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Sentenze con tag: concorso nella causazione del dissesto

Tribunale di Roma, 25 Ottobre 2026, n. 1001/2018
Danno risarcibile pari all’imposta evasa nel sistema fraudolento creato dagli amministratori
Quando l’amministratore abbia colposamente omesso il pagamento delle imposte, il danno risarcibile coincide con le sanzioni e gli interessi irrogati...

Quando l’amministratore abbia colposamente omesso il pagamento delle imposte, il danno risarcibile coincide con le sanzioni e gli interessi irrogati a seguito dell’accertamento, perché la sua condotta incide soltanto sugli aggravi derivanti dall’omesso pagamento e lascia ferma la debenza dell’imposta, dovuta in base ad altri presupposti. Quando invece gli amministratori abbiano creato un sistema che, attraverso operazioni inesistenti, consentiva di lucrare gli importi dovuti a titolo d’imposta, la finalizzazione dell’attività sociale all’appropriazione del valore delle imposte fa sì che l’imposta evasa costituisca di per sé danno per la società e per i creditori sociali.

Ai fini dell’accertamento della responsabilità dei sindaci in concorso con gli amministratori, in presenza di un’attività illecita protratta nel tempo al di fuori dei limiti consentiti dalla legge è superflua l’individuazione di specifici comportamenti dei sindaci contrari ai loro doveri, essendo sufficiente che essi non abbiano rilevato la macroscopica violazione o non vi abbiano reagito, chiedendo notizie agli amministratori, segnalando le irregolarità all’assemblea o denunciando i fatti ai sensi dell’art. 2409 c.c. [omessa rilevazione, per più esercizi, del sistema di frode fiscale per la cui realizzazione la società era stata costituita].

L’azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., anche quando promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., si prescrive in cinque anni dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti sociali, indipendentemente dall’effettiva conoscenza di tale situazione; l’insufficienza patrimoniale, che dipende dall’inadeguatezza della garanzia generica ex art. 2740 c.c., si distingue dallo stato di insolvenza. Sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza del dies a quo con la dichiarazione di fallimento, e grava sull’amministratore o sul sindaco che eccepisce la prescrizione la prova della preesistenza dell’incapienza patrimoniale, mediante fatti sintomatici di assoluta evidenza. In caso di esercizio cumulativo con l’azione sociale di responsabilità, il curatore beneficia del più ampio termine di prescrizione dell’azione dei creditori, in ragione del carattere unitario e inscindibile della domanda.

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., pur priva di efficacia di giudicato, costituisce elemento di prova nel giudizio civile di responsabilità contro gli amministratori, in ragione dell’ammissione di responsabilità implicita nella richiesta e della valutazione del giudice penale di non dover prosciogliere l’imputato; il giudice civile che intenda disconoscerne l’efficacia probatoria deve spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una responsabilità insussistente. Il giudice civile può inoltre fondare il proprio convincimento sulle prove raccolte nel processo penale e sulle risultanze delle verifiche fiscali.

Il principio di postergazione dei finanziamenti dei soci di cui all’art. 2467 c.c. è applicabile anche alle s.p.a. che presentino una base azionaria familiare o comunque ristretta, la coincidenza tra soci e amministratori e la possibilità per il socio di apprezzare compiutamente l’adeguatezza della capitalizzazione della società. L’esiguità del numero dei soci è di per sé insufficiente, perché occorre verificare che la s.p.a. replichi in concreto la conformazione tipica della s.r.l.; l’onere di allegare e provare tale conformazione grava sulla parte che invoca l’applicazione della norma.

L’amministratore è tenuto a gestire il patrimonio sociale e a essere al corrente dei pagamenti di maggior rilievo eseguiti dalla società, sicché l’eventuale apocrifia della sua sottoscrizione sull’ordine di pagamento non lo esonera da responsabilità.

Il risarcimento del danno cui sono tenuti, in solido tra loro, amministratori e sindaci costituisce debito di valore, volto a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella situazione economica anteriore all’evento dannoso, anche quando il danno consista nella perdita di una somma di denaro. Nella liquidazione si tiene quindi conto della svalutazione monetaria intervenuta tra la produzione del danno, cristallizzato alla data del fallimento, e la liquidazione definitiva, mentre gli interessi sulla somma rivalutata spettano soltanto se si provi che essa sarebbe stata impiegata produttivamente.

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24/04/2022
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 1001/2018
Carica: Presidente
Giudice: Stefano Cardinali
Relatore: Guido Romano
Registro : RG – 16697 –  2013
Tribunale di Bologna, 13 Luglio 2017
Evidenza
Azione risarcitoria esercitata dal curatore contro la banca per concorso in mala gestio con gli amministratori
L’azione di responsabilità contro l’istituto di credito per aver contribuito, attraverso l’erogazione di un finanziamento, all’aggravamento del dissesto della società,...

L’azione di responsabilità contro l’istituto di credito per aver contribuito, attraverso l’erogazione di un finanziamento, all’aggravamento del dissesto della società, in concorso con gli amministratori, non è riconducibile tra le cause in materia di contratti bancari, bensì nell’ambito degli illeciti di natura e rilevanza societaria. L’esperimento del procedimento di mediazione non è, quindi, condizione di procedibilità dell’azione nei confronti della banca.
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04/01/2022
Data sentenza: 13/07/2017
Registro : RG – 17788 –  2017
Tribunale di Milano, 8 Gennaio 2020
Mancata dimostrazione, a fini risarcitori, del presupposto del concorso di banche finanziatrici nell’aggravamento del dissesto di società poi dichiarata fallita
Si ritiene motivo dirimente e assorbente ai fini del rigetto della pretesa risarcitoria dell’attore nei confronti dei convenuti il rilievo...

Si ritiene motivo dirimente e assorbente ai fini del rigetto della pretesa risarcitoria dell’attore nei confronti dei convenuti il rilievo circa la mancata univoca dimostrazione, da parte dell’attore, del presupposto del concorso delle banche convenute nella condotta di mala gestio degli amministratori di società dichiarata poi fallita, ovverosia della mancata dimostrazione in ordine alla consapevolezza, in capo alle banche convenute, circa lo stato di tensione finanziaria se non di insolvenza della società poi dichiarata fallita al momento della erogazione di finanziamenti bancari che abbiano causato o aggravato il dissesto patrimoniale patito dalla società stessa, anche in considerazione del fatto che tale consapevolezza, in capo alle banche convenute, della situazione di crisi della società non era ricavabile neppure dalle caratteristiche dei finanziamenti concessi, per gran parte relativi ad anticipazioni su crediti, ovverosia a una forma di finanziamento c.d. autoliquidante e di per sé pienamente compatibile con le caratteristiche dell’impresa sociale e con la tipologia dei clienti.

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16/11/2020
Data sentenza: 08/01/2020
Registro : RG – 45992 –  2014
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