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Sentenze con tag: clausola di esclusione

Tribunale di Venezia, 17 Gennaio 2026, n. 475/2025
Consiglio di amministrazione di S.r.l.: avviso di convocazione; deleghe ed esclusione del socio amministratore
L’indicazione, nell’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci, dell’elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i...

L’indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, dell'elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del giorno. A tal fine, tuttavia, non è necessaria un'indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un'indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l'adozione da parte dell'assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni conseguenziali ed accessorie. Tali principi possono valere anche per l’ordine del giorno del CdA. Per non paralizzare la discussione, possono dunque ritenersi ammessi, ancorché non esplicitamente indicati nell’ordine del giorno, gli argomenti che non introducano temi completamente nuovi ma che si ritengano implicitamente compresi nell’ordine del giorno, perché consequenziali e accessori rispetto a quelli espressamente indicati.

A sensi dell’art. 2381 cc, richiamato dall’art. 2475 cc in ambito di srl, il consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega; allo stesso modo il cda può revocare le deleghe precedentemente attribuite ad un consigliere e conferire le medesime deleghe ad un altro consigliere, ovvero al Presidente del CdA. La norma non prevede che la revoca sia sorretta da giusta causa, dal che deve desumersi che la facoltà di revoca sia espressione della discrezionalità del cda e insindacabile da parte dell’autorità giudiziaria. Ed invero, nei rapporti interni al consiglio di amministrazione non è ammesso sindacato relativo alle scelte di suddivisione interna delle deleghe e dunque di organizzazione concreta del lavoro fra i vari membri dell’organo collegiale, nel senso che la delega già concessa, può certamente essere revocata, o anche solo modificata con l’introduzione di limitazioni da parte dell’ organo collegiale al pari di quanto è riconosciuto ex lege all’assemblea dei soci rispetto alla revoca ad nutum dall’incarico di amministratore, trattandosi di deleghe ripartite fiduciariamente intra collegium il cui esercizio comporta ricadute in punto di responsabilità anche degli altri membri dell’organo collegiale. Ne deriva che - fatti salvi i limiti che derivano dai principi generali dell’ordinamento in tema di abuso del diritto - la revoca della delega esclusiva o condivisa alla gestione di una società di capitali, così come a monte il suo conferimento, costituisce atto giuridico di organizzazione che non tollera alcun vaglio di merito e non ne consente la sindacabilità ai fini della tutela reale, salvo l’obbligo risarcitorio conseguente alla decisione di revoca non sorretta da giusta causa.

L’art. 2473 bis cc, come riformulato dalla novella del 2003, non specifica le modalità operative dell’esclusione del socio di s.r.l., né individua l’organo competente a deciderla o disciplina il relativo procedimento e nemmeno prevede quali siano gli strumenti processuali accordati al socio escluso per opporsi all’esclusione. Tali aspetti devono pertanto ritenersi rimessi all’autonomia statutaria, fermo restando che, qualora lo statuto non preveda altri rimedi, il diritto di difesa del socio escluso deve essere in ogni caso garantito quantomeno attraverso la possibilità di promuovere un giudizio ordinario volto all’accertamento dell’insussistenza della causa di esclusione. Sempre l’art. 2473 bis prevede, per le srl, la facoltà di introdurre clausole convenzionali di esclusione del socio, subordinandole ad un duplice requisito, ossia che si tratti di “specifiche ipotesi” e che le stesse integrino una “giusta causa” di esclusione. Il requisito della specificità è ricondotto alla prevedibilità e conoscibilità delle cause di esclusione da parte del socio e risponde all'esigenza di tutelare l'interesse dei soci ad essere messi in condizione di conoscere preventivamente, e con un sufficiente grado di chiarezza, le condizioni al verificarsi delle quali può conseguire lo scioglimento del singolo rapporto sociale. Integra giusta causa di esclusione la violazione, da parte del socio, degli obblighi derivanti dal rapporto societario, o che comunque siano reputati idonei ad incidere sul rapporto fiduciario tra socio e società, quali, ad esempio, la violazione delle obbligazioni derivanti dalla legge o dall’atto costitutivo. Nel caso in cui il socio rivesta anche la carica di amministratore, è dunque legittima la clausola statutaria che comporti l’esclusione del socio nel caso di violazione dei doveri derivanti dalla carica di amministratore. Né reputarsi ingiusta una clausola che sanzioni con l’esclusione il socio amministratore per aver violato le deleghe attribuitegli dallo statuto, a prescindere dalla gravità della violazione, posto che si tratta di inadempimento ai doveri predeterminati e connaturati alla carica di amministratore, la cui trasgressione può integrare, di per sé, il venir meno del rapporto fiduciario idoneo a costituire una giusta causa di rescissione del rapporto sociale.

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22/10/2025
Data sentenza: 17/01/2026
Numero: 475/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lina Torresan
Registro : RG – 19213 –  2024
Tribunale di Milano, 27 Gennaio 2025
Cause di esclusione del socio di S.r.l. ed impugnazione delle relative delibere assembleari
L’esclusione del socio è possibile solo in caso di renitenza al versamento della quota di capitale da lui dovuta e...

L’esclusione del socio è possibile solo in caso di renitenza al versamento della quota di capitale da lui dovuta e all’esito del relativo procedimento (articolo 2466 c.c.), ovvero quando l’atto costitutivo lo consenta, ma in quest’ultimo caso, data la necessità di permettere ai soci di evitare la “sanzione” conoscendo preventivamente le condotte che potrebbero darvi causa, si richiede la previa individuazione delle ipotesi che potrebbero integrare una giusta causa di cessazione del vincolo sociale. La clausola statutaria che disciplina l’esclusione del socio, proprio per questa esigenza di consentire la verifica puntuale della ricorrenza della causa di esclusione nel caso concreto, deve quindi descrivere specificamente, a pena di nullità per indeterminatezza, la condotta suscettibile di integrarla.

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13/04/2025
Data sentenza: 27/01/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Daniela Marconi
Registro : RG – 34167 –  2024
Tribunale di Venezia, 6 Maggio 2024, n. 1392/2024
Esclusione del socio di s.a.s. in caso di pignoramento della partecipazione sociale
La ratio sottesa a una clausola statutaria che statuisce l’esclusione nei confronti del socio la cui quota di partecipazione sia...

La ratio sottesa a una clausola statutaria che statuisce l'esclusione nei confronti del socio la cui quota di partecipazione sia stata pignorata va ravvisata nella volontà dei soci di tenere la società immune dal rischio che il creditore personale del socio possa aggredire la singola quota, il che nelle società di persone comporterebbe l'inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto prescindendo dalla volontà degli altri soci, rischio che si verificherebbe anche nel caso di pignoramento parziale della quota di partecipazione.

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18/10/2024
Data sentenza: 06/05/2024
Numero: 1392/2024
Carica: Presidente
Giudice: Lisa Torresan
Relatore: Maddalena Bassi
Registro : RG – 2142 –  2024
Tribunale di Venezia, 11 Giugno 2021
Legittimità delle clausole statutarie di esclusione del socio consorziato e onere della prova
È legittima la clausola statutaria di un consorzio che preveda espressamente l’esclusione del socio consorziato nelle ipotesi in cui quest’ultimo...

È legittima la clausola statutaria di un consorzio che preveda espressamente l'esclusione del socio consorziato nelle ipotesi in cui quest'ultimo ponga in essere inadempimenti, scorrettezze o gravi negligenze nei confronti del consorzio o degli altri consorziati.

Non sussiste rapporto di pregiudizialità tra causa attinente al rapporto societario e quella avente ad oggetto le spettanze contrattuali tra le medesime parti, né connessione, potendo solo alcune questioni di fatto rilevare nell'una e nell'altra.

Attore sostanziale nelle azioni di impugnazione delle delibere di esclusione del socio è la società convenuta, ma ciò non esime l’opponente dall’onere di adeguata allegazione e dalla contestazione di tutti i profili motivazionali dell’esclusione, e ove i fatti siano veri - o non contestati – spetta al socio dedurre e provare le circostanze che li giustificano o li rendono irrilevanti.

 

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04/03/2023
Data sentenza: 11/06/2021
Registro : RG – 8110 –  2019
Tribunale di Palermo, 24 Aprile 2019
Questioni in tema di sospensione di delibera self-executing e di delibera introduttiva di clausola compromissoria
L’art. 2378, co. 3, c.c., nel disciplinare il procedimento cautelare diretto ad ottenere la “sospensione dell’esecuzione della deliberazione”, non fa...

L’art. 2378, co. 3, c.c., nel disciplinare il procedimento cautelare diretto ad ottenere la “sospensione dell'esecuzione della deliberazione”, non fa riferimento a quelle sole ipotesi in cui la delibera necessita di una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, bensì ad una più ampia nozione di “efficacia” della deliberazione, rispetto alla quale l’esecuzione è un momento puramente eventuale. Alla luce di ciò, anche le delibere tecnicamente prive di esecuzione, cioè idonee a produrre effetti giuridici anche in assenza di una specifica attività esecutiva, possono essere sospese ex art. 2378, co. 3, c.c.

Il combinato disposto dell’art. 669-quater c.p.c. (“quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.”) e dell’art. 35, co. 5, d.lgs.5/2003 (“la devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile”) impone di radicare la competenza sull’istanza cautelare ex art. 2378, co. 3, c.p.c. dinanzi al Tribunale investito della causa di merito, fino a quando lo stesso non si spogli della competenza ritenendo fondata l’eccezione di compromesso.

È nulla, in quanto avente oggetto illecito, la delibera assembleare con la quale si introduce nello statuto di una società una clausola compromissoria che attribuisca il potere di nomina degli arbitri a professionisti che, pur non rivestendo alcun ruolo all’interno della società, non forniscano le dovute garanzie di terzietà (in quanto tale delibera si pone in contrasto con l’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 il quale sancisce che “la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”).

È allo stesso modo viziata da nullità per illiceità dell’oggetto la delibera con la quale vengono introdotte delle cause di esclusione del socio che non sono riconducibili a ipotesi di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto sociale, ma che si risolvono in inammissibili limitazioni del diritto dei soci di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti nei confronti della società.

 

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29/03/2022
Data sentenza: 24/04/2019
Registro : RG – 5160-1 –  2019
Tribunale di Torino, 7 Maggio 2020
Evidenza
Esclusione del socio di s.r.l.
E’ valida la clausola contenuta nello statuto di una S.r.l. che preveda espressamente l’obbligo del socio di cedere la propria...

E' valida la clausola contenuta nello statuto di una S.r.l. che preveda espressamente l'obbligo del socio di cedere la propria quota - con conseguente esclusione dalla compagine sociale - a fronte della perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società. Infatti, l'esclusione del socio ex art. 2473-bis cod. civ. non ha natura necessariamente sanzionatoria e può essere legittimamente ancorata alla perdita di requisiti personali del socio di ordine profesisonale, quali l'iscrizione in albi ed elenchi o, più in generale, alla perdita delle condizioni cui lo statuto subordina l'assunzione della qualità di socio. Il tutto, con l'unico limite che non si tratti di requisiti bizzarri o denotanti una mera volontà capricciosa.

 

La clausola di esclusione è altresì valida ove preveda che l'obbligo di cessione della quota del socio uscente avvenga ad un prezzo desunto in percentuale dal valore del patrimonio netto della società e non dal valore di mercato. Sul punto, va evidenziato che la norma dell'art. 2473, comma 3, cod. civ. - richiamata dall'art. 2473-bis cod. civ. - che prevede per le s.r.l. il criterio del valore di mercato per determinare la quota da liquidare al socio uscente, non abbia natura inderogabile.

L'art. 2473 c.c. non vieta espressamente che lo statuto della s.r.l. stabilisca criteri di determinazione del valore di liquidazione della partecipazione diversi da quelli stabiliti dalla legge. Ciò è in linea con lo spirito della riforma del diritto societario che, per la società a responsabilità limitata, prevedeva un'ampia autonomia statutaria e, altresì, un ampliamento di tale autonomia con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.

 

 

Ai fini del legititmo esercizio del diritto di recesso per durata indeterminata della società, non integra i presupposti della durata eccessiva e, dunque, equipollente alla durata indeterminata ex art. 2473, comma 2, cod. civ., una società che sia stata costituita nel 2011 sino al 31 dicembre 2050, trattandosi di un arco di tempo non superiore nè alla durata della vita media della persona fisica nè alla ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale della società. Ai fini di tale valutazione, inoltre, è irrilevante la circostanza che nel 2050 il singolo socio recedente abbia un'età non più da lavoro.

 

 

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13/09/2021
Data sentenza: 07/05/2020
Registro : RG – 28901 –  2017
Tribunale di Bologna, 6 Febbraio 2020
Deliberazione assembleare avente ad oggetto l’introduzione di clausole di esclusione per giusta causa del socio di s.r.l.
È legittima l’introduzione a maggioranza assembleare di una clausola di esclusione del socio ai sensi dell’art. 2473 bis c.c. Pertanto,...

È legittima l’introduzione a maggioranza assembleare di una clausola di esclusione del socio ai sensi dell’art. 2473 bis c.c. Pertanto, qualora la clausola rispetti i requisiti di sufficiente specificità e sia sorretta da giusta causa, la stessa può essere introdotta “durante societate” anche a maggioranza.

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17/03/2021
Data sentenza: 06/02/2020
Registro : RG – 1783 –  2018
Tribunale di Milano, 3 Febbraio 2020
Opposizione del socio di società cooperativa a responsabilità limitata avverso la deliberazione consiliare di esclusione ex art. 2533 cod. civ.
La clausola statutaria di una s.c. a r.l. in base a cui l’esclusione del socio ex art. 2533 cod. civ....

La clausola statutaria di una s.c. a r.l. in base a cui l’esclusione del socio ex art. 2533 cod. civ. deve esser deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio stesso di rimuoverne (ove possibile) la causa, integra una previsione a tutela del socio volta a consentirgli di assumere comportamenti tesi a evitare la decisione di esclusione e a fare affidamento sul fatto che, fino alla predetta intimazione, l’esclusione non possa essere deliberata e comunicata. Costituisce, pertanto, vizio procedurale tale da causare l'annullamento dell'esclusione l'assenza tanto della previa intimazione al socio quanto della formale delibera. (altro…)

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02/11/2020
Data sentenza: 03/02/2020
Registro : RG – 16226 –  2018
Tribunale di Torino, 19 Ottobre 2017
Esclusione del socio di cooperativa edilizia
La delibera di esclusione del socio da una cooperativa edilizia comporta anche la decadenza dall’assegnazione in godimento dell’immobile sociale, poiché...

La delibera di esclusione del socio da una cooperativa edilizia comporta anche la decadenza dall'assegnazione in godimento dell’immobile sociale, poiché lo status di socio della Cooperativa costituisce il presupposto per tale l’assegnazione.

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11/09/2018
Data sentenza: 19/10/2017
Registro : RG – 10316 –  2017
Tribunale di Milano, 13 Giugno 2016
Nozione di giusta causa e carattere di specificità delle clausole statutarie di esclusione
Deve intendersi priva del requisito normativo della specificità, richiesto a pena di nullità dall’art. 2473 bis c.c., la previsione statutaria...

Deve intendersi priva del requisito normativo della specificità, richiesto a pena di nullità dall’art. 2473 bis c.c., la previsione statutaria che consenta alla società di adottare provvedimento di esclusione in presenza di "comportamenti da parte del socio che compromettano il corretto funzionamento della società”, risolvendosi (altro…)

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25/07/2016
Data sentenza: 13/06/2016
Tribunale di Milano, 22 Dicembre 2014
Evidenza
Legittima introduzione a maggioranza di una clausola statutaria di esclusione e di covendita forzata
E’ legittima l’introduzione a maggioranza assembleare di una clausola di esclusione del socio ai sensi dell’art. 2473-bis. E’ legittima l’introduzione...

E’ legittima l’introduzione a maggioranza assembleare di una clausola di esclusione del socio ai sensi dell'art. 2473-bis.

E' legittima l'introduzione a maggioranza assembleare di una clausola di covendita forzata in uno statuto di s.r.l. che obblighi i soci di minoranza, che non intendano esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante, a cedere a terzi acquirenti (altro…)

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16/04/2015
Data sentenza: 22/12/2014
Registro : RVG – 4978 –  2014
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