato senza incorrere nel divieto del patto commissorio ai sensi dell’art. 2744 c.c.
La richiesta di assegnazione ex art. 2798 c.c. avanzata in via anticipatoria, nel corso del giudizio di opposizione ex art. 2797, comma 2, c.c., diretta a preservare il valore delle quote oggetto di pegno, può essere accolta unicamente qualora sia dimostrata congiuntamente la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

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30/12/2021
Data sentenza: 17/12/2019
Registro : RG – 3735 –  2019
Tribunale di Milano, 9 Ottobre 2026, n. 4602/2021
Risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di cessione di quote e riduzione della penale secondo equità
Risulta del tutto irrilevante che un socio, che abbia perso la titolarità di una partecipazione in una società, non possa...

Risulta del tutto irrilevante che un socio, che abbia perso la titolarità di una partecipazione in una società, non possa più assolvere all’impegno traslativo delle proprie quote, assunto mediante antecedente contratto preliminare, qualora il promittente alienante abbia precedentemente inviato formale diffida ad adempiere (rimasta senza esito), risultando per l'effetto preclusa al promissario acquirente la successiva domanda di adempimento (ex art. 1453 co. 2° e 3° c.c.). È dunque alla data della domanda giudiziaria che va valutata la sussistenza dell’inadempimento dedotto, e sarà facoltà del Tribunale rilevare una causa estintiva delle obbligazioni dedotte in causa, ove ciò emerga inequivocabilmente dagli atti e costituisca passaggio ineludibile per verificare i presupposti della fondatezza delle domande ed eccezioni di parte.

La lettera dell’art. 1384 c.c. comporta, oltre alla valutazione di eventuali esecuzioni parziali della prestazione, la valutazione dell’interesse che il creditore aveva all’adempimento. Pertanto, se il primario interesse del socio cedente è quello di liberarsi della sua partecipazione nella società, la mancata percezione del controvalore a tale partecipazione, lo terrebbe vincolato al contratto sociale contro la sua volontà, e per tali motivi, non deve ritenersi integrata la manifesta eccessività richiesta dalla norma, che giustificherebbe una diminuzione secondo equità dell’ammontare della penale.

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25/09/2021
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 4602/2021
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Guido Vannicelli
Registro : RG – 59410 –  2018
Tribunale di Milano, 12 Giugno 2018
Clausola compromissoria inserita in un contratto di compravendita di quote di s.r.l.
L’efficacia della clausola compromissoria inserita in un contratto non viene travolta dall’invocata nullità-invalidità dell’intero contratto, atteso che, in base al...

L’efficacia della clausola compromissoria inserita in un contratto non viene travolta dall’invocata nullità-invalidità dell’intero contratto, atteso che, in base al principio di autonomia (sancito dall’art. 808, co. 2, c.p.c.) la validità di tale clausola deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce.

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20/02/2019
Data sentenza: 12/06/2018
Registro : RG – 28538 –  2016
Tribunale di Roma, 3 Aprile 2017
Cessione di quote di s.r.l.: inapplicabilità della regola del possesso vale titolo
Non appare applicabile la regola cd. del “possesso vale titolo”, sancita dall’art. 1153 c.c. nell’ipotesi di cessione di quote di...

Non appare applicabile la regola cd. del “possesso vale titolo”, sancita dall’art. 1153 c.c. nell'ipotesi di cessione di quote di s.r.l. posta in essere dal falsus procurator. A riguardo, con riferimento alla analoga fattispecie dell’usucapione abbreviata, (altro…)

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07/09/2017
Data sentenza: 03/04/2017
Registro : RG – 59046 –  2014
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