Il divieto per gli enti legittimati di agire con l’azione di classe prevista dagli artt. 840-bis ss. c.p.c., sancito dall’art. 140-ter, comma 2, cod. cons., opera soltanto per le azioni promosse a tutela degli interessi collettivi dei consumatori per violazioni delle disposizioni dell’allegato II-septies cod. cons. Ne consegue che l’ente iscritto in entrambi gli elenchi, il cui statuto ne consenta l’azione a tutela di diritti non limitati ai consumatori, resta legittimato all’azione di classe quando agisca per una platea più ampia [tutti i proprietari dei veicoli oggetto di una campagna di richiamo con fermo dei veicoli], allegando la lesione di diritti fondamentali e la violazione di norme di diritto comune che trascendono l’ambito consumeristico.
Le azioni di classe proposte ai sensi degli artt. 840-bis ss. c.p.c. e le azioni rappresentative proposte ai sensi degli artt. 140-ter ss. cod. cons., fondate sui medesimi fatti e rivolte contro i medesimi convenuti, possono essere riunite ex art. 274 c.p.c., perché la riunione non intacca l’autonomia delle singole cause e consente di mantenere le specificità di disciplina proprie di ciascuna azione.
La disciplina dell’azione di classe introdotta dalla l. n. 31/2019 si applica anche quando parte della condotta contestata sia anteriore al 19/5/2021, se il comportamento successivo a tale data integra di per sé, in tutti i suoi elementi costitutivi, la fattispecie illecita dedotta. Le norme sull’azione rappresentativa introdotte dal d.lgs. n. 28/2023 hanno invece natura processuale e si applicano, secondo il principio tempus regit actum, alle domande proposte dopo la loro entrata in vigore, indipendentemente dalla data dei fatti.
Sussiste la competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese nel caso in cui la domanda di simulazione o nullità del contratto sia esercitata congiuntamente, per ragioni di connessione, alla domanda di responsabilità nei confronti dell’ex amministratore di società cooperativa.