Ai sensi dell’art. 2409 c.c., i presupposti per l’accoglimento della denuncia di gravi irregolarità nella gestione sono l’esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti e il possibile danno alla società derivante da tali irregolarità, con conseguente irrilevanza dell’eventuale danno arrecato a soci o terzi.
È procedibile il ricorso ex art. 2409 c.c. notificato a coloro che rivestivano la carica di amministratori al momento dell’introduzione del giudizio; poiché il procedimento è volto a eliminare le irregolarità attuali e non ad accertare responsabilità per mala gestio, i provvedimenti del tribunale hanno quali destinatari coloro che rivestono la carica al momento della pronuncia, sicché, ove nelle more sia intervenuta la nomina del nuovo organo gestorio, il sindacato ha ad oggetto l’operato di quest’ultimo, con particolare riferimento all’essersi concretamente attivato per far emergere, accertare ed eliminare le irregolarità riscontrate, alla luce del dovere di diligenza ex art. 2392 c.c., che impone al nuovo amministratore di rimuovere le conseguenze dannose di quanto compiuto dal predecessore.
La nomina dell’amministratore giudiziario è extrema ratio, avendo il tribunale il potere di disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e di convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni; quando il nuovo amministratore, ancor prima dell’esito dell’ispezione, si sia adeguatamente attivato per rimuovere le irregolarità imputabili alla precedente gestione, la nomina è sproporzionata anche se non tutte le irregolarità risultano sanate [nella specie, capitale eroso e non ricostituito, rapporti antieconomici con società collegate in conflitto di interessi], ed è più opportuno convocare l’assemblea perché rettifichi i bilanci alla luce delle risultanze ispettive, ricapitalizzi la società o deliberi il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi e regolamenti i rapporti con le società collegate. Integrano gravi irregolarità la mancata attivazione a fronte dell’erosione del capitale per perdite e la gestione antieconomica di rapporti commerciali con società nelle quali l’amministratore rivesta cariche, in situazione di conflitto di interessi reale.
Il rimedio della denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. è posto a tutela del socio di minoranza che denunci gravi irregolarità nella gestione, potenzialmente causative di danno, da parte dell’amministratore in carica; non può essere utilizzato dal socio per ottenere la nomina di un amministratore giudiziario in sostituzione dell’amministratore unico deceduto.
In tema di società a responsabilità limitata, il decesso dell’amministratore unico e la conseguente temporanea assenza dell’organo gestorio non integrano una causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 c.c.: l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività degli organi di gestione e di controllo non è elencata tra le cause di scioglimento, scelta legislativa che si raccorda alla previsione di specifici rimedi per il mancato funzionamento di tali organi, in primis la facoltà del socio di convocare l’assemblea e di nominare un nuovo amministratore. L’utile accesso al rimedio dell’art. 2485, comma 2, c.c. presuppone che il socio alleghi elementi da cui inferire il verificarsi di fatti effettivamente rilevanti quali cause di scioglimento, e l’intervento sostitutivo del tribunale non è ammissibile quando il socio, specie se titolare della maggioranza del capitale, disponga degli strumenti per ripristinare il funzionamento dell’organo amministrativo.
La mancata approvazione dei bilanci per più esercizi non costituisce causa di scioglimento della s.r.l. quando non derivi dalla paralisi dell’assemblea e dall’impossibilità della stessa di funzionare, come può accadere tra soci paritari; l’inerzia dell’organo gestorio nella predisposizione dei bilanci e nella convocazione dell’assemblea non rileva quale causa di impossibilità di funzionamento dell’assemblea quando sussistano le condizioni perché la convocazione possa essere effettuata dal singolo socio e l’amministratore possa essere sostituito.
Allorché la modalità di comunicazione con posta elettronica ordinaria sia stata pattuita come modalità di comunicazione ordinaria tra le parti, qualora la parte onerata della comunicazione abbia fornito la prova di avere inviato la predetta comunicazione all’indirizzo fornitole dalla parte destinataria, in caso di contestazione in ordine all’avvenuta ricezione dell’avviso, la prova di tale ricezione può avvenire non solo in modo diretto, mediante l’acquisizione della eventuale risposta a tale avviso da parte del destinatario, ma anche in via presuntiva. Infatti, in caso di spedizione di un messaggio su di una pluralità di indirizzi di posta elettronica, il sistema segnala in automatico la eventuale mancata ricezione del messaggio da parte dei destinatari utilizzatori di taluno di tali indirizzi da cui può ricavarsi, secondo l’id quod plerumque accidit, la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario.
Deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall’atto costitutivo); tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito.
L’abuso o eccesso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società – per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale –, ovvero sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. Al di fuori di tali ipotesi, resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera. Nel concreto, è dunque necessario dimostrare l’esercizio fraudolento ovvero ingiustificato del potere di voto, non potendo l’abuso consistere nella mera valutazione discrezionale del socio dei propri interessi, ma dovendo concretarsi nella intenzionalità specificamente dannosa del voto, ovvero nella compressione degli altrui diritti in assenza di apprezzabile interesse del votante.
L’esame del merito della delibera è ammesso solo in presenza di indici oggettivi che consentano di sospettare la violazione di vincoli imposti dall’ordinamento alla maggioranza; della prova di tali indizi è onerata la parte che assume l’illegittimità della deliberazione. Grava, cioè, sul socio di minoranza l’onere di provare che il socio di maggioranza abbia abusato del proprio diritto. Poiché l’abuso presuppone un controllo di merito del giudice, il socio di minoranza, oltre a provare la arbitraria e fraudolenta preordinazione della delibera da parte dei soci maggioritari, dovrà preventivamente fornire quei sintomi di illiceità, tali da consentire al giudice l’analisi delle motivazioni della delibera, per poter verificare se effettivamente abuso vi sia stato. La presenza del fine fraudolento, la cui prova può essere data anche induttivamente, dimostrando che lo scopo apparentemente perseguito dalla società è in realtà inesistente, costituisce non solo un sintomo del vizio della decisione impugnata, ma anche il limite alla tutela della minoranza.
Anche le delibere tecnicamente prive di esecuzione, cioè idonee a produrre effetti giuridici anche in assenza di una specifica attività esecutiva (quali quelle di approvazione del bilancio, aventi mera efficacia dichiarativa), possono essere sospese ex art. 2378 co. 3^ c.c. Secondo la giurisprudenza, infatti, il termine “esecuzione” (utilizzato dall’art. 2378 co. 3^ c.c.) non intende fare riferimento soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia della deliberazione, rispetto alla quale l’esecuzione è un momento puramente eventuale.
Là dove lo statuto preveda che la convocazione avvenga mediante pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima dell’assemblea e mediante spedizione dello stesso ai soci a mezzo pec o raccomandata e si accerti che sia mancata solo la comunicazione ai soci (essendo invece intervenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), deve ritenersi che il mancato invio della raccomandata integra una violazione statutaria che si traduce in un vizio della delibera sussumibile nell’alveo dell’art. 2377 c.c., che però deve essere fatto valere nel termine di 90 giorni dalla data della deliberazione o da quella di deposito al registro delle imprese quando si tratti di delibere soggette all’iscrizione.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale.
Ai sensi dell’art. 1335 c.c., la dichiarazione unilaterale comunicata mediante lettera raccomandata si presume ricevuta (e quindi conosciuta nel suo contenuto), pur in mancanza dell’avviso di ricevimento, sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, sicché incombe sul destinatario l’onere di provare l’asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta – perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso – rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi ad una generica contestazione dell’invio della raccomandata medesima.
Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall’atto costitutivo); tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non poter prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito.
Qualora sia stato violato il procedimento relativo alla decisione del consiglio di amministrazione di convocare l’assemblea dei soci, l’eventuale invalidità di tale procedimento non si estende in automatico alle deliberazioni dell’assemblea dei soci, trattandosi di procedimenti separati e autonomi. Invero, la deliberazione dell’assemblea di una società di capitali, convocata su deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all’esito di una riunione cui un suo componente non sia stato convocato non è inesistente, nulla o annullabile, trattandosi di mera irregolarità, perché il vizio della deliberazione consiliare di convocazione dell’assemblea non può riflettersi, come causa d’inesistenza o d’invalidità, sulle deliberazioni dell’assemblea dei soci, quando essa sia stata convocata dagli amministratori con atto per certo riferibile alla volontà dell’organo amministrativo collegiale, così che esista una convocazione dell’assemblea nel suo essenziale schema giuridico (atto ricettizio, con il quale il socio viene avvisato della data e del luogo della riunione), dovendo escludersi che sulle formalità della convocazione si riflettano, per proprietà transitiva, le eventuali irregolarità interne al distinto procedimento di deliberazione del consiglio di amministrazione.
Se la decisione di convocazione dell’assemblea dei soci sia stata presa nell’ambito di un vizio deliberativo del consiglio di amministrazione, tale vizio non comporta alcuna conseguenza rispetto alla legittimità dell’assemblea dei soci, purché siano state rispettate le modalità formali di convocazione dell’assemblea dei soci previste nello statuto oppure, nel caso di s.r.l., in base all’art. 2479 bis c.c.
Ex art. 112 c.p.c., l'eccezione di arbitrato è eccezione in senso stretto, rimessa alla parte e per questa disponibile, come si evince dal chiaro disposto dell’art. 819 ter c.p.c.
Nelle società a responsabilità limitata, nel potere, attribuito ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale ex art. 2479, comma 1 c.c., di sottoporre gli argomenti di discussione all'assemblea rientra, per via estensiva, anche il potere di convocazione diretta dell'assemblea su quegli stessi argomenti.
Il socio unico di s.r.l. deve ritenersi abilitato alla convocazione di assemblea per le deliberazioni in materia di scioglimento della società e di nomina del liquidatore, senza necessità di intervento del Tribunale. Con la conseguenza che, in difetto delle suddette deliberazioni, il ricorso per la nomina giudiziale del liquidatore proposto dal socio unico di s.r.l. deve essere dichiarato inammissibile, non potendo ravvisarsi una competenza sostitutiva dell'Autorità Giudiziaria a fronte di una omissione imputabile alla stessa parte ricorrente che a tale omissione può direttamente ovviare.
Ricade sulla società l'onere della prova della tempestiva e regolare convocazione dell'assemblea.
La costituzione in giudizio della società in persona dell'amministratore deve essere considerata priva di effetti processuali una volta che sia intervenuta la nomina di un curatore speciale.
Una delibera di assemblea di s.r.l. deve ritenersi nulla per assenza assoluta di informazione solo per il caso di completa carenza di convocazione dell'assemblea e non certamente quando manchi una minuziosa esposizione dell’oggetto della delibera nel corso della riunione.
Il provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., emesso inaudita altera parte e con il quale è stata disposta la sospensione dell’efficacia della convocazione dell’assemblea di una s.p.a., è revocato dal giudice previo accertamento della circostanza che detto provvedimento è stato comunicato ai partecipanti all’assemblea dopo lo svolgimento della stessa. In tal caso, infatti, risulta venuta meno la materia del contendere cautelare che giustificherebbe la conferma del provvedimento, e non sussiste più alcun periculum.
La legittimazione degli amministratori ad impugnare le deliberazioni assembleari, contemplata dall’art. 2377 c.c., si fonda non già su un interesse proprio degli amministratori, ma sull’esigenza di tutela dell’interesse generale alla legalità societaria, che implica (altro…)