L’art. 2467, comma 1, c.c. detta due regole distinte: la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci rispetto al soddisfacimento degli altri creditori e l’obbligo dei soci di restituire i rimborsi ottenuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento della società. L’azione restitutoria, pur costituendo applicazione della regola di postergazione, opera esclusivamente in caso di fallimento e non rientra tra le azioni già presenti nel patrimonio della società fallita, sicché la legittimazione a esperirla spetta solo al curatore in rappresentanza della massa dei creditori; per essa sussiste la competenza funzionale del tribunale che ha dichiarato il fallimento ed è esclusa quella delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Non integra mutatio libelli, né conduce a una pronuncia ultra petita, la domanda di restituzione dei rimborsi del finanziamento soci [eseguiti in violazione della postergazione] precisata con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., quando i fatti posti a suo fondamento erano già stati dedotti nell’atto di citazione e le conclusioni comprendevano la diversa somma da determinarsi in corso di causa.
L’eccezione di prescrizione è tardiva se sollevata con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. anziché con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, come richiede l’art. 167, comma 2, c.p.c.
La domanda risarcitoria proposta nei confronti di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa è inammissibile ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall. – applicabili alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con i previsti adattamenti, in virtù del richiamo contenuto all’art. 201 l.fall. –, che riservano la trattazione delle controversie in materia di accertamento dei crediti concorsuali al procedimento di verificazione dello stato passivo nell’ambito della procedura concorsuale, precludendone la cognizione al giudice ordinario (nel caso di specie una società consortile aveva proposto dinnanzi alle Sezioni specializzate del Tribunale un'azione risarcitoria nei confronti di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa).
In forza dell’art. 2943, quarto comma, c.c., per avere efficacia interruttiva della prescrizione un atto deve contenere, dal lato soggettivo, la chiara indicazione del soggetto obbligato e, dal lato oggettivo, (altro…)