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Sentenze con tag: competenza cautelare

Tribunale di Milano, 24 Ottobre 2026
Inapplicabilità della translatio iudicis in ipotesi di procedimento cautelare ante causam
In caso di eccezione di incompetenza non opposta sollevata tempestivamente nel corso di un procedimento cautelare ante causam, il Tribunale,...

In caso di eccezione di incompetenza non opposta sollevata tempestivamente nel corso di un procedimento cautelare ante causam, il Tribunale, secondo il dettato dell'art. 669 septies c.p.c., prima locuzione, provvede con ordinanza e statuisce sulle spese anche nel caso in cui la fondatezza dell'eccezione di incompetenza sia riconosciuta dallo stesso ricorrente. Infatti, il tenore letterale di tale ultima disposizione appare incompatibile rispetto alla applicazione analogica nei procedimenti cautelari della c.d. translatio iudicis, disciplinata dall’art. 38, comma 2, c.p.c. prescrizione quest’ultima che, a sua volta, sembra limitare il meccanismo della riassunzione ai soli giudizi di merito, utilizzando la locuzione “causa”.

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12/12/2025
Data sentenza: 24/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alima Zana
Registro : RG – 35902 –  2024
Tribunale di Venezia, 24 Ottobre 2026, n. 307/2025
Principi in tema di delibera di trasformazione omogenea progressiva da società di persone a società di capitali
La mancata previsione normativa dell’organo assembleare nelle società di persone non comporta che ne sia vietata la costituzione e che...

La mancata previsione normativa dell'organo assembleare nelle società di persone non comporta che ne sia vietata la costituzione e che sia preclusa ai soci, allorquando debbano esprimere il proprio 'consenso' nelle materie di cui agli artt. 2252, 2275, 2301, 2257, comma 2; 2258, comma 2; 2322, co. 2, c.c., la possibilità di riunirsi in assemblea per deliberare appunto, così come richiesto dai detti articoli, all'unanimità ovvero a maggioranza. Tale facoltà rimessa ai soci non è impedita dall’assenza di una normativa ad hoc sulla società di persone sulle modalità di raccolta del consenso (pur contemplandosi il criterio della maggioranza, per teste o quote di interessi o in alternativa il criterio dell’unanimità) e dalla mancata previsione tra gli organi sociali dell’assemblea, chiamata ad esprimere la volontà dei soci. Pertanto, in alternativa alla raccolta separata delle singole manifestazioni di volontà, i soci possono decidere di adottare una delibera formale, sia che il metodo collegiale sia previsto con clausola statutaria, sia che i soci ritengano di adottarlo in via estemporanea. La disciplina applicabile, in via analogica, alla delibera invalida, è da rinvenirsi negli artt. 2377 e ss e non invece nei principi generali sulle patologie dei negozi plurisoggettivi.
In termini generali, deve osservarsi che l’art. 2500 ter cc introduce una deroga rilevante all’art. 2252 cc, posto che consente ai soci di società di persone, salvo che non sia diversamente previsto da disposizione del contratto sociale, di provvedere alla trasformazione con decisione presa a maggioranza, benché la trasformazione rientri nel novero delle decisioni che integrano una indubbia modificazione del contratto sociale. Di detta deroga al principio generale non può che darsi applicazione restrittiva alla sola delibera di trasformazione, non essendo consentito applicarsi il principio maggioritario anche per le modifiche statutarie che certamente non siano necessitate dal tipo societario prescelto. La deroga al principio dell’unanimità dei consensi non può estendersi ad ogni modifica statutaria meramente occasionata dalla trasformazione, in quanto, se è vero che il potere di trasformare la società dà di regola il diritto a riscriverne lo statuto, deve a contrario ritenersi che, quando ad una determinata maggioranza sia stato dato il solo potere di decidere della trasformazione, detto potere non contempli anche quello di modificare le clausole statutarie del vecchio tipo compatibili con il nuovo.
L’iscrizione al Registro delle Imprese della delibera di trasformazione osta alla declaratoria di invalidità di detta delibera, ma non sottrae invece al sindacato giudiziale le eventuali decisioni contestuali, adottate quindi prima dell’efficacia della trasformazione medesima, di modificazione del contratto sociale. E' infatti da escludere che l’iscrizione possa avere efficacia sanante di deliberazioni di modifiche statutarie che non sono rese necessarie dalla trasformazione, ma che sono da questa meramente occasionate, non ricorrendo, infatti, alcuna esigenza di stabilizzazione degli effetti di tali modifiche, ininfluenti sull’organizzazione del nuovo tipo societario, con la conseguenza che esse non possono ritenersi comprese nella nozione di atto di trasformazione in senso stretto che l’art. 2500 bis c.c. contempla.

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20/10/2025
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 307/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Chiara Campagner
Registro : RG – 12833 –  2024
Tribunale di Milano, 20 Maggio 2022
Il diritto di ispezione ex art. 2476 c.c.: ampiezza e limiti, anche processuali
Il diritto di ispezione contabile ex art. 2476 c.c. è esercitabile dal socio non amministratore, sotto il profilo temporale, fino...

Il diritto di ispezione contabile ex art. 2476 c.c. è esercitabile dal socio non amministratore, sotto il profilo temporale, fino a quando venga rivestita la qualità di socio della società. Tale diritto può sempre essere esercitato, nel rispetto dei limiti del principio di buona fede e correttezza, anche solo al fine di valutare l'esercizio del diritto di recesso e, più in generale, per l'esercizio di verifica del regolare svolgimento dell'attività gestoria.

Sotto il profilo processuale, l'eventuale previsione statuaria di una procedura di conciliazione, così come di clausola compromissoria, non osta alla richiesta e alla relativa assunzione di un provvedimento cautelare da parte del giudice ordinario.

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24/08/2023
Data sentenza: 20/05/2022
Registro : RG – 13548 –  2022
Tribunale di Torino, 26 Febbraio 2021
L’eventuale fondatezza dell’eccezione di incompetenza nel merito non paralizza la pronuncia cautelare
Il titolo di competenza a pronunciare provvedimenti cautelari in corso di causa non consiste nella competenza di merito (art. 669-ter...

Il titolo di competenza a pronunciare provvedimenti cautelari in corso di causa non consiste nella competenza di merito (art. 669-ter c.p.c.) ma nell’attuale pendenza della lite davanti al giudice (art. 669-quater c.p.c.). Pertanto, il giudice cautelare, davanti al quale pende la causa, ha il potere di pronunciare su istanze cautelari, anche se competente a decidere nel merito sia altro giudice ordinario oppure l’arbitro. Un’eventuale eccezione di incompetenza, ancorché ritenuta fondata, non può paralizzare la pronuncia cautelare, dato che la sua ratio consiste nel fornire una risposta urgente a un pericolo di danno imminente.

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21/07/2022
Data sentenza: 26/02/2021
Registro : RG – 22998 –  2020
Tribunale di Roma, 24 Ottobre 2026
Cessione di ramo d’azienda estranea alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa
La controversia avente ad oggetto una cessione di ramo di azienda esula dalle materie di competenza della sezione specializzata in...

La controversia avente ad oggetto una cessione di ramo di azienda esula dalle materie di competenza della sezione specializzata in materia di impresa previste dal D.Lgs 168/2003, come modificato dal D.L. 1/2012, convertito con modificazioni nella L. 27/2012. Per tale controversia manca quindi la competenza territoriale in ambito distrettuale propria della sezione specializzata, e la competenza per territorio si determina secondo i criteri ordinari degli artt. 19 e 20 c.p.c.

Nel procedimento cautelare ante causam la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito ai sensi dell’art. 669 ter c.p.c., e il giudice deve esaminare anche d’ufficio la propria competenza, a prescindere dalla natura derogabile o inderogabile dell’incompetenza, perché il regime delle preclusioni stabilito dall’art. 38 c.p.c. si applica esclusivamente al giudizio a cognizione piena. La competenza cautelare è funzionalmente collegata a quella sul merito ed è scrutinabile d’ufficio limitatamente al giudizio cautelare, senza incidenza sul successivo giudizio di merito; in ogni caso l’art. 38, 3° comma, c.p.c. consente il rilievo d’ufficio dell’incompetenza territoriale inderogabile prevista dall’art. 28 c.p.c., che comprende i procedimenti cautelari.

Nel procedimento cautelare e d’urgenza, connotato per sua natura dalla necessaria rapidità della decisione, il giudice può dichiarare l’incompetenza territoriale rilevata d’ufficio senza sottoporre previamente la questione alle parti con l’assegnazione dei termini previsti dall’art. 101, 2° comma, c.p.c.

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20/04/2022
Data sentenza: 24/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Francesco Remo Scerrato
Registro : RG – 79598 –  2016
Tribunale di Palermo, 24 Aprile 2019
Questioni in tema di sospensione di delibera self-executing e di delibera introduttiva di clausola compromissoria
L’art. 2378, co. 3, c.c., nel disciplinare il procedimento cautelare diretto ad ottenere la “sospensione dell’esecuzione della deliberazione”, non fa...

L’art. 2378, co. 3, c.c., nel disciplinare il procedimento cautelare diretto ad ottenere la “sospensione dell'esecuzione della deliberazione”, non fa riferimento a quelle sole ipotesi in cui la delibera necessita di una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, bensì ad una più ampia nozione di “efficacia” della deliberazione, rispetto alla quale l’esecuzione è un momento puramente eventuale. Alla luce di ciò, anche le delibere tecnicamente prive di esecuzione, cioè idonee a produrre effetti giuridici anche in assenza di una specifica attività esecutiva, possono essere sospese ex art. 2378, co. 3, c.c.

Il combinato disposto dell’art. 669-quater c.p.c. (“quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.”) e dell’art. 35, co. 5, d.lgs.5/2003 (“la devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile”) impone di radicare la competenza sull’istanza cautelare ex art. 2378, co. 3, c.p.c. dinanzi al Tribunale investito della causa di merito, fino a quando lo stesso non si spogli della competenza ritenendo fondata l’eccezione di compromesso.

È nulla, in quanto avente oggetto illecito, la delibera assembleare con la quale si introduce nello statuto di una società una clausola compromissoria che attribuisca il potere di nomina degli arbitri a professionisti che, pur non rivestendo alcun ruolo all’interno della società, non forniscano le dovute garanzie di terzietà (in quanto tale delibera si pone in contrasto con l’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 il quale sancisce che “la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”).

È allo stesso modo viziata da nullità per illiceità dell’oggetto la delibera con la quale vengono introdotte delle cause di esclusione del socio che non sono riconducibili a ipotesi di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto sociale, ma che si risolvono in inammissibili limitazioni del diritto dei soci di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti nei confronti della società.

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29/03/2022
Data sentenza: 24/04/2019
Registro : RG – 5160 –  2019
Tribunale di Torino, 22 Aprile 2021
Evidenza
Giurisdizione cautelare suppletiva del giudice ordinario in presenza di clausola compromissoria statutaria ed onere di instaurazione del procedimento arbitrale
In presenza di una clausola compromissoria statutaria, la sospensione cautelare della delibera impugnata può essere richiesta al Tribunale, secondo le...

In presenza di una clausola compromissoria statutaria, la sospensione cautelare della delibera impugnata può essere richiesta al Tribunale, secondo le norme ordinarie, con ruolo vicario e suppletivo, tutte le volte in cui, in concreto, gli arbitri non abbiano la possibilità di intervenire efficacemente con l’esercizio del potere cautelare, loro conferito dall'art. 35 del D.Lgs 5/2003, ad esempio a causa dei tempi tecnici di costituzione dell'organo.

La sussistenza della giurisdizione cautelare del Tribunale ordinario, in presenza di clausola compromissoria statutaria, pur avente ruolo vicario e suppletivo, è volta a garantire agli interessati la piena e concreta fruizione del diritto di agire in giudizio ex art. 24 della Costituzione (norma di cui l’effettività della tutela cautelare costituisce componente essenziale ed immanente al fine di evitare che la durata del processo si risolva in un danno della parte che ha ragione).

Il Tribunale è privo di giurisdizione, anche ai fini dell'emissione di un provvedimento cautelare, laddove l'istante non abbia attivato il procedimento arbitrale previsto dallo Statuto della società; in tal caso, il vuoto di tutela in punto di sospensione degli effetti della delibera impugnata si verifica per fatto riconducibile alla parte stessa.

Allorché la competenza in punto di nullità/annullamento della delibera assembleare impugnata rientri nella competenza arbitrale, l’intervento del Tribunale si giustifica solo in funzione suppletiva per il tempo necessario alla costituzione e operatività dell’organo arbitrale.

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04/11/2021
Data sentenza: 22/04/2021
Registro : RG – 351 –  2021
Tribunale di Torino, 9 Giugno 2017
Evidenza
Competenza per la violazione di diritti della P.I.: il forum commissi delicti deve essere riferito al luogo di realizzazione della condotta e non alla verificazione del danno
L’eccezione di incompetenza per territorio, quando la causa petendi consista nella violazione di diritti di proprietà intellettuale, deve essere decisa...

L’eccezione di incompetenza per territorio, quando la causa petendi consista nella violazione di diritti di proprietà intellettuale, deve essere decisa in applicazione dell’art. 120 Cpi, che costituisce norma speciale rispetto al genus degli artt. 18 e ss. Cpc. Il criterio di cui all'art. 120 comma 6 c.p.i., che attribuisce rilievo al luogo in cui “i fatti sono stati commessi”, deve essere riferito alla (altro…)

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27/10/2017
Data sentenza: 09/06/2017
Registro : RG – 9184 –  2017
Tribunale di Milano, 22 Gennaio 2015
Concorrenza sleale e funzione della pubblicazione della decisione
In tema di concorrenza sleale, è onere di chi invoca tutela ex art. 2598 n. 1 c. c. indicare le...

In tema di concorrenza sleale, è onere di chi invoca tutela ex art. 2598 n. 1 c. c. indicare le peculiari soluzione formali che avrebbe acquistato capacità distintiva sul mercato, distaccandosi (altro…)

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19/02/2017
Data sentenza: 22/01/2015
Registro : RG – 66962 –  2014
Tribunale di Milano, 17 Ottobre 2016
Importazioni parallele: non c’è esaurimento in caso di frazionamento del diritto di marchio
Nella individuazione del giudice competente a decidere in sede cautelare sulla violazione di diritti di marchio, il criterio del forum...

Nella individuazione del giudice competente a decidere in sede cautelare sulla violazione di diritti di marchio, il criterio del forum commissi delicti si applica non solo con riguardo al luogo di consumazione del fatto illecito, ma anche (altro…)

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03/02/2017
Data sentenza: 17/10/2016
Registro : RG – 45781 –  2016
Tribunale di Milano, 10 Marzo 2016
Evidenza
Competenza funzionale del giudice investito del merito a pronunciarsi sulla domanda cautelare
La competenza cautelare del giudice già investito della causa di merito ha natura sostanzialmente funzionale, sicché la disciplina dell’art. 669 quater...

La competenza cautelare del giudice già investito della causa di merito ha natura sostanzialmente funzionale, sicché la disciplina dell’art. 669 quater c.p.c. non può essere in alcun modo derogata, a prescindere dal fatto che egli sia o meno competente a decidere la controversia a cognizione ordinaria e anche nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

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04/11/2016
Data sentenza: 10/03/2016
Registro : RG – 8767 –  2016
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