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Sentenze con tag: contratto per persona da nominare

Tribunale di Brescia, 1 Settembre 2024, n. 70/2024
Inadempienze reciproche, comparazione dei comportamenti delle parti e legittimazione attiva del terzo nominato
Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le...

Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

In ogni caso, resta fermo che, in un’ottica di esecuzione del contratto secondo criteri di correttezza e buona fede, eventuali – e condivisibili – dubbi della parte venditrice in ordine alla idoneità della garanzia offerta dalla parte compratrice devono essere manifestati in sede di comparizione avanti al notaio, formulando le eventuali richieste modificative o integrative ritenute necessarie.

Nel contratto per persona da nominare, la nomina del terzo dà luogo ad un contratto con effetti diretti fra l'altro contraente (promittente) e il soggetto designato, al quale fa acquisire, con effetto retroattivo, in luogo della parte originaria (stipulante), la qualità di soggetto negoziale, come tale legittimato all'impugnazione nella controversia avente ad oggetto i diritti e gli obblighi di cui è divenuto titolare.

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08/03/2026
Data sentenza: 01/09/2024
Numero: 70/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Raffaele Del Porto
Registro : RG – 3985 –  2020
Tribunale di Milano, 7 Ottobre 2021
Contratto preliminare di cessione azioni per persona da nominare
Nel caso di un contratto preliminare di cessione di azioni per persona da nominare, contenente una clausola di aggiustamento prezzo...

Nel caso di un contratto preliminare di cessione di azioni per persona da nominare, contenente una clausola di aggiustamento prezzo che vuole farsi valere nei confronti dell'asserito promissario acquirente nominato, il promittente venditore deve assolvere l'onere di provare che l’originaria promissaria acquirente abbia compiuto la designazione a favore dell'acquirente nominato nella stessa forma usata per il contratto e che quest'ultimo abbia accettato, subentrando quindi alla parte originaria, con acquisto degli stessi diritti ed assunzione dei medesimi obblighi originariamente in capo alla promissaria acquirente originaria.

Alternativamente manca la prova che tale clausola di aggiustamento prezzo sia stata riportata nel contratto sottoscritto dall'asserito promissario acquirente nominato.

 

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26/05/2022
Data sentenza: 07/10/2021
Registro : RG – 59637 –  2018
Tribunale di Milano, 7 Luglio 2017, n. 7718/2017
Onere di denuntiatio del socio alienante e inesigibilità del prezzo di vendita delle azioni
Qualora lo statuto preveda che il socio che intende vendere le proprie azioni ne dia avviso agli altri soci titolari...

Qualora lo statuto preveda che il socio che intende vendere le proprie azioni ne dia avviso agli altri soci titolari del diritto di prelazione, spetta al socio alienante attivare la procedura di denuntiatio per verificare l’interesse degli altri soci all’acquisto, indipendentemente dalle prassi in precedenza invalse nella società. La mancata attivazione della procedura rende inesigibile, per fatto dello stesso creditore, l’obbligazione di pagamento del prezzo, e l’inerzia del venditore può essere opposta dall’acquirente ai sensi dell’art. 1460 c.c. [con conseguente revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dal venditore per il pagamento del prezzo].

L’offerta irrevocabile di acquisto di azioni che indica il prezzo e i termini di pagamento e richiede l’accettazione per iscritto, sottoscritta per accettazione dal venditore, perfeziona un contratto definitivo di compravendita con effetti reali, e non un mero preliminare, anche se la girata è differita, è subordinata all’espletamento della procedura di prelazione statutaria ed è da eseguire a favore di un terzo da nominare (art. 1405 c.c.); tali pattuizioni sono valide e non integrano una condizione meramente potestativa nulla ai sensi dell’art. 1355 c.c.

La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non dà luogo a una questione di competenza, attenendo alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio; non è quindi nullo per incompetenza il decreto ingiuntivo emesso da una sezione ordinaria in una causa che andrebbe assegnata alla sezione specializzata in materia di impresa dello stesso tribunale.

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20/04/2022
Data sentenza: 07/07/2017
Numero: 7718/2017
Carica: Presidente
Giudice: Elena Riva Crugnola
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro : RG – 65240 –  2014
Tribunale di Milano, 16 Novembre 2018
Contratto di compravendita di quote per persona da nominare
Ai sensi degli artt. 1401 e ss. c.c., in un  contratto di compravendita di quote per persona da nominare, a seguito dell’esercizio del...

Ai sensi degli artt. 1401 e ss. c.c., in un  contratto di compravendita di quote per persona da nominare, a seguito dell'esercizio del potere di nomina da parte dell'acquirente, il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, ne acquista i diritti ed assume gli obblighi con effetto retroattivo, dovendo quindi considerarsi fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al venditore ed unico legittimato passivo di un'eventuale azione contrattuale di quest'ultimo (cfr. Cass. nn. 7217/2013; 9595/2015 e 23077/2009).

 

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20/02/2019
Data sentenza: 16/11/2018
Registro : RG – 23031 –  2014
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