Nell’azione rappresentativa promossa ai sensi degli artt. 140-ter ss. cod. cons., l’interesse ad agire per l’accertamento della vessatorietà di clausole contrattuali e per l’adozione di misure inibitorie e ripristinatorie non viene meno per il fatto che il professionista abbia eliminato le clausole dai contratti né per il fatto che l’autorità garante della concorrenza e del mercato ne abbia già accertato il carattere vessatorio, perché l’azione può essere promossa anche quando le violazioni sono cessate, l’eliminazione delle clausole non esclude la loro applicazione nei rapporti non ancora esauriti né ristabilisce un corretto quadro informativo dei consumatori, e il provvedimento amministrativo, non ancora definitivo e accompagnato da misure di pubblicità limitate, non preclude un accertamento giurisdizionale di portata più ampia, che comprende l’inibizione dell’uso della clausola e l’informazione dei consumatori sul diritto alla restituzione di quanto pagato [associazione di consumatori contro una società di autonoleggio, per le clausole che addebitavano un importo fisso per la gestione delle sanzioni amministrative irrogate durante il noleggio, una penale per la restituzione del veicolo senza il pieno di carburante e la decadenza dalle coperture assicurative e dalle limitazioni di responsabilità in caso di violazione degli obblighi contrattuali].
Non è manifestamente infondata, ai fini dell’ammissibilità dell’azione rappresentativa, la domanda volta a far accertare il carattere vessatorio della clausola che addebita al consumatore un importo fisso, oltre a una maggiorazione del costo medio del carburante, in caso di restituzione del veicolo senza il pieno, perché la proporzionalità della penale rispetto al pregiudizio del professionista non può essere affermata sulla base di una sommaria presunzione dei costi di gestione del rifornimento e del lucro cessante, senza considerare la disparità rispetto all’opzione di pieno prepagato, che non prevede costi aggiuntivi.
Non è manifestamente infondata la domanda relativa alla clausola che esclude l’operatività dei prodotti assicurativi e delle limitazioni di responsabilità del cliente in ogni caso di violazione degli obblighi derivanti dal contratto di noleggio, perché tale clausola non si limita a riprodurre l’art. 1229 c.c., dal momento che opera in generale per qualsiasi inadempimento, riguarda anche l’assicurazione per la responsabilità civile, estranea all’ambito di applicazione di quella norma, e introduce un’ipotesi di nullità non prevista dalla legge.
Quando, in sede di reclamo, sia accertata l’ammissibilità dell’azione rappresentativa, gli atti vanno trasmessi al tribunale per la prosecuzione della causa ai sensi dell’art. 840-ter, comma 7, c.p.c., e non si provvede sulle spese né sulla richiesta di restituzione delle spese di lite, attesa la tassatività dei casi di regolazione previsti dal comma 8 della stessa norma.
La risoluzione per grave inadempimento del socio del contratto di prenotazione dell’alloggio di una cooperativa edilizia, qualificabile come contratto preliminare con consegna anticipata del bene, obbliga il socio a rilasciare l’alloggio e a corrispondere un’indennità di occupazione per il periodo di godimento, e obbliga la cooperativa a restituire le somme ricevute in conto prezzo, con compensazione impropria tra le reciproche pretese restitutorie [socia immessa nel godimento dell’alloggio che non aveva pagato parte del prezzo e le rate del mutuo accollato].
È nulla perché vessatoria la clausola del contratto di prenotazione che subordina la restituzione al socio delle somme versate alla prenotazione dell’alloggio da parte di un altro socio e all’approvazione del bilancio, in quanto impedisce al socio, che nel rapporto mutualistico va qualificato consumatore, di compensare il credito restitutorio derivante dalla risoluzione con il controcredito della cooperativa nascente dalla medesima causa, e la sua invocazione integra un’eccezione in senso stretto, inammissibile se proposta tardivamente.
Le difformità di finiture secondarie delle parti comuni non giustificano l’inadempimento del socio all’obbligo di pagamento del prezzo dell’alloggio, e la dichiarazione di conformità resa dal socio nel verbale di consegna ha natura di confessione stragiudiziale.
La mancata intimazione al socio moroso di rimuovere la causa di esclusione, prevista dallo statuto, determina l’invalidità della deliberazione di esclusione, e le precedenti messe in mora non la sostituiscono quando non contengano la minaccia dell’esclusione, sicché la decisione sull’impugnazione va sospesa se penda una querela di falso sull’avviso di ricevimento dell’intimazione.
Le domande riconvenzionali della cooperativa di risoluzione del contratto di prenotazione, rilascio e indennità di occupazione sono attratte nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa investita dell’impugnazione della deliberazione di esclusione, perché le pretese contrapposte traggono origine dal medesimo inadempimento del socio.
Il termine per impugnare la deliberazione di esclusione del socio di cooperativa è soggetto alla sospensione feriale, perché l’azione giudiziale costituisce l’unico strumento di tutela del socio.
È inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. con cui il fideiussore, al quale sia stato notificato l’atto di precetto, chiede la sospensione dell’efficacia della garanzia per la nullità delle clausole conformi allo schema dell’associazione bancaria o per la loro vessatorietà, perché le doglianze idonee a paralizzare il titolo esecutivo vanno proposte con l’opposizione a precetto ai sensi dell’art. 615 c.p.c. davanti al giudice competente per territorio e per materia, nell’ambito della quale può essere chiesta la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo per gravi motivi [fideiussione prestata a garanzia di un mutuo ipotecario, con credito ceduto dalla banca mutuante a una società di gestione di attivi].
Il provvedimento d’urgenza previsto dall’art. 700 c.p.c. è uno strumento cautelare residuale e atipico, utilizzabile soltanto quando non vi sia altro strumento tipico per assicurare l’effettività della tutela del diritto nelle more del giudizio di merito.
In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 TUB, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.
Non può essere esteso il perimetro oggettivo dell’accertamento dell'intesa restrittiva della concorrenza effettuato da Banca d'Italia (Provv. 55/2005) al contratto autonomo di garanzia, avendo l'Autorità di vigilanza accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e ciò in quanto il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag) ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale contrariamente dal contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui ed essendo diversa la causa concreta del contratto autonomo, che è quella di trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, dalla fideiussione, nella quale ricorrendo solamente l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale
A prescindere dal nomen iuris dato dalle parti, le clausole contrattuali con le quali è previsto che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all’Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutele per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” e che“nessuna eccezione può essere apposta dal fideiussore riguardo al momento in cui l’Azienda di credito esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con debitore” qualificano il contratto quale autonomo di garanzia per cui il debitore non può avvantaggiarsi di un provvedimento amministrativo che ha riguardato esclusivamente i moduli utilizzati per le fideiussioni omnibus nel settore bancario e non anche per garanzie di diversa natura
Nel caso del contratto autonomo di garanzia, la mancata prova della trasmissione degli estratti conto a mezzo di raccomandata alla società e ai garanti non rileva ai fini della esigibilità del credito essendo irrilevante tale trasmissione ai fini della contestazione del debito laddove provato documentalmente dalla banca.
Il garante del debito principale non è tenuto al pagamento delle somme ingiunte dalla banca che non depositi il contratto dal quale si evincano le clausole applicabili al rapporto, non essendo sufficiente l’estratto delle scritture contabili certificato ex art. 50 TUB e ciò anche in presenza di un contratto autonomo di garanzia in quanto l’autonomia che caratterizza il rapporto tra garante e creditore beneficiario non può spingersi fino a realizzare un risultato vietato dall’ordinamento. Infatti, carattere fondamentale del contratto autonomo, che vale a distinguerlo dalla fideiussione, è soltanto l’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, consistente nel fatto che il garante non può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, fatta salva la facoltà di eccepire l’avvenuto soddisfacimento del creditore ovvero la mancanza di causa in quanto l’obbligazione principale non è sorta o è nulla, come nel caso di assenza del contratto bancario redatto in forma scritta
In difetto di una specifica domanda di indebito oggettivo (cfr. Cass. 188/2022) alla banca non può essere riconosciuta alcuna somma nemmeno a titolo di restituzione di quanto eventualmente erogato in forza del contratto nullo.
Poiché il provvedimento di Banca d'Italia del 2005 ha accertato la sussistenza di un'intessa anticoncorrenziale con riferimento alla fattispecie della fideiussione c.d. omnibus, non è possibile invocare la natura di prova privilegiata di tale decisione da parte di coloro che abbiano sottoscritto fideiussioni c.d. specifiche, pur se riproducenti lo schema ABI, e pertanto far valere la nullità di queste ultime, qualificate come contratti "a valle".
Ai fini dell'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale in materia bancaria non è infatti sufficiente l’allegazione di moduli contenenti le clausole censurate, predisposte da vari istituti di credito al fine dell’assolvimento della prova dell’illiceità dell’intesa “a monte”, in quanto la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali, né costituisce elemento dirimente per accertare l’accordo illecito tra gli istituti di credito
L'apposizione di una clausola "floor" in un contratto di mutuo non viola automaticamente i doveri di correttezza e trasparenza in materia consumeristica nei rapporti con i clienti laddove la clausola sia assolutamente comprensibile e sia stata esplicitamente stipulata da una società di capitali.
Più in generale, infatti, il giudizio di "immeritevolezza" di un contratto ai sensi dell'art. 1322, II comma, c.c. non può essere formulato in astratto ed ex ante, limitandosi a considerare il solo contenuto oggettivo dei patti contrattuali, ma va compiuto in concreto ed ex post, ricercando lo scopo pratico perseguito dalle parti o il risultato avuto di mira dalle parti con la conclusione del contratto, e tale risultato dovrà dirsi immeritevole solo quando sia contrario alla coscienza civile, all'economia, al buon costume o all'ordine pubblico.
Qualora, in virtù di un contratto di cessione di partecipazioni sociali, la parte alienante abbia espressamente assunto nei confronti dell’acquirente una specifica obbligazione di “indennizzo” per il caso in cui fossero emerse nel patrimonio della società le cui quote sono state cedute passività ulteriori rispetto a quelle considerate in sede di trattative, la stessa (altro…)
Anche nelle società a responsabilità limitata, il curatore subentra nella legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, per l’assorbente considerazione, a tacere di ogni più pregante argomento, che il nuovo testo dell’art. 146 l. fall. - come sostituito dall’art. 130 d.lg n. 5 del 2006 - , prevede (altro…)
L'esercizio del potere di diminuire equitativamente la penale si fonda sul presupposto che il giudicante debba valutare, nel caso concreto, se la quantificazione della clausola penale consenta di mantenere l'equilibrio contrattuale, rispettando l'interesse del (altro…)
Un contratto è qualificabile "per adesione" secondo il disposto dell'art. 1341 c.c. – e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cd. vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto da parte dell’oblato – solo quando sia destinato a regolare (altro…)
La competenza cautelare del giudice già investito della causa di merito ha natura funzionale, sicché la disciplina dell'art. 669 quater c.p.c. non può in nessun modo essere derogata. Il tenore letterale dell'art. 669 quater non lascia infatti spazio a dubbi sul punto, laddove prevede espressamente, al primo comma (altro…)