Nella cessione di partecipazioni sociali l’acquirente non ha titolo per ottenere la riduzione del prezzo ai sensi dell’art. 1492 c.c., né per limitarsi a un pagamento parziale, a causa della mancata ripresa di un contratto della società partecipata già sospeso al momento della cessione, quando la sospensione è stata espressamente dichiarata nell’atto e l’acquirente non ha preteso una clausola di garanzia sul valore della partecipazione né ha subordinato l’efficacia della cessione all’esecuzione di quel contratto, perché le vicende che incidono sul valore della partecipazione rilevano soltanto se disciplinate da specifiche pattuizioni di garanzia [cessione da una s.p.a. a una s.r.l. della partecipazione in una società anonima svizzera attiva nella rivendita di serramenti, per un milione di euro in tredici rate mensili delle quali pagate quattro, che l’acquirente assume di aver concluso in vista di un contratto di servizi della partecipata con un partner cinese, sospeso e mai ripreso; conferma del decreto ingiuntivo per il residuo prezzo].
La manifesta infondatezza dell’opposizione a decreto ingiuntivo, proposta al solo fine di resistere all’azione monitoria senza argomenti di fatto e di diritto idonei a sorreggerla, giustifica la condanna del debitore al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., e la scelta di non coltivare la difesa dopo l’atto introduttivo, omettendo il deposito delle memorie previste dall’art. 183 c.p.c., della comparsa conclusionale e della memoria di replica, conferma il fine meramente dilatorio che sconfina nell’abuso del diritto.
Nella compravendita di partecipazioni di società di capitali l’oggetto immediato del contratto è la partecipazione sociale, intesa come insieme di diritti e obblighi del socio, mentre l’oggetto mediato è la quota parte del patrimonio della società che la partecipazione rappresenta e che ne determina il valore, sicché le clausole di garanzia di price adjustment o di indemnity hanno la funzione di collegare il valore della partecipazione alla consistenza patrimoniale della società, consentendo all’acquirente di ottenere l’adeguamento del corrispettivo o un indennizzo in caso di sopravvenienze passive.
Le parti possono, nella loro autonomia, suddividere in due contratti distinti la cessione delle quote di una società e quella del marchio di proprietà del socio persona fisica, trattandosi di beni che possono circolare autonomamente, anche se entrambi componenti di un complesso aziendale unitario. In mancanza di prova che con i due contratti le parti abbiano simulato un negozio unico e inscindibile, essi restano autonomi anche ai fini dell’imputazione dei pagamenti e dell’eccezione di inadempimento; è irrilevante che il preliminare prevedesse un corrispettivo unitario. [Nella specie, cessione del 100% delle quote di una s.r.l. che gestiva una discoteca e, con separato contratto in pari data, del marchio «Cabiria»].
In mancanza di prova della dichiarazione con cui il debitore, al momento del pagamento, ha indicato il debito da estinguere, i pagamenti si imputano secondo i criteri dell’art. 1193 c.c. ai debiti scaduti; la diversa entità del residuo dovuto per ciascuno dei due contratti dipende allora soltanto dai diversi piani di pagamento rateale.
La clausola del contratto di cessione di quote secondo cui i debiti della società anteriori a una certa data restano a carico del cedente, con facoltà dell’acquirente di trattenere quanto anticipato per pagarli, obbliga il cedente a soddisfarli a prescindere dal fatto che fossero noti o siano emersi dopo la stipula. Se risultano debiti imputabili alla gestione precedente di importo superiore al residuo prezzo richiesto, e il cedente non prova di averli pagati, va accolta l’eccezione di inadempimento del cessionario, senza necessità di accertare l’esatto ammontare dei debiti o il valore della società quando non sono proposte domande riconvenzionali. Spetta al cessionario provare l’imputabilità dei debiti alla gestione precedente: a tal fine non bastano un prospetto allegato a una diffida stragiudiziale o un bilancio che non distingue tra debiti sorti prima e dopo la cessione. [Nella specie, debiti verso lo studio di commercialisti, per una sponsorizzazione e verso l’INPS per circa € 80.000, a fronte di un residuo prezzo di € 6.500].
Ai fini dell’inadempimento del cedente non rilevano il prezzo, anche irrisorio, al quale egli aveva poco prima acquistato da terzi parte delle quote, che può dipendere dalla particolare natura dei loro rapporti, la temporanea chiusura del locale gestito dalla società, che non lo rende di per sé privo di avviamento, né la presenza di debiti nel bilancio successivo, che non significa insolvenza della società.
La legittimazione all’azione di nullità del marchio per anteriorità invalidanti spetta, ai sensi dell’art. 122, co. 2, c.p.i., soltanto ai titolari dei diritti anteriori, e il cessionario che deduca la nullità del marchio per far valere quella del contratto di cessione non ha interesse ad agire se nessuno ha mai rivendicato anteriorità. L’eventuale preuso del segno da parte di terzi non rende nullo il marchio, ma consente al preutente di continuare a usarlo ai sensi dell’art. 12 c.p.i. Anche un marchio meramente denominativo può avere capacità distintiva, che non è esclusa dalla coincidenza con il titolo di un noto film muto: il nome «Cabiria» per una discoteca ha anzi un valore distintivo pregnante, non avendo alcuna attinenza con l’attività esercitata.
L’inadempimento del cedente del marchio per averne continuato l’uso non può desumersi dalla sola esistenza di società a lui riconducibili che contengono il medesimo nome nella denominazione sociale, senza allegare quale attività in concreto esse abbiano esercitato.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è tardiva l’eccezione di compensazione sollevata per la prima volta con la memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.; il controcredito potrà comunque essere fatto valere in sede esecutiva.
La giurisprudenza ha affermato che la previsione del c.d. "importo massimo garantito" di cui all'art. 1938 c.c., il quale costituisce il limite invalicabile oltre il quale il garante non può reputarsi obbligato, dovrebbe operare in presenza di qualsivoglia garanzia, sia essa tipica o atipica.
Tale limite dovrebbe dunque applicarsi anche alle clausole le quali, nella prassi mercantile, sono conosciute come "clausole di garanzia", ovvero "business warranties", che si sostanziano in una forma atipica di garanzia riconducibile al genus del "patto di manleva". Mediante tali pattuizioni, inserite molto spesso nell'ambito di contratti di compravendita di quote societarie, un soggetto manleva l'acquirente dalle conseguenze dannose patrimoniali derivanti da un dato evento (futuro e incerto) che potrebbe colpire la società.
Tali clausole negoziali si prestano dunque ad essere oggetto di una qualificazione giuridica negativa (sub specie juris di nullità) qualora siano prive della previsione di un "tetto massimo", ossia non enuncino alcun obiettivo criterio atto a determinare la conoscibilità "ex ante", da parte del debitore, del rischio finanziario assunto.
Nel caso due distinti atti di cessione delle medesime quote, in progressione temporale, è valida la previsione contrattuale con la quale il cedente (della seconda cessione, nonché acquirente della prima cessione) prevede che i cessionari non subentrano nella garanzia per le sopravvenienze passive già prestata dal proprio dante causa e che la garanzia prestata nello stesso atto è del tutto autonoma e indipendente da quella ricevuta in sede di primo acquisto, benché relativa alle eventuali sopravvenienze passive della gestione precedente al primo atto di cessione quota (cui parte cedente non ha ovviamente preso parte).
La giurisprudenza ha affermato che la previsione del c.d. "importo massimo garantito" di cui all'art. 1938 c.c., il quale costituisce il limite invalicabile oltre il quale il garante non può reputarsi obbligato, dovrebbe operare in presenza di qualsivoglia garanzia, sia essa tipica o atipica.
Tale limite dovrebbe dunque applicarsi anche alle clausole le quali, nella prassi mercantile, sono conosciute come "clausole di garanzia", ovvero "business warranties", che si sostanziano in una forma atipica di garanzia riconducibile al genus del "patto di manleva". Mediante tali pattuizioni, inserite molto spesso nell'ambito di contratti di compravendita di quote societarie, un soggetto manleva l'acquirente dalle conseguenze dannose patrimoniali derivanti da un dato evento (futuro e incerto) che potrebbe colpire la società.
Tali clausole negoziali si prestano dunque ad essere oggetto di una qualificazione giuridica negativa (sub specie juris di nullità) qualora siano prive della previsione di un "tetto massimo", ossia non enuncino alcun obiettivo criterio atto a determinare la conoscibilità "ex ante", da parte del debitore, del rischio finanziario assunto.
Nell’ambito della cessione di quote o di azioni la consistenza patrimoniale della società rileva solo in presenza di una specifica garanzia assunta dal cedente. La cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di persone ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche o alla consistenza dei beni ricompresi nel patrimonio sociale possono rilevare solo se sono state fornite a tal riguardo dal cedente specifiche garanzie contrattuali, anche se non vi è bisogno che esse vengano così espressamente qualificate, essendo sufficiente che il rilascio della garanzia si evinca dal contratto.
Nei contratti di cessione di quote sociali, la garanzia di insussistenza di passività conosciute all’epoca della cessione (cd. clausola di garanzia), costituisce un obbligo in capo al cedente, di pagare eventuali emersioni debitorie aventi origine e causa nella propria gestione della società, benché dette sopravvenienze passive siano emerse a seguito della cessione.
A tal fine, incombe sul cessionario l’onere di provare tanto di non esser stato reso edotto circa le passività prima della cessione quanto di aver adempiuto al soddisfacimento delle ragioni dei creditori delle dette debenze.
La cessione di azioni o quote di una società ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; invero la partecipazione societaria non esprime una contitolarità nella proprietà dei beni sociali o nella titolarità di ragioni di credito verso i debitori sociali, ma si estrinseca nello status di socio, ed è la quota sociale che costituisce oggetto della cessione; da ciò deriva, in linea di massima, che una diversa consistenza dei beni e dei crediti della società non incide sull’oggetto del trasferimento, costituito dalle azioni o quote, ma riguarda soltanto il valore economico di quest’ultime. Tuttavia, le maggiori passività pregresse o le minori attività scoperte dall’acquirente dopo il perfezionamento del contratto di cessione diventano rilevanti anche nell’ambito del sinallagma contrattuale laddove il cedente abbia espressamente assunto una garanzia sul valore economico della partecipazione ceduta.
Nella vendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all’art. 1497 c.c., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto. Pertanto, il diritto del compratore all’indennizzo, fondato su detta clausola, non è soggetto alla prescrizione annuale ex artt. 1495 e 1497 c.c., bensì alla prescrizione ordinaria decennale.
Nel contratto di acquisto di compartecipazioni societarie, qualora il giudice di merito abbia accertato che al negozio siano stati collegati dei patti autonomi di garanzia aventi ad oggetto le passività del patrimonio sociale, c.d. “business warranties”, che non attengono però all’oggetto immediato del negozio, consistente nell’acquisizione della partecipazione sociale, bensì al suo oggetto mediato, rappresentato dalla quota parte del patrimonio sociale che essa rappresenta, tali contratti costituiscono un’autonoma regolamentazione della garanzia e, in caso di inadempimento, deve riconoscersi all’acquirente il diritto a conseguire un indennizzo, e non la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto delle azioni a causa del difetto di qualità della cosa venduta, secondo la disciplina di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c.
La responsabilità dolosa di un amministratore, risultante della valutazione da parte del giudice penale, può essere assunta a fondamento del convincimento del giudice in sede civile, solo nel caso in cui gli accertamenti in fatto contenuti nella sentenza penale siano invocati nel giudizio civile con efficacia di giudicato.
La mancata attivazione di una garanzia costituisce condotta colposa riferibile, in primo luogo, al Presidente del Consiglio di Amministrazione sotto cui il governo sono maturate le condizioni per la sua attivazione, e non attribuibile agli amministratori sotto il cui governo spirò il termine prescrizionale. È dunque addebitabile al Presidente del Consiglio di Amministrazione il fatto che lo stesso, in violazione del dovere di conservazione del patrimonio della società, non abbia convocato il CdA (ai sensi dell’art. 2381 c.c.), al fine di deliberare su tale argomento.
La sospensione della prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti del Presidente del CdA fino alla di lui cessazione della carica (ai sensi dell’art. 2941 c.c.), non ha effetto riguardo agli altri consiglieri, che sono cessati dalla carica in un momento precedente. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1310 comma 2 c.c., il Presidente del CdA, che in qualità di debitore sia stato costretto a pagare, ha regresso contro i consiglieri (condebitori) liberati in conseguenza della prescrizione. Inoltre, per come riconosciuto dalla Suprema Corte, se il condebitore solidale paga al creditore una somma maggiore rispetto a quella dovuta, ha diritto di regresso – ex art. 1299 comma 1 c.c. – anche se non ha corrisposto il pagamento dell’intero debito, in quanto anche in questo caso ha subito un depauperamento del proprio patrimonio oltre il dovuto, con corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.
L’aver fatto affidamento e l’aver riposto piena fiducia verso il Presidente del CdA, non vale ad escludere profili di responsabilità per colpa in capo ai consiglieri, che hanno abdicato ad una competenza di esclusiva spettanza del CdA. Parimenti a nulla rileva il fatto che i consiglieri si dichiarino estranei alle attività poste in essere al di fuori delle sedute del CdA e alle contestate modalità di attuazione dell’operazione, adducendo che, secondo le assicurazioni fornite, l’operazione sarebbe stata posta in essere, previe le necessarie verifiche e l’adozione delle più opportune garanzie. L’illegittimità della delega comporta che i consiglieri debbano rispondere come di fatto proprio delle condotte che non avrebbero dovuto delegare e che sono state connotate da negligenza.
Poiché nella vendita di quote o azioni l'oggetto immediato del contratto è la partecipazione sociale, qualora le parti non abbiano espressamente previsto specifiche clausole di garanzia, non possono trovare applicazione le garanzie dovute dal venditore ex art. 1490 c.c. in riferimento al valore del patrimonio sociale in quanto, da un lato, (altro…)
Nella compravendita di quote sociali, la garanzia convenzionale prestata da un terzo in favore degli acquirenti e avente ad oggetto l'assenza di passività ulteriori rispetto a quelle dedotte nel contratto di cessione può essere validamente invocata solo se gli acquirenti dimostrano l'effettivo danno subìto. A tal fine non è sufficiente la semplice emersione di una passività non dichiarata, ma è necessario provare l'esborso degli acquirenti per far fronte alle passività sottaciute nel contratto.
Per l'accertamento di passività sociali ulteriori a quelle risultanti dalla situazione patrimoniale allegata al contratto di cessione di quote sociali è richiesta la prova sulla circostanza che le passività contestate siano effettivamente diverse e ulteriori rispetto a quelle risultanti dalle scritture contabili sulla base delle quali si è perfezionato l'accordo.
Nei rapporti tra cedente e cessionario di quota, l'individuazione della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte è un problema di ermeneutica contrattuale, avendo il legislatore lasciato all'autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna di tali obbligazioni. (altro…)