La clausola che obbliga il socio di minoranza, entrato nella compagine sociale [di una s.r.l. partecipante di una banca] a condizioni vantaggiose in quanto dipendente o amministratore [della banca o di una società del gruppo], a cedere la propria quota agli altri soci al venir meno di tale rapporto è compatibile con l’art. 2473-bis c.c., perché la cessazione dell’attività lavorativa dalla quale dipende la partecipazione integra di per sé una giusta causa di esclusione che lo statuto può lecitamente prevedere. La clausola statutaria va valutata unitamente al piano di incentivazione che ha consentito l’ingresso del dipendente nella società.
La cessazione del rapporto di lavoro, quale presupposto dell’obbligo di cessione della quota, opera in senso meramente oggettivo, a prescindere dalla sua imputabilità al dipendente o al datore di lavoro; sono pertanto irrilevanti le vicende relative a dimissioni e licenziamenti. La successiva reintegrazione nel posto di lavoro, conseguente all’accertamento giudiziale della nullità del licenziamento, non incide sull’obbligo di cessione previsto dal piano di incentivazione, che è distinto dal rapporto di lavoro.
Esula dalla disciplina dell’art. 1355 c.c. la clausola che esclude l’obbligo di cessione della quota qualora l’organo di una società diversa da quella partecipata attesti il proprio assenso alla permanenza dell’ex dipendente nella compagine sociale, perché tale società è terza rispetto alle parti del rapporto obbligatorio. L’obbligo di cessione sorge per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, mentre la mancata attestazione di assenso costituisce un elemento accessorio con effetto impeditivo, sicché il sorgere dell’obbligo è sottratto al mero arbitrio di una delle parti.
È legittima l’esenzione del socio di maggioranza dall’obbligo di retrocessione della quota alla cessazione del rapporto di lavoro, avuto riguardo alla diversa posizione che il socio titolare del controllo riveste nella società rispetto ai soci di minoranza dipendenti, la cui partecipazione è finalizzata alla loro fidelizzazione. La finalità di incentivare e fidelizzare dipendenti e amministratori perseguita dal piano di incentivazione è meritevole di tutela.
L’obbligo del dipendente o dell’amministratore di ritrasferire la partecipazione alla cessazione del rapporto con la banca è compatibile con le disposizioni di vigilanza sulle politiche di remunerazione, che ammettono, in presenza di motivate e documentate ragioni, remunerazioni legate alla permanenza del personale per un periodo di tempo predeterminato o fino a un dato evento.
La disciplina delle azioni riscattabili prevista dall’art. 2437-sexies c.c. ha a oggetto azioni o categorie di azioni e non si applica in via analogica alle quote di società a responsabilità limitata, in considerazione della diversità tra i tipi societari e del fatto che il legislatore, quando ha inteso estendere alle quote un regime analogo a quello delle azioni, lo ha fatto espressamente.
La clausola che attribuisce agli altri soci il diritto di acquistare la quota, obbligando sin d’ora irrevocabilmente il titolare a cederla e rinviando il trasferimento alla stipula di un successivo atto notarile, configura un’opzione di contratto preliminare di compravendita. Il suo esercizio fa sorgere l’obbligo di cedere la quota senza determinare automaticamente il trasferimento della partecipazione, che si realizza soltanto con la stipula del contratto definitivo; la data dell’esercizio dell’opzione non può quindi essere assunta come termine iniziale del danno da mancata percezione dei dividendi.
Il socio obbligato alla cessione difetta di un interesse giuridicamente rilevante a far valere il mancato rispetto della procedura di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro prevista dal piano di incentivazione, che ha la funzione di consentire alla società di informarne gli altri soci titolari del diritto di opzione e di cui egli è destinatario soltanto per conoscenza.
La condizione di efficacia della cessione di quote consistente nell’esatto adempimento delle obbligazioni del cessionario [pagamento del prezzo e liberazione del cedente dalle garanzie prestate per la società] è posta anche, e anzi prevalentemente, nell’interesse del cessionario, perché gli consente di far cessare l’efficacia del contratto in caso di inadempimento sottraendosi all’azione del cedente per l’esecuzione; ne consegue che il cedente non può rinunciarvi unilateralmente, e la scelta del cessionario di non adempiere, quando la società partecipata abbia intrapreso nei mesi successivi il percorso verso il fallimento, non è arbitraria ma espressione di un apprezzabile interesse tutelato dal contratto. Il mancato avveramento della condizione determina la cessazione ex tunc degli effetti della cessione, con riacquisto della qualità di socio da parte del cedente, il quale non può chiedere l’adempimento né il risarcimento del danno da inadempimento, ma può trattenere le somme già percepite, comprese quelle portate dalle cambiali non ancora scadute, in applicazione della clausola penale che gli attribuisce tale diritto.
Non è illegittima, e non è fonte di danno all’immagine del cedente, la comunicazione al registro delle imprese con cui il cessionario segnali il riacquisto della qualità di socio da parte del cedente, conseguenza naturale della cessazione di efficacia del contratto di cessione. L’iscrizione del cedente quale socio è conseguenza dell’accertamento giudiziale dell’inefficacia della cessione e, ove l’ufficio del registro delle imprese non vi provveda, la questione va sottoposta al giudice competente ai sensi dell’art. 2188 c.c., non spettando al tribunale delle imprese la vigilanza sul registro.
La liberazione del cedente da garanzie fideiussorie avvenuta prima della conclusione del contratto di cessione, e alla quale il contratto si limita a fare riferimento, non è materia del regolamento contrattuale ed è quindi indifferente alla sopravvenuta inefficacia della cessione, salvo che sia allegato un collegamento negoziale.
La condizione di adempimento apposta a un contratto non è meramente potestativa ed è lecita, perché risponde ad apprezzabili interessi dei contraenti, subordina l’efficacia del contratto a un evento incerto, dato che la scelta di adempiere è l’esito di una ponderazione di vantaggi e svantaggi, e incide sul momento esecutivo e non su quello programmatico del contratto.
La dichiarazione di incompetenza territoriale diviene incontestabile se, tempestivamente riassunta la causa davanti al giudice dichiarato competente, non sia impugnata con regolamento di competenza, salve le eccezioni previste dall’art. 44 c.p.c.; in ogni caso, la controversia sulla cessione di quote tra un socio e un terzo non è controversia tra soci soggetta al foro statutario, e la clausola statutaria che non prevede una competenza esclusiva non esclude i fori di legge.
La clausola di earn-out apposta a un contratto di cessione di azienda, che suddivide il corrispettivo in una parte fissa e in una parte variabile, il cui pagamento è differito e subordinato al raggiungimento di determinate soglie di fatturato in periodi definiti, costituisce una legittima modalità di determinazione del prezzo, implicando una componente aggiuntiva collegata a un evento futuro e incerto successivo alla stipulazione; essa non è quindi nulla né non apponibile per il fatto di investire la controprestazione, né integra una condizione meramente potestativa ai sensi dell’art. 1355 c.c. quando il conseguimento dei risultati dipenda non soltanto dalle scelte imprenditoriali del cessionario, ma anche dall’andamento del mercato e da fattori esterni prevedibili e imprevedibili, e il contratto attribuisca al cedente strumenti di controllo quali il vincolo del cessionario al business plan, la nomina di un membro nel comitato tecnico-consultivo e l’accesso alle scritture contabili.
Il cessionario dell’azienda non può considerarsi parte che aveva interesse contrario all’avveramento della condizione di earn-out ai sensi dell’art. 1359 c.c., avendo piuttosto interesse a massimizzare i propri ricavi. Il mancato raggiungimento delle soglie di fatturato dovuto all’interruzione dell’attività imposta dalle restrizioni pandemiche integra impossibilità sopravvenuta non imputabile ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., mentre non rilevano le condotte gestorie relative all’esercizio precedente, nel quale le soglie sono state raggiunte. Le sovvenzioni pubbliche a fondo perduto percepite per l’esercizio non realizzano virtualmente i parametri della clausola, quando le parti abbiano ancorato la maggiorazione del prezzo a soglie di fatturato dell’attività caratteristica e non al margine di contribuzione, e i ristori siano destinati a coprire costi fissi non coperti da utili.
Spetta alla parte interessata la prova che l'altra parte abbia impedito il verificarsi della condizione, in quanto, qualora l'acquisto di un diritto dipenda da un evento futuro e incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti, il suo adempimento è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto.
L'apposizione di una condizione potestativa mista - in parte dipendente dall’operato di terzi e in parte dalla condotta del soggetto nel cui interesse è posta - non può risolversi in un improprio ius poenitendi della parte (altro…)