E' competente la Sezione Specializzata in Materia di Imprese nel caso di controversia avente ad oggetto la responsabilità extracontrattuale di una società quando sussistano elementi di connessione c.d. forte, di natura oggettiva e soggettiva, con la causa di responsabilità dell'amministratore per atti di mala gestio, se la decisione in merito alla responsabilità extracontrattuale della società implica necessariamente il vaglio, quantomeno incidentale, della responsabilità dell'amministratore.
Qualora le domande proposte dall’attore siano equiordinate tra loro, potrà trovare applicazione l’art. 33 c.p.c., in forza del quale le cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l’oggetto o per il titolo, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse per essere decise nello stesso processo.
Un limite all’applicazione dell’art. 33 c.p.c. discende dall’applicazione del principio secondo cui la modificazione della competenza non ha luogo nel caso di convenuto fittizio. Per attribuire alle parti la qualità di attore e convenuto e fondarvi uno spostamento di competenza, è necessario che entrambi abbiano un reale interesse alla pronuncia giurisdizionale. Di conseguenza, la competenza per connessione deve essere esclusa dal giudice, qualora una delle domande appaia prima facie artificiosa e preordinata al fine di derogare alla competenza territoriale.
[Nel caso di specie, il Tribunale di Roma – dopo aver rilevato che l’attore aveva proposto domande equiordinate: una proposta anche nei confronti di P.A. con sede a Roma e l’altra proposta solo nei confronti di un Consorzio con sede a Messina – ha escluso l’applicabilità dell’art. 33 c.p.c. perché ha ritenuto che la prima domanda fosse artificiosa (finalizzata esclusivamente a spostare la competenza davanti al Foro di Roma), sicché la competenza doveva essere valutata solo con riferimento alla seconda domanda. Per tale domanda i soli Giudici competenti erano il Tribunale di Palermo o, in alternativa, il Tribunale di Catania; pertanto, davanti a tali Giudici (e non davanti al Tribunale di Roma) avrebbe dovuto essere radicata la controversia].
La sospensione necessaria del processo prevista dall’art. 295 c.p.c. non può essere invocata per ragioni di mera opportunità e in assenza di una pregiudizialità logica tra i procedimenti pendenti. In quest’ultima ipotesi, per evitare il contrasto tra giudicati e per la trattazione congiunta e contestuale delle cause il convenuto deve eccepirne la connessione [nel caso di specie il Tribunale non ha ravvisato un nesso di pregiudizialità tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto compensi pretesi da sindaci di una S.r.l. e il parallelo giudizio risarcitorio instaurato dalla S.r.l. contro i sindaci per far valere la loro responsabilità per violazione dei loro doveri verso la società].
L’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. rappresenta una forma di autotutela negoziale, ma anche una eccezione proponibile in sede giudiziale quando la prestazione è già stata resa, anche solo parzialmente, e per il cui accoglimento occorre fornire la prova della puntuale correlazione tra le rispettive obbligazioni delle parti. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo per far valere l’eccezione di inadempimento spetterà al debitore opponente la semplice allegazione dell’inadempimento, mentre sarà onere del creditore opposto fornire la prova del fatto estintivo dell'obbligazione (nel caso di specie il Tribunale, preso atto della eccezione di inadempimento formulata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dalla società debitrice, in applicazione di detto principio ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e rideterminato il compenso dovuto dalla società perché i sindaci, in quanto creditori opposti, non hanno dato conto della maniera in cui hanno esercitato, all’epoca dei fatti, i doveri di controllo con conseguente mancato assolvimento del proprio onere probatorio).
L’attribuzione di determinate materie alla competenza delle sezioni specializzate istituite presso il Tribunale ex art. 3 del d.lgs. 168/2003 ha valenza meramente tabellare nella distribuzione interna degli affari, quindi la trattazione della materia da parte (altro…)
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012 n. 27, alla sezione specializzata in materia di impresa territorialmente competente è attribuita la competenza anche sulle cause e i procedimenti che “presentano ragioni di connessione” con le cause e i procedimenti previsti dai primi due commi della stessa norma.
Tale espressione fa riferimento alle cause e ai procedimenti che presentano un vincolo di connessione oggettiva propria con le cause e i procedimenti previsti dai primi due commi della norma sopra citata, con esclusione quindi della connessione impropria. Conseguentemente detta sezione è anche competente in ordine alle domande di rilascio, di pagamento dei canoni e di pagamento dell’indennità per occupazione sine titulo, trattandosi di domande connesse alla domanda di esclusione del socio con correlata decadenza dell’assegnazione dell’alloggio sociale.
Poiché lo scopo di una società cooperativa edilizia a proprietà indivisa è quello di ottenere nell'ambito dell’oggetto sociale, tramite la gestione in forma associativa, a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi mediante l’assegnazione in godimento di unità immobiliari, presupposto per potere ottenere in godimento l’alloggio è l’aver acquisito lo status di socio della cooperativa. Conseguentemente, la delibera di esclusione comporta la decadenza dall'assegnazione in godimento dell’immobile sociale, essendo il presupposto per l’assegnazione lo status di socio della cooperativa.
Essendo il socio escluso decaduto dall'assegnazione in godimento dell’alloggio sociale e relative pertinenze, non è dunque più giustificata l’occupazione dell’immobile da parte sua.
L’assegnazione dell’immobile in godimento comporta la corresponsione del canone di godimento. Su tale somma, trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi dalla scadenza determinati nella misura contrattualmente prevista, mentre non è dovuta rivalutazione in quanto non si tratta di debito di valore e non è stato allegato e provato il maggior danno patito dal creditore in conseguenza del ritardato adempimento alle obbligazioni di pagamento.
A fronte dell’occupazione sine titulo dell’alloggio sociale da parte del socio escluso, la società cooperativa ha diritto alla corresponsione di una indennità. La determinazione di tale indennità avviene applicando in via analogica il criterio previsto dall’art. 1591 c.c. in materia di locazione (norma che statuisce come “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna”), e comunque con modalità corrispondenti a quanto la cooperativa attrice avrebbe percepito dall’assegnazione ad altro socio, qualora la convenuta avesse rilasciato tempestivamente l’immobile.
Ove venga dichiarata la nullità del brevetto ed in altra sede ritenuta la contraffazione, considerata l'efficacia "ultra litem" della sentenza che dichiara in via diretta la nullità del brevetto (la quale vincola anche i rapporti condizionati o dipendenti da essa, nonché i terzi estranei alla controversia in cui è pronunciata) ciò può dar luogo esclusivamente ad un contrasto tra gli effetti pratici delle due pronunce (altro…)
Se l’elenco della clientela può in astratto ritenersi informazione riservata e tutelabile dell’imprenditore, tale riservatezza non può essere opposta al soggetto (altro…)
Qualora il convenuto in un procedimento azionato con rito sommario proponga domande riconvenzionali che non possono essere decise con il rito sommario, il giudice (altro…)