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Sentenze con tag: concorrenza sleale interferente

Tribunale di Bologna, 13 Settembre 2026
Concorrenza sleale pura e interferente: competenza della sezione specializzata e onere di allegazione dei segreti ex artt. 98 e 99 c.p.i.
L’ art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, che definisce l’ambito di competenza della Sezione Specializzata in materia d’Impresa, statuisce che...

L’ art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, che definisce l’ambito di competenza della Sezione Specializzata in materia d’Impresa, statuisce che la stessa è competente a decidere delle «controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni», a norma del quale «sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168: a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale […]». Nell’intento di meglio delineare la portata di questa previsione, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che esulano dalla competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa le domande fondate su atti di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti di esclusiva non è, in tutto o in parte, elemento costitutivo dell’illecito concorrenziale, affermando che «in base all'art. 134, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd. "codice della proprietà industriale"), rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 168 del 2003, le domande di repressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni che si fondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale cd. "interferente"), avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell'attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza. Di converso, esulano dalla competenza delle sezioni specializzate le domande fondate su atti di concorrenza sleale cd. "pura", in cui la lesione dei diritti di esclusiva non sia elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale».

Le controversie in materia di concorrenza sleale relative ad «informazioni riservate» in ambito aziendale sono di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa se le informazioni sono caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione di cui all'art. 98 d.lgs. n. 30 del 2005, mentre sono di competenza del tribunale ordinario se le informazioni sono prive di tali requisiti e, alla luce della prospettazione delle parti, non sia ravvisabile un'interferenza, neppure indiretta, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale.

Chi agisce in giudizio invocando gli artt. 98 e 99 c.p.i., onde instaurare la controversia dinnanzi alla sezione specializzata in materia d’impresa, ha l’onere di allegare e provare tutti i presupposti richiesti dalla norma e, inoltre, di indicare e descrivere dettagliatamente le informazioni segrete per le quali chiede tutela; ciò, al fine di consentire, da un lato, all'organo giudicante di valutare in concreto la sussistenza dei requisiti di tutela nelle informazioni asseritamente sottratte nonché la loro effettiva sottrazione e, dall’altro, al convenuto di difendersi nel merito su entrambi i punti, ad esempio dimostrando che le specifiche informazioni della cui sottrazione lo si accusa erano agevolmente accessibili o si trovavano nella sua legittima disponibilità. Sempre in punto di onere probatorio, infatti, la giurisprudenza di merito afferma che «per potersi sottoporre all’accertamento delle sezioni specializzate una fattispecie di pretesa concorrenza sleale interferente, non basta lamentare la generica violazione di segreti industriali da parte del personale stornato. È, infatti, necessario circostanziare tale violazione, già nell’atto di citazione, in modo sufficiente ad escludere che la stessa sia stata prospettata al solo fine strumentale di instaurare la causa innanzi ad un giudice incompetente».

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11/09/2026
Data sentenza: 13/09/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Registro : RG – 20369 –  2019
Tribunale di Bologna, 13 Settembre 2026, n. 3100/2024
Precisazioni in tema di concorrenza sleale, sottrazione di clientela, informazioni commerciali ex art. 98-99 c.p.i. e storno del dipendente
La sottrazione della clientela è illecita ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. quando avviene con mezzi contrari alla correttezza...

La sottrazione della clientela è illecita ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. quando avviene con mezzi contrari alla correttezza professionale. Il tentativo del concorrente di sviare l’altrui clientela non è di per sé illegittimo, rientrando nel normale gioco della concorrenza, ma lo diventa se avviene sfruttando mezzi contrari alla correttezza professionale, cioè mezzi subdoli e ingiusti, adottati al fine di accaparrarsi l’altrui clientela, con atteggiamenti o condotte contrarie alla professionalità e ancor prima alla buona fede e lealtà che deve contraddistinguere i reciproci rapporti.

Ai fini della configurazione di un comportamento illecito di storno del dipendente ex art. 2598, n.3, c.c., è necessario che si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo e che, arricchendo la conoscenza del concorrente, siano capaci di fornirgli un vantaggio competitivo, che trascenda la capacità e le esperienze dal lavoratore acquisito.

Ai fini della qualificazione delle informazioni quali segrete o riservate ai sensi dell’art. 98 c.p.i., l’attrice deve indicare analiticamente, a titolo esemplificativo, la tipologia e la natura delle informazioni, i soggetti ai quali era consentito l’accesso, la loro mansione, le modalità di conservazione della password, il numero di altri soggetti a conoscenza della password. Al contrario, le modalità di accesso a sistemi informativi con user id e password sono del tutto ordinarie e non denotano quel quid pluris di segretezza proprio dei segreti industriali ex 98-99 c.p.i.

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19/04/2026
Data sentenza: 13/09/2026
Numero: 3100/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Registro : RG – 19885 –  2019
Tribunale di Bologna, 13 Settembre 2026
Competenza delle Sezioni Specializzate in materia di concorrenza sleale
Laddove sia dedotta la sola violazione della disciplina in materia di concorrenza sleale – per imitazione servile, per copia “a...

Laddove sia dedotta la sola violazione della disciplina in materia di concorrenza sleale - per imitazione servile, per copia “a ricalco”, per agganciamento e appropriazione di pregi - e non vi sia interferenza con diritti di proprietà industriale, nemmeno con un marchio di fatto, la competenza appartiene al Tribunale ordinario e non alle Sezioni Specializzate ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003.

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16/02/2026
Data sentenza: 13/09/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Vittorio Serra
Registro : RG – 11375 –  2023
Tribunale di Venezia, 12 Febbraio 2024
Concorrenza sleale interferente: adeguatezza delle misure di protezione e requisiti dell’illecito sviamento di clientela
Il fumus della descrizione va apprezzato in relazione al diritto processuale alla prova ed è sicuramente affievolito rispetto al fumus...

Il fumus della descrizione va apprezzato in relazione al diritto processuale alla prova ed è sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella sussistenza di un ragionevole sospetto di violazione.

Le misure di protezione richieste dall'art. 98, lett. c), c.p.i, devono assolvere al duplice scopo di impedire che coloro che le detengono (ad esempio dipendenti e collaboratori) le portino a conoscenza di terzi e che i terzi possano accedervi direttamente. A tal fine, l’imprenditore deve intervenire su più livelli, adottando misure che possono ricondursi a tre categorie: le misure di carattere fisico (quali l’utilizzo di archivi cartacei protetti da chiavi e accessibili solo ad alcuni dei dipendenti), le misure di carattere tecnologico (quali l’utilizzo di sistemi che rendano accessibili le informazioni solo a particolari soggetti, mediante l’utilizzo di accorgimenti tecnici) e le misure di carattere organizzativo (quali ad esempio circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza o accordi di segretezza che consentano di rendere manifesta la volontà del titolare delle informazioni di mantenerle segrete). L’idoneità delle misure adottate deve essere valutata caso per caso, considerando vari fattori, tra i quali rilevano le dimensioni dell’impresa, la natura dell’informazione, il numero di soggetti che vi abbiano accesso e la tipologia di accesso previsto all’informazione stessa. Le misure di protezione devono essere oggettivamente idonee a prevenire il compimento di atti illeciti non solo da parte di soggetti terzi, ma anche da parte di coloro che, per la funzione svolta, abbiano acceso ai dati di cui si lamenta la sottrazione. È inoltre fondamentale provare che il dipendente sia stato adeguatamente informato sulla segretezza dei dati ed abbia assunto l’obbligo di non divulgarli a terzi, e l’accettazione di tale obbligo deve essere tanto più specifica e consapevole quanto più alto è il livello di accesso, da parte del dipendente interessato, delle informazioni di cui si lamenta la sottrazione.

L'uso di dati personali non è soggetto all'obbligo di informazione ed alla previa acquisizione del consenso del titolare quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo; in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa. Il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario non è soggetto all'obbligo di informazione ed alla previa acquisizione del consenso purché i dati siano inerenti al campo degli affari e delle controversie giudiziarie che ne scrimina la raccolta, non siano utilizzati per finalità estranee a quelle di giustizia in ragione delle quali ne é avvenuta l'acquisizione e sussista il provvedimento autorizzatorio.

Per apprezzare, nel caso concreto, i requisiti della fattispecie di cui all'art. 2598 n.3 c.c. e ritenere illecito lo sviamento di clientela occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria). È, quindi, evidente che non sia sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso a un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori.

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15/02/2026
Data sentenza: 12/02/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lisa Torresan
Registro : RG – 5616 –  2024
Tribunale di Milano, 13 Settembre 2026
Concorrenza sleale per imitazione servile: limiti e differenze rispetto all’imitazione contraria alla correttezza professionale
In tema di concorrenza sleale, l’imitazione servile di prodotti altrui è illecita ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c. solo...

In tema di concorrenza sleale, l'imitazione servile di prodotti altrui è illecita ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c. solo in dipendenza della sua idoneità a creare confusione con i prodotti e con l'attività di concorrente, senza che l'illiceità dell'imitazione non confusoria possa farsi derivare dall'inclusione di essa nello schema tipico della concorrenza sleale previsto dal n. 3 dell'art. 2598 c.c., atteso che tale norma di chiusura non racchiude ipotesi complementari rispetto a quelle contemplate nei nn. 1 e 2, ma casi alternativi e diversi, ciascuno dotato di connotazione sua propria. Una relazione di continenza non è, in particolare, ravvisabile nel rapporto fra concorrenza sleale per imitazione servile e concorrenza sleale per imitazione contraria alla correttezza professionale (rispettivamente nn. 1 e 3 dell'art. 2598 c.c.), atteso che, nel difetto dei requisiti dell'uno, quale la capacità individualizzante del prodotto imitato, il riscontro dell'altra richiede, comunque, la presenza di elementi ulteriori (in particolare la non conformità del fatto a correttezza professionale e la sua idoneità ad arrecare nocumento).

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27/12/2025
Data sentenza: 13/09/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Elisa Fazzini
Registro : RG – 8480 –  2024
Tribunale di Bologna, 13 Settembre 2026
Concorrenza sleale pura e interferente: competenza delle sezioni specializzate
La competenza della sezione impresa sussiste laddove la lesione dei diritti di privativa sia un elemento costitutivo della lesione concorrenziale...

La competenza della sezione impresa sussiste laddove la lesione dei diritti di privativa sia un elemento costitutivo della lesione concorrenziale denunciata, tale da imporre una valutazione quantomeno incidenter tantum circa la sussistenza del diritto di proprietà intellettuale vantato. Qualora invece, tali diritti non siano nemmeno oggetto di allegazione, si ricade nell'ambito della concorrenza sleale "pura", con conseguente operatività degli ordinari criteri di competenza.

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15/11/2025
Data sentenza: 13/09/2026
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Marco D'Orazi
Registro : RG – 3405 –  2024
Tribunale di Milano, 13 Settembre 2026, n. 10516/2023
Presentarsi come agenti concorrenti e comunicazione ingannevole alla clientela: concorrenza sleale e contraffazione del marchio
Costituisce contraffazione del marchio e pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 2598, n. 3 c.c., il comportamento di una società...

Costituisce contraffazione del marchio e pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 2598, n. 3 c.c., il comportamento di una società che, tramite i propri emissari, si presenti alla clientela di una concorrente fingendosi suoi agenti o mandatari, fornendo poi informazioni parziali o non veritiere sulle politiche aziendali di quest'ultima e proponendo alternative commerciali apparentemente più vantaggiose. Tale condotta risulta idonea a indurre in errore il consumatore medio sulla provenienza o natura dei servizi offerti, arrecando così danno all'impresa concorrente e sviandone la clientela.

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08/10/2025
Data sentenza: 13/09/2026
Numero: 10516/2023
Carica: Presidente
Giudice: Claudio Marangoni
Relatore: Vincenzo Carnì
Registro : RG – 40142 –  2019
Tribunale di Roma, 15 Settembre 2020
Concorrenza sleale (confusoria) ‘interferente’: la competenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Si ha competenza funzionale della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 del...

Si ha competenza funzionale della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 del D. Lgs. 168/2003 e 134, comma 1, lettera a) del C.p.i., laddove, sulla base della domanda cautelare proposta, la concorrenza sleale interferisca con l’esercizio di diritti di proprietà industriale.

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09/10/2024
Data sentenza: 15/09/2020
Carica: Giudice Monocratico
Registro : RG – 78456 –  2019
Tribunale di Bologna, 5 Luglio 2022
Contraffazione del marchio “Richmond” e atti integranti concorrenza sleale
Sebbene siano astrattamente compatibili e cumulabili la tutela dei segni distintivi prevista dal codice della proprietà industriale e quella prevista...

Sebbene siano astrattamente compatibili e cumulabili la tutela dei segni distintivi prevista dal codice della proprietà industriale e quella prevista dal codice civile in tema di concorrenza sleale, la medesima condotta può integrare sia la contraffazione della privativa industriale sia la concorrenza sleale per l’uso confusorio di segni distintivi solo se la condotta contraffattoria integri anche una delle fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 2598 c.c.

Va esclusa la concorrenza sleale se il titolare della privativa industriale si sia limitato a dedurre la sua contraffazione, se le due condotte consistano nel medesimo addebito integrante la violazione del segno. In buona sostanza, dall’illecito contraffattorio non discende automaticamente la concorrenza sleale, che – dunque – deve constare di un quid pluris rispetto alla pura violazione del segno, cioè di una modalità ulteriore afferente il fatto illecito.

È contrario alle regole della correttezza professionale assumere un impegno formale di non utilizzo di marchi nella propria attività commerciale al fine di chiudere un contenzioso e poi adottare, poco dopo, una condotta affatto contraria all’impegno assunto; l’idoneità a danneggiare l’altrui azienda ben può essere solo potenziale.

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19/11/2023
Data sentenza: 05/07/2022
Registro : RI – 2825 –  2018
Tribunale di Palermo, 9 Dicembre 2019
Data sentenza: 09/12/2019
Registro : RI – 14008 –  2019
Tribunale di Torino, 23 Giugno 2021
Data sentenza: 23/06/2021
Registro : RG – 12578 –  2021
Tribunale di Milano, 1 Settembre 2021
Concorrenza sleale: storno di dipendenti tra società operanti nel settore dei trasporti di prodotti ittici
La figura dello storno di dipendenti e collaboratori impone una delicata individuazione del discrimen tra le fattispecie lecite, frutto di...

La figura dello storno di dipendenti e collaboratori impone una delicata individuazione del discrimen tra le fattispecie lecite, frutto di una dinamica fisiologica del mercato, e quelle illecite, che esprimono una patologia quale espressione della concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale. La tutela di una concorrenza leale si misura con la necessità di considerare opposte esigenze, presidiate anche da norme di rilevanza costituzionale, quali la libera circolazione del lavoro e la libertà d’impresa di cui agli artt. 36 e 41 della Costituzione, da limitare solo in presenza di condotte che alterino la dinamica della lecita concorrenza, anch’essa tutelata da disposizioni di natura primaria, anche sopranazionali. Il perimetro rilevante è quindi da individuarsi partendo dall’intensità lesiva del comportamento censurando.

Lo storno è considerato illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui: i) in violazione della disciplina giuslavoristica (ad esempio, quanto ai termini di preavviso) e degli altri diritti assoluti del concorrente (quali la reputazione ed i diritti di proprietà immateriale, quali le informazioni riservate); ii) con modalità non fisiologiche, in quanto potenzialmente rischiose per la continuità aziendale dell'imprenditore che subisce lo storno nella sua capacità competitiva. E ciò tenuto conto, da un lato, delle normali dinamiche del mercato del lavoro in un preciso contesto economico e, dall’altro, delle condizioni interne dell’impresa leale; iii) con caratteristiche non prevedibili, in grado cioè di provocare alterazioni non immediatamente riassorbibili, ed aventi un effetto shock sull'ordinaria attività di offerta di beni o di servizi dell’impresa che subisce lo storno. D’altro canto, l'imprenditore leale deve tenere conto, a sua volta, di un mercato del lavoro che si muove dinamicamente, considerato il concreto quadro economico e giuridico nel quale egli stesso opera.

L’animus nocendi, che costituisce ulteriore requisito di fattispecie deve essere inteso quale volontà di recare danno, annientare o distruggere la concorrente, afferente alla sfera soggettiva dell’autore dell’illecito. La condivisibile necessità di restringere le ipotesi di tutela (alzando la soglia della rilevanza dell’illecito) giustificata dall’esigenza di garantire condotte e libertà a copertura costituzionale nella normale dinamica della libera concorrenza del mercato (anche del lavoro) passa dunque attraverso la valorizzazione dell’elemento oggettivo, da sindacare in base all’intensità dell’offesa all’integrità aziendale, che in via presuntiva fa inferire l’elemento soggettivo, depotenziando sotto il profilo probatorio la necessità della prova diretta dell’animus nocendi. Dovrà quindi essere verificato in giudizio se il concorrente ritenuto sleale si sia appropriato di risorse altrui, con modalità che abbiano messo a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore nella sua capacità competitiva, ovvero provocato alterazioni non ragionevolmente prevedibili, e determinato uno shock sull’ordinaria attività di offerta di beni o servizi non riassorbibile attraverso un’adeguata organizzazione dell’impresa e di cui lo stornante non possa non essere consapevole giacché ciò corrisponde ad un suo vantaggio anticoncorrenziale.

La protezione dei segreti commerciali accordata dall’art. 98 cpi può essere ottenuta ove venga comprovato: 1) che le informazioni non siano generalmente note o non siano facilmente accessibili agli esperti o altri operatori del settore; 2) che abbiano valore economico; 3) che siano adeguatamente protette.

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14/01/2023
Data sentenza: 01/09/2021
Registro : RG – 7666 –  2017
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