Anche se gli artt. 12bis e 12ter della L.d.A. si riferiscono a tre sole categorie di opere (programma per elaboratore, banca dati e disegno industriale), la giurisprudenza ne estende l’applicazione a tutte le opere dell'ingegno realizzate nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato
Quando l’opera viene realizzata su commissione o in adempimento di un contratto di lavoro, tanto subordinato quanto autonomo, i diritti spettano al datore di lavoro o al committente, salvo diversa pattuizione.
I diritti patrimoniali su un’opera dell’ingegno che spettano al committente sorgono, salvo patto contrario, direttamente in capo a quest’ultimo quale effetto naturale del rapporto di lavoro autonomo o del contratto di opera professionale, e non a seguito di un trasferimento per manifestazione di volontà delle parti contraenti.
L’inadempimento, da parte del committente, dell’obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito con l’autore non comporta il venir meno dei diritti di sfruttamento economico dell’opera, proprio perché essi sono sorti direttamente in capo al committente con l’esecuzione del contratto e non gli sono stati ceduti dall’autore dell’opera.
Qualora l’autore e il committente si accordino tramite un contratto d’opera (con previsione di compenso per la realizzazione di una scenografia) e un contratto artistico (con un compenso per l’utilizzo per un certo numero di spettacoli dei bozzetti realizzati dall’artista) le parti riconoscono, in deroga ai principi generali desumibili dall’art. 12 bis e 12 ter L.d.a., che spetti al lavoratore un corrispettivo per l’utilizzazione economica dell’opera creativa da lui realizzata nei periodi di aspettativa.
In ossequio alla regola di cui all’art. 1417 c.c., le regole probatorie richiedono alle parti, qualora vogliano sostenere il contenuto simulatorio di un atto, in mancanza di allegazione dell’illeceità del negozio dissimulato, una controdichiarazione scritta che ne accerti la reale natura, non essendo allo scopo sufficienti né prove orali né argomenti di prova presuntivi.
I diversi finanziamenti soci effettuati a favore della società fallita non possono giustificare a valle, mediante compensazione, il mancato pagamento di un debito personale tra soci, pur relativo all’acquisizione delle quote sociali.
Non vi sono ostacoli giuridici alla scelta delle parti di creare volontariamente un vincolo solidale, purché sussista un nesso di cointeressenza tra le diverse posizioni dei condebitori, tutte funzionali a realizzare il medesimo interesse creditorio: la solidarietà in tali casi sopravviene, in virtù di scelta volontaria, ad un’obbligazione già esistente che non sia solidale.
L’ingiustificato omesso pagamento al pagamento del corrispettivo del contratto di cessione di quota rappresenta grave inadempimento che giustifica l’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1458 c.c.
Ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all’art. 1218 c.c., il creditore deve allegare non solo l’altrui inadempimento, ma deve anche allegare e provare l’esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente.
In caso di intestazione fiduciaria e contestuale mandato, con cui le parti pattuiscono che una di esse si obblighi a trasferire le quote sociali all’altra e quest’ultima provveda al pagamento del corrispettivo, oltre alla rifusione delle spese di gestione ed amministrazione degli importi dei finanziamenti effettuati non in conto capitale, occorre valutare l’assetto contrattuale complessivo voluto dalle parti stesse.
Qualora sia provato che le quote siano soltanto fittiziamente intestate alla fiduciaria, non è configurabile alcun corrispettivo per la cessione a favore della parte trasferente, essendo quindi il pagamento sprovvisto di tale causa e qualificabile, invece, come rimborso spese ex art. 1720 c.c. per la restituzione dei finanziamenti effettuati non in conto capitale dalla controparte.
La realizzazione di copia di videogrammi mediante servizio di registrazione da remoto ai fini della riproduzione privata di terzi è comunque assoggettata all'autorizzazione dell'avente diritto in via esclusiva. Infatti, (altro…)
L’"invenzione di servizio" sussiste ove l’attività inventiva venga compiuta in adempimento di un rapporto di lavoro che preveda l’invenzione quale oggetto e a tale scopo sia stata pattuita una specifica retribuzione. In questo caso (altro…)