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Sentenze con tag: criterio di liquidazione del danno

Corte d'appello di Ancona, 25 Ottobre 2026, n. 503/2024
Omesso versamento di tributi e contributi: responsabilità dei soci amministratori limitata a interessi e sanzioni
L’omesso pagamento dei debiti tributari e previdenziali, imposto dalla legge, è contrario al canone di prudente gestione e fonda la...

L’omesso pagamento dei debiti tributari e previdenziali, imposto dalla legge, è contrario al canone di prudente gestione e fonda la responsabilità dei soci amministratori [di società di persone poi fallita] per l’aggravio dell’esposizione debitoria della società, salvo che essi provino, ai sensi dell’art. 1218 c.c., che l’inadempimento è dipeso da causa a loro non imputabile, che non poteva essere evitata né superata con la diligenza richiesta al debitore.

Il danno conseguente all’omesso pagamento dei debiti tributari e previdenziali è limitato agli interessi e alle sanzioni, con esclusione delle imposte e dei contributi non versati; non vi rientra l’aggio di riscossione ex art. 17, comma 1, d.lgs. 112/1999 ammesso al passivo, che ha natura retributiva in quanto compenso per l’attività esattoriale. Non sono imputabili al socio amministratore gli interessi relativi a periodi d’imposta successivi al suo recesso o all’acquisto della qualità di socio accomandante.

Il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare non è di regola, nella sua interezza, conseguenza della prosecuzione della gestione in assenza delle condizioni che giustificano la continuità aziendale, perché comprende sia le perdite già verificatesi prima del manifestarsi della crisi sia le passività che l’impresa in crisi accumula anche nella fase di liquidazione; il danno risarcibile non coincide quindi con il patrimonio netto negativo a una certa data. In mancanza di allegazione di specifiche condotte di mala gestio, il danno da prosecuzione dell’attività va escluso quando risulti che la continuazione, lungi dall’aggravare il patrimonio netto, ne ha impedito un’ulteriore svalutazione rispetto all’ipotesi di cessazione.

La domanda risarcitoria commisurata al patrimonio netto negativo della società a una data determinata non comprende i danni derivanti da fatti successivi a tale data, come prelievi di somme o spese sostenute in seguito, che richiedono una specifica domanda anche se allegati nell’atto introduttivo.

In caso di fallimento del debitore, i crediti previdenziali iscritti a ruolo sono soggetti all’accertamento del passivo ex artt. 92 ss. l. fall. e la domanda di ammissione può fondarsi sul mero estratto di ruolo, da integrare con i documenti giustificativi in caso di contestazione del curatore, senza necessità della previa notifica della cartella di pagamento; all’estratto di ruolo equivale l’avviso di addebito dell’INPS, che ha efficacia di titolo esecutivo. L’estratto di ruolo, fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese azionate, costituisce prova idonea dell’entità e della natura del credito, anche nel giudizio di responsabilità promosso dal curatore contro gli amministratori.

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22/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 503/2024
Carica: Presidente
Giudice: Annalisa Gianfelice
Relatore: Paola De Nisco
Registro : RG – 969 –  2021
Tribunale di Firenze, 6 Ottobre 2025, n. 1999/2025
Distrazione di risorse sociali e omessa riscossione dei crediti verso soci: prova e liquidazione del danno
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti dell’amministratore, il criterio differenziale del deficit fallimentare, pur oggi espressamente previsto dall’art....

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti dell’amministratore, il criterio differenziale del deficit fallimentare, pur oggi espressamente previsto dall’art. 2486 c.c., ha carattere residuale, e deve essere preferito un metodo di stima del danno puntuale e analitico, parametrato alle singole condotte di mala gestio accertate e ai pregiudizi da esse derivati.

In presenza di atti distrattivi dell’organo gestorio, la natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore consente al curatore di limitarsi ad allegare l’inadempimento e a provare i prelievi dalle casse sociali, mentre grava sull’amministratore l’onere di dimostrare che le somme sono state impiegate nell’esercizio dell’attività d’impresa. Le attestazioni del curatore hanno valore di prova privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c. quando riguardano fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, e possono pertanto fondare la decisione [le dichiarazioni rese dall’amministratore al curatore circa l’abitudine dei soci di prelevare somme dalle casse sociali per uso personale].

L’annotazione in bilancio di crediti verso soci per versamenti ancora dovuti costituisce un’annotazione contra se, idonea a far ritenere accertata l’esistenza del credito, sicché integra illecito dell’amministratore l’omessa riscossione di tali crediti in assenza di prova di qualsiasi tentativo di esazione. Il danno sussiste soltanto se è provata l’irrecuperabilità del credito, che può desumersi [dalle dichiarazioni rese dallo stesso amministratore al curatore].

Il danno da distrazione di somme di denaro costituisce debito di valuta, perché il controvalore monetario del pregiudizio coincide con la somma liquida fuoriuscita dal patrimonio sociale e non richiede alcuna operazione di liquidazione. Sull’importo sono dovuti i soli interessi legali ai sensi degli artt. 1224 e 1284 c.c., salva la prova del maggior danno, che presuppone l’allegazione delle modalità alternative di impiego delle somme e del rendimento che esse avrebbero prodotto con certezza o elevata probabilità.

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17/10/2026
Data sentenza: 06/10/2025
Numero: 1999/2025
Carica: Presidente
Giudice: Linda Pattonelli
Relatore: Laura Maione
Registro : RG – 8310 –  2023
Tribunale di Roma, 25 Ottobre 2026, n. 9269/2021
Licenziatario che registra il marchio concesso in uso: risoluzione, nullità del marchio e danno liquidato per presunzioni
Il mancato pagamento dei canoni pattuiti per l’utilizzo di un marchio da parte della società licenziataria, avendo quest’ultima contestualmente proceduto...

Il mancato pagamento dei canoni pattuiti per l’utilizzo di un marchio da parte della società licenziataria, avendo quest’ultima contestualmente proceduto in modo del tutto arbitrario al deposito in proprio di domanda di registrazione di un marchio identico a quello concessole in uso, costituisce un grave inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1453 c.c., tale da giustificare la risoluzione del contratto di licenza. Ai fini della liquidazione del danno derivante dall’uso illecito del marchio, deve aversi riguardo ai criteri previsti dall’art. 125 c.p.i. È pertanto equo quantificare il risarcimento dovuto da parte della convenuta in favore dell’attrice in misura corrispondente all’importo dei canoni che sarebbero stati effettivamente dovuti qualora la parte convenuta non fosse stata inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto di licenza.

È nulla, per difetto del requisito della novità ai sensi dell’art. 12 c.p.i., la registrazione di un marchio identico a quello oggetto di un contratto di licenza (e comunque assai simile – tenuto conto di un elemento caratterizzante – agli ulteriori marchi per i quali l’attrice aveva già chiesto la registrazione), depositata dal licenziatario durante il rapporto contrattuale. È quindi fondata la domanda volta ad ottenere provvedimento inibitorio della protrazione dell’utilizzo del marchio da parte della convenuta, non avendone quest’ultima alcun titolo.

Qualora la parte convenuta per utilizzo illecito di un marchio non ottemperi all’ordine di esibizione dei documenti contabili necessari ai fini della individuazione degli utili conseguiti nell’esercizio dell’attività, il giudice può procedere alla liquidazione del danno su basi presuntive. In tale contesto, è legittimo stimare i corrispettivi utilizzando come parametro di riferimento i ricavi di altra impresa operante nel medesimo settore e rapportandoli al periodo di tempo dell’illecito. In relazione a tale parametro può quindi quantificarsi il risarcimento del danno tenuto conto delle royalties, individuate in via equitativa, che sarebbero state dovute dalla convenuta nei confronti dell’attrice qualora avesse stipulato un contratto di licenza d’uso del marchio. [nella specie, marchio “Shinto” di un ristorante di cucina giapponese: condanna a circa 33.400 e 46.800 euro per i due locali gestiti dalle convenute contumaci].

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27/09/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 9269/2021
Carica: Presidente
Giudice: Fausto Basile
Relatore: Laura Centofanti
Registro : RG – 2563 –  2017
Tribunale di Milano, 25 Ottobre 2026, n. 3094/2024
Diritto di sincronizzazione dell’opera musicale: il caso “The call of destiny”
Al produttore fonografico spetta ai sensi dell’art. 73 l.d.a. un mero diritto all’equo compenso per le utilizzazioni del fonogramma e...

Al produttore fonografico spetta ai sensi dell'art. 73 l.d.a. un mero diritto all’equo compenso per le utilizzazioni del fonogramma e il pagamento di tale diritto si configura come un obbligo legale conseguente all'utilizzazione del fonogramma e non come condizione di liceità della stessa sicchè la mancata corresponsione di tale compenso non costituisce un fatto illecito – in quanto non necessita di una preventiva autorizzazione - ma obbliga unicamente l’utilizzatore finale a versare gli importi dovuti.

Il diritto di sincronizzazione rientra tra le facoltà esclusive dell'autore. L’utilizzatore dell’opera musicale, ancorché titolare di licenza per la sua riproduzione, per l’ipotesi di sincronizzazione deve ottenere un ulteriore specifico consenso da parte degli autori dei brani musicali, essendo a essi riservato il diritto esclusivo di adattare (e registrare) le loro opere su supporti audiovisivi. Ciò in aderenza al generale principio di indipendenza dei singoli diritti patrimoniali d’autore, sanciti dagli articoli 19 e 199 L.d.A., per cui la cessione (o la licenza) di un diritto specifico non comporta la cessione (o la licenza) di altri diversi diritti spettanti all’autore, ma richiede consensi differenziati in ragione di ogni singola utilizzazione economica dell’opera.

In punto prescrizione, l’illecita utilizzazione di un’opera rientra nel novero dei fatti illeciti istantanei, ma in caso di ininterrotta riproduzione e diffusione di essa determina danni costantemente rinnovati nel tempo, che si prescrivono via via in modo continuo con riferimento al periodo quinquennale anteriore al primo atto interruttivo.

In caso di violazione la determinazione del danno risarcibile può avvenire sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell’articolo 158 L.d.A., e cioè in base all’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore dell’illecito avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto.

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06/08/2025
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 3094/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Claudio Marangoni
Registro : RG – 39238 –  2020
Tribunale di Palermo, 25 Ottobre 2022
Criterio di liquidazione del danno da indebita prosecuzione dell’attività di impresa
Nel caso di indebita prosecuzione dell’attività di impresa, il criterio di liquidazione del danno dell’intero deficit patrimoniale, che conduce a...

Nel caso di indebita prosecuzione dell’attività di impresa, il criterio di liquidazione del danno dell’intero deficit patrimoniale, che conduce a quantificare il danno nella differenza tra attivo e passivo fallimentare, rimane utilizzabile, solo quale estremo rimedio, qualora manchi del tutto la contabilità dell’impresa fallita e tale mancanza, ascrivibile all’organo gestorio, abbia precluso ogni accertamento da parte del curatore fallimentare.

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29/08/2023
Data sentenza: 25/10/2022
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Claudia Turco
Registro : RG – 3122 –  2015
Tribunale di Milano, 19 Aprile 2021
Evidenza
Il caso Mediaset-Vivendi: condotta volta ad impedire l’avveramento di una condizione sospensiva, cui è subordinata l’esecuzione di un contratto, e conseguenze risarcitorie
In presenza di un contratto di trasferimento di partecipazioni societarie, la cui esecuzione sia subordinata alla condizione sospensiva del rilascio...

In presenza di un contratto di trasferimento di partecipazioni societarie, la cui esecuzione sia subordinata alla condizione sospensiva del rilascio da parte delle Autorità preposte delle autorizzazioni necessarie all’attuazione dell’operazione secondo le disposizioni normative nazionali e sovranazionali, specialmente di carattere antitrust, costituisce inadempimento contrattuale la condotta della parte che consapevolmente non attui le obbligazioni assunte per favorire il rilascio, da parte della Commissione Europea, della dichiarazione di compatibilità dell'accordo col mercato comune. Il mancato avveramento di tale condizione sospensiva per effetto di siffatte condotte obbliga la parte inadempiente al risarcimento del danno.

La parte che, nell'ambito di un contratto sospensivamente condizionato, non adempia agli obblighi preliminari assunti, volti ad agevolare l'avveramento della condizione sospensiva posta nell'interesse di entrambe le parti, in modo tale da rendere impossibile l'avveramento di tale condizione, è responsabile per inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c.; in tal caso, la parte inadempiente è obbligata al risarcimento del danno che la controparte abbia subito in conseguenza della definitiva inefficacia del vincolo.

La fictio iuris prevista dall’art. 1359 c.c. - secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento – non può trovare applicazione laddove: (i) la condizione abbia carattere bilaterale, e sia dunque apposta dai contraenti nell’interesse di entrambe le parti; ovvero (ii) laddove l’evento dedotto in condizione sia costituito dal rilascio di autorizzazioni amministrative, indispensabili a realizzare la finalità economica del contratto, che non possono essere sostituite dalla semplice finzione legale della loro effettiva emanazione.

Il contratto condizionato sospensivamente è, sino all'avveramento della condizione, inefficace con riferimento agli effetti tipici programmati nel regolamento negoziale adottato, ma è pur sempre immediatamente produttivo dell’effetto vincolante delle parti all’osservanza delle pattuizioni e degli effetti prodromici e preparatori dell’adempimento nel periodo di pendenza della condizione, che potrebbero aver già determinato mutamenti della situazione giuridica che richiedano l’eliminazione del vincolo ai fini del ripristino di quella originaria. Pertanto, ancorché non siano sorte le obbligazioni derivanti dal regolamento negoziale “sospeso”, la risoluzione per inadempimento del contratto condizionato è configurabile per recidere il vincolo negoziale, se il mancato avveramento della condizione sia imputabile alla violazione ad opera dell’altra parte degli obblighi prodromici specificamente derivanti dal dovere di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione previsto dall’art. 1358 c.c..

Il contratto sottoposto a condizione sospensiva può ritenersi perfettamente concluso e, anche se non ancora efficace, già produce obbligazioni preliminari o prodromiche - da osservarsi dai contraenti durante la pendenza della condizione - il cui inadempimento può dar luogo ad una responsabilità contrattuale e ad una pronuncia di risoluzione per mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 1358 c.c.. La domanda di risoluzione può essere formulata laddove la parte nutra uno specifico interesse a recidere il vincolo negoziale inefficace per rimuovere ogni possibile conseguenza derivante dalla sua persistenza.

Il pregiudizio eventualmente derivante dalla 'rottura' di un vincolo rimasto inefficace, dovuta alla condotta di uno dei due contraenti, costituisce un danno da responsabilità contrattuale, connesso alla violazione dell’obbligo generale di comportamento secondo buona fede in pendenza della condizione, ovvero degli obblighi preliminari che ne costituiscono espressa specificazione; tale danno è risarcibile nei soli limiti in cui esso sia conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell’art. 1223 c.c., dell’inattuazione della parte del programma negoziale preordinata a favorire l’avveramento della condizione, o a disciplinare il rapporto fra le parti in pendenza della condizione, non potendo, invece, il pregiudizio essere riferito all’inadempimento delle obbligazioni principali dedotte in contratto, mai sorte in ragione dell’inefficacia del vincolo.

Le spese sostenute da un contraente per consulenze legali e di advisory in relazione alla formazione di un contratto che, a causa della condotta della controparte, sia rimasto improduttivo di effetti, costituiscono danno risarcibile, allorché riguardino la negoziazione, redazione e sottoscrizione dell'accordo; non sono, invece, configurabili come pregiudizio direttamente derivante dall'inadempimento, né sono equiparabili a costi inutilmente sostenuti, le spese sopportate per le difese legali nei giudizi scaturiti dalla vicenda sostanziale, attesoché tali esborsi sono soggetti alla regolamentazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza nell'ambito del singolo giudizio.

La causa, come elemento costitutivo del contratto inteso nella sua accezione più evoluta di funzione individuale della singola e specifica convenzione risultante dalla sintesi degli interessi che il negozio è concretamente diretto a realizzare, a prescindere dal modello astratto del tipo di negozio impiegato dai contraenti ( c.d. causa concreta), va scrutinata in relazione all’assetto impresso dalle parti agli interessi coinvolti nel regolamento negoziale al momento della stipulazione dell’accordo. La mancanza di causa è, quindi, vizio attinente alla fase genetica del contratto che deve emergere dal contenuto dell’accordo attraverso l’esame del regolamento degli interessi che vi è cristallizzato, insensibile alla sopravvenuta inattuazione del programma negoziale, che attiene invece alla fase successiva dell’esecuzione del contratto, così come all’erronea valutazione della convenienza economica dell’affare in relazione al difetto di qualità supposte dell’oggetto della prestazione che attiene, invece, alla possibile esistenza di vizi del consenso o di vizi redibitori.

La diversa misura dell’alea rispetto a quella originariamente percepita da uno dei contraenti, o la divergenza del valore dell’oggetto della prestazione in mancanza di qualità promesse o supposte dell’oggetto del contratto, possono incidere sulla genuinità del consenso o sull’esatta esecuzione dell’impegno negoziale, ma non sull’esistenza della causa del contratto.

Per la valutazione della redditività dell’azienda operante nel comparto delle televisioni a pagamento, caratterizzato dal livello elevato dei costi fissi da sostenere periodicamente per l’acquisto dei diritti di trasmissione dei contenuti e dalla “ volatilità” del parco abbonati che costituiscono l’unica fonte di reddito, i dati relativi all’oscillazione del numero degli abbonati ed al reddito medio per abbonato (c.d. ARPU) in un determinato periodo, così come l’entità dei costi sostenuti per le promozioni mirate all’acquisizione o al mantenimento della clientela, sono fondamentali per valutare le prospettive dell’impresa di produrre utile; tuttavia, la semplice reticenza del venditore su tali dati, risultanti da una disaggregazione o aggregazione diversa da quella attesa dalla controparte non è sufficiente a configurare il dolo omissivo, che, presupponendo, comunque, il raggiro, richiede la prova rigorosa che siano stati forniti dati aggregati o disaggregati in modo errato a fronte di specifiche ed inequivoche richieste.

La condotta di un operatore di primario rilievo che, nell'ambito di un contratto di acquisto di partecipazioni azionarie, si accontenti di ricevere risposte orali sul valore della società target, invece di rifiutarsi di concludere l’affare in mancanza della possibilità di eseguire una due diligence preventiva, assume i contorni o di una azzardata scelta di rischio imprenditoriale, o di un’inescusabile negligenza, evenienze, entrambe, estranee alla tutela dell’affidamento del contraente in tesi vittima del dolo dell’altro.

L’acquisto di strumenti finanziari derivati di protezione, costituiti da opzioni put europee sulle azioni ordinarie della controparte contrattuale, effettuato in occasione della conclusione di un contratto, rimasto poi inadempiuto, di permuta di partecipazioni azionarie, non rappresenta di per sé un danno risarcibile in capo all'acquirente anche in caso di sopravvenuta inefficacia del vincolo negoziale e mancata esecuzione della permuta, giacché le opzioni put alla scadenza possono, comunque, consentire di ricavare profitto a prescindere dal possesso delle azioni sottostanti; invero, l’acquisto dello strumento finanziario derivato compiuto per ragioni di protezione dal rischio di oscillazione di un dato titolo assume natura meramente speculativa in mancanza nel portafoglio del titolo sottostante, ma non necessariamente si traduce in una perdita.

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati dal fatto che prescindono dal possesso e dal trasferimento dei titoli sottostanti, essendo strutturati essenzialmente in modo tale da regolare il rapporto alla scadenza in funzione del prezzo del titolo sottostante, o dell’indice di borsa di riferimento dalla cui oscillazione dipende la perdita o il guadagno; pertanto, l’acquisto di strumenti finanziari derivati in vista della protezione dall’oscillazione del valore di borsa di determinate azioni non diviene completamente inutile con il fallimento dell’operazione di scambio azionario programmata, ma semplicemente si traduce in un acquisto speculativo foriero di pregiudizio patrimoniale solo se l’oscillazione del valore del titolo sottostante, al ribasso o al rialzo, si sia verificata in direzione tale da determinare la chiusura del contratto in perdita.

Il pregiudizio al patrimonio sociale – benché sia suscettibile di riflettersi indirettamente nella riduzione del valore della partecipazione sociale che ne costituisce frazione ideale - è un danno riferibile solo alla società, che, quale soggetto giuridico distinto ed autonomo rispetto al socio, è l’unica legittimata a farlo valere per ottenere un ristoro, da cui deriva, al contempo, l’eventuale, totale o parziale, reintegrazione del valore della partecipazione del socio.

Se la parte contraente vittima dell’inadempimento dell’altra sostiene un costo in occasione della stipulazione del contratto successivamente risolto, essa ha l'obbligo di provare l’esistenza e la consistenza del danno, dimostrando se ed in che misura il costo si sia rivelato completamente inutile per effetto dell’inadempimento dell’altro contraente. Ove il costo sia stato sostenuto per la conclusione di un contratto a prestazioni corrispettive deve provare di non averne avuto alcun beneficio né ricavo, per effetto dell'altrui inadempimento. Conseguentemente, laddove la parte affermi di aver subito un danno derivante dalla rinnovazione, imposta dalla controparte, di contratti di distribuzione asseritamente pregiudizievoli, essa, oltre a quantificare i costi sopportati, deve dimostrare di non aver ottenuto ricavi da detti contratti, ovvero di aver ottenuto ricavi inferiori ai costi, onde provare l'effettiva sussistenza di un danno risarcibile.

La diffusione di notizie ed informazioni di interesse pubblico potenzialmente lesive della reputazione altrui si connota di illiceità solo ove i fatti divulgati siano inveritieri, ed è, quindi, indispensabile che il danneggiato provi in giudizio, innanzitutto, la falsità delle circostanze dalla cui divulgazione la lesione della sua reputazione sociale sarebbe derivata.

La regolamentazione del mercato su cui operano le società quotate in borsa onera specificamente, ai sensi dell'art. 114 T.U.F., le emittenti di azioni quotate alla diffusione di qualsiasi informazione che possa incidere sull’andamento delle quotazioni, anche inerenti i risultati economici dell’attività di impresa o ad operazioni in corso di definizione con altre società, onde prevenirne l’utilizzazione privilegiata da parte della cerchia ristretta di soggetti che ne è a conoscenza ed arginare il fenomeno dell’insider trading; pertanto, la diffusione di notizie anche negative sull'evoluzione di un'operazione negoziale in corso può costituire, in talune situazioni, adempimento di un obbligo specifico per le società quotate, fonte di responsabilità aquiliana solo se le informazioni diramate al mercato non corrispondano a verità.

Laddove una società agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno cagionato da dichiarazioni pubbliche, in thesi inveritiere, di una controparte contrattuale, in merito all'inattendibilità del business plan della propria partecipata, che avrebbero inciso negativamente sul valore di mercato della partecipata medesima, essa deve dimostrare quale fosse tale valore di mercato al momento della propalazione della notizia, nonché il nesso causale tra la divulgazione della notizia dell’inattendibilità del business plan e l'eventuale flessione del valore di mercato della partecipazione, sotto il duplice profilo della perdita di valore dell’attività e della perdita del valore connesso alle potenzialità di espansione derivanti dall’ instaurazione di proficue sinergie con altre imprese del settore.

Il soggetto che lamenti di aver subito, a causa delle dichiarazioni pubbliche della controparte contrattuale circa l'asserita inattendibilità del business plan di una propria partecipata, un danno relativo alla riduzione del potere negoziale di vendita sul mercato di tale partecipata, deve dimostrare l’esistenza in concreto di potenziali acquirenti, ben individuati in soggetti disposti a competere fra loro per l’acquisto, svaniti dopo la divulgazione delle notizie sulle effettive prospettive di operatività della società target.

Non è illecita la divulgazione di notizie vere sullo stato di difficoltà patrimoniale, economica o finanziaria di altra società; il valore del patrimonio di tale società non può subire alcun pregiudizio ove, per effetto della reale situazione dell’impresa, esso fosse già seriamente compromesso al momento della diffusione delle informazioni.

Con riguardo al danno all’immagine della società e, in generale, degli enti, il pregiudizio non può essere rinvenuto in re ipsa nella diffusione di notizie denigratorie non vere lesive del diritto all’immagine dell’ente, ma richieda l’allegazione puntuale, e la prova, che tale diffusione abbia effettivamente pregiudicato la reputazione commerciale dell’impresa presso i consociati con cui interagisce nel settore di mercato ove opera, non potendo nel sistema della responsabilità civile ascriversi al risarcimento del danno una mera funzione punitiva della violazione dell’interesse tutelato.

L’andamento al ribasso del prezzo di borsa del titolo per il c.d. "effetto annuncio", cagionato dalla diffusione della notizia della rottura di un accordo, ad opera della controparte contrattuale, costituisce meramente un riflesso sul mercato finanziario della rottura dell'accordo medesimo, che non necessariamente sottintende la lesione della reputazione dell’impresa sul mercato economico in cui opera, e che quindi non crea, di per sé danno al patrimonio della società quotata emittente, strutturalmente esposta alla fluttuazione del valore di borsa delle sue azioni, limitandosi a costituire indice del momentaneo volgere del rischio dell’investimento a sfavore della platea dei suoi azionisti.

In presenza di un contratto di trasferimento di partecipazioni, la cui efficacia sia sottoposta all'avveramento di una condizione sospensiva, che preveda in capo ad uno dei paciscenti l'obbligo di stipulare, al closing, un patto parasociale con un socio della controparte contrattuale, terzo rispetto all'accordo, nessun obbligo nei confronti di tale terzo, neppure di protezione, può sorgere laddove la condizione sospensiva non si verifichi.

In un contratto di permuta di partecipazioni, la previsione del futuro intervento negoziale di un socio di uno dei due paciscenti, attraverso la sottoscrizione di un patto parasociale con l'altro contraente, contestualmente alla conclusione dello scambio azionario, sottintende l'interesse economico di tale socio al successo dell'iniziativa imprenditoriale della società controllata, ma non è idoneo a creare alcun effetto "protettivo" della sua sfera giuridica.

Il patto parasociale che due parti si obblighino a stipulare al verificarsi di una condizione sospensiva non spiega alcun effetto tra i potenziali paciscenti laddove la condizione non si verifichi, anche se il mancato avveramento della condizione sia imputabile ad uno dei contraenti.

La figura del "contratto con effetti protettivi dell'interesse del terzo", sorta in riferimento alla lesione dei diritti fondamentali della persona e quindi di dubbia applicabilità nell'ambito di un contratto di trasferimento di partecipazioni societarie, per poter sussistere richiede che la protezione che fa assurgere ad aspettativa giuridicamente tutelata il mero interesse di fatto del socio/terzo alla corretta esecuzione della prestazione contrattuale , risulti in modo specifico dal contenuto dell'accordo.

La responsabilità aquiliana concorrente, connessa ad un fatto di inadempimento contrattuale, presuppone che il danno, in capo al terzo, sia derivato dalla lesione non di un mero interesse economico di fatto di detto terzo all’esecuzione del programma negoziale, vincolante solo fra i contraenti, ma di un suo vero e proprio diritto soggettivo, o quantomeno di una sua posizione giuridicamente tutelata, che trovi la sua fonte all’esterno del regolamento contrattuale.

Il danno derivato dall’inadempimento del contratto fra la società ed un terzo, giuridicamente riferibile solo alla società, lambisce il socio di riflesso, colpendolo nel suo interesse meramente economico al successo delle iniziative intraprese nell’esercizio dell’attività comune di impresa, la cui lesione non può configurare il danno ingiusto, elemento costitutivo dell’illecito aquiliano secondo la previsione dell’art. 2043 c.c..

Gli azionisti di una società quotata non hanno diritto a che i terzi che contraggono con la società siano adempienti ai loro impegni negoziali; non può, quindi, configurarsi un illecito aquiliano del terzo contraente, nei confronti dell'azionista, in dipendenza della mera violazione dolosa o colposa dell’accordo stretto con la società emittente, né il c.d. effetto annuncio può essere fonte di danno risarcibile in difetto dei presupposti dell’illecito diffamatorio.

L’oscillazione del valore di borsa del titolo è una componente fisiologica del rischio gravante sul socio di una società quotata che, anche se dovuto ad un evento anomalo, non determina di per sé alcun danno effettivo all’azionista, ma resta a livello di indicatore della misura del rischio che l’investimento sta correndo in un determinato momento, suscettibile di tradursi in perdita economica effettiva solo quando la partecipazione dovesse essere effettivamente dismessa a prezzo inferiore rispetto a quello a cui è stata acquistata.

Il socio di emittente quotata che sia titolare di una partecipazione rilevante, cioè di consistenza quantitativa tale da consentirgli di esercitare un'influenza dominante o il controllo sulla società, in caso di diminuzione del prezzo delle azioni sconta, oltre al rischio di perdita dell'investimento, anche l'aumento del rischio della perdita del controllo della società emittente, rendendo possibili a costo contenuto acquisizioni ostili; tale rischio è, tuttavia, tipico del socio titolare di una partecipazione rilevante in una società quotata, connesso alla struttura stessa della sua compagine sociale, indistintamente aperta a chiunque intenda investire nell’impresa comune, che non gli consente di nutrire alcuna aspettativa alla conservazione dell’assetto proprietario che gli assicura il governo dell’impresa, meno che mai in un mercato che attraverso la disciplina della trasparenza degli assetti proprietari e dell’OPA tende ad incentivare la “contendibilità” del governo delle società quotate per assicurare una gestione quanto più efficiente possibile dell’impresa comune, finanziata attingendo alle risorse di azionisti di minoranza tendenzialmente inerti.

Il rischio di perdita del controllo della società emittente rappresenta un pregiudizio solo a livello potenziale in caso di diminuzione del prezzo azionario, che non può dirsi venuto ad effettiva esistenza ove, nel periodo di ribasso del titolo, il pacchetto azionario di controllo o la partecipazione rilevante siano rimasti saldamente nelle mani del socio di maggioranza.

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03/10/2022
Data sentenza: 19/04/2021
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Daniela Marconi
Registro : RG – 47205 –  2016
Tribunale di Milano, 25 Ottobre 2026, n. 8000/2017
Quantificazione equitativa del danno da indebita prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale sociale
Il danno arrecato ai creditori dall’indebita prosecuzione dell’attività sociale dopo la perdita del capitale [di s.r.l. poi fallita] può essere...

Il danno arrecato ai creditori dall’indebita prosecuzione dell’attività sociale dopo la perdita del capitale [di s.r.l. poi fallita] può essere equitativamente quantificato, in assenza della possibilità di più precisi riscontri date le carenze della documentazione contabile, in misura pari all’ammontare dei debiti ammessi al passivo e sorti nel periodo successivo al verificarsi della causa di scioglimento, dal quale va dedotta, sempre in via equitativa, una percentuale corrispondente ai costi di liquidazione che l’impresa avrebbe comunque dovuto sostenere anche laddove lo scioglimento fosse stato tempestivamente accertato dall’amministratore [fattispecie anteriore all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c. ad opera dell’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14].

L’aggravamento del dissesto derivante dall’indebita prosecuzione dell’attività sociale può essere dimostrato in via indiziaria, valorizzando la sentenza di applicazione della pena pronunciata per il corrispondente reato, la mancata consegna al curatore delle scritture contabili, il ricorso abusivo al credito e la composizione del passivo fallimentare, quando quest’ultima riveli che la parte più rilevante dei debiti è sorta nel periodo successivo alla perdita del capitale.

La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice civile [chiamato a pronunciarsi sull’azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti dell’amministratore per le medesime condotte], il quale, ove intenda disconoscerne l’efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una responsabilità insussistente e il giudice penale vi abbia prestato fede. Tale sentenza, pur non essendo assistita dall’efficacia del giudicato, può quindi essere utilizzata come prova nel giudizio civile.

La prospettazione di condotte distrattive dell’amministratore, ancorché recepita nell’imputazione penale, è di per sé insufficiente a fondare la pretesa risarcitoria del curatore, che deve dimostrare il pregiudizio patrimoniale derivatone; tale pregiudizio difetta quando i beni asseritamente distratti [sottoposti a sequestro] restano suscettibili di essere recuperati dalla curatela. Allo stesso modo, l’irregolare tenuta delle scritture contabili e il ricorso abusivo al credito danno luogo a risarcimento solo se l’attore allega e prova uno specifico pregiudizio al patrimonio sociale o ai creditori direttamente derivante da tali condotte.

L’art. 1304, comma 1, c.c. si riferisce unicamente alla transazione avente ad oggetto l’intero debito, perché è la comunanza dell’oggetto della transazione che consente al condebitore solidale, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, di avvalersene pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. Se la transazione stipulata tra il creditore e uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota di quest’ultimo, occorre distinguere: se il condebitore che ha transatto ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il debito residuo gravante sugli altri si riduce in misura corrispondente all’importo pagato; se invece il pagamento è stato inferiore, il debito residuo degli altri coobbligati si riduce in misura pari alla quota di chi ha transatto.

In mancanza di diverse risultanze, la quota di responsabilità del coobbligato solidale [coamministratore] che ha transatto con la curatela si presume pari a quella degli altri responsabili, ai sensi dell’art. 2055 c.c.

La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell’obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d’ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, perché devono ritenersi compresi nell’originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi.

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10/01/2022
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 8000/2017
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Elena Riva Crugnola
Registro : RG – 51675 –  2014
Tribunale di Milano, 14 Maggio 2018
Occorre giustificare l’utilizzo del criterio equitativo del patrimonio netto differenziale per la quantificazione del danno ex art. 2482 ter cod. civ. da illegittima prosecuzione dell’attività d’impresa
Nell’azione di risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore di s.r.l. per violazione dell’art. 2482 ter cod.civ., l’attore che quantifica la...

Nell’azione di risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore di s.r.l. per violazione dell’art. 2482 ter cod.civ., l’attore che quantifica la domanda risarcitoria utilizzando il criterio meramente equitativo pari alle differenze dei netti patrimoniali ha l’onere di giustificare l’utilizzo di tale criterio. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]

 

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10/01/2022
Data sentenza: 14/05/2018
Registro : RG – 55549 –  2016
Tribunale di Cagliari, 11 Aprile 2018
Evidenza
Criterio dei netti patrimoniali e fase cautelare
Nella fase cautelare (in un procedimento per sequestro conservativo), ai fini di un accertamento sommario del danno cagionato al Fallimento...

Nella fase cautelare (in un procedimento per sequestro conservativo), ai fini di un accertamento sommario del danno cagionato al Fallimento dagli amministratori a causa dell'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa, può trovare applicazione il criterio dei c.d. "netti patrimoniali", che quantifica il pregiudizio in una somma pari alla differenza tra il passivo fallimentare e il debito esistente al momento in cui venne perso il capitale, in luogo del criterio, dettato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9100/2015, della "valutazione dell'esito della gestione caratteristica", che invece individua, a ben precisate condizioni, il danno nella differenza tra passivo ed attivo fallimentare. Infatti, pur non tenendo conto di diversi elementi idonei ad alterare il risultato ed essendo quindi generalmente applicato per addivenire ad una liquidazione equitativa del risarcimento, il criterio dei netti patrimoniali risulta appropriato nella fase cautelare ad una determinazione del danno in misura approssimativa, ove aggiustato con il dimezzamento dell'ammontare, essendo rimessa alla fase di merito la quantificazione complessiva ed esatta dello stesso, anche mediante C.T.U., con la possibilità per gli amministratori di fornire, in sede di cognizione ordinaria, la prova della riconducibilità di alcune poste debitorie a fatti precedenti la perdita del capitale, ovvero circa la riconduzione di parte di esse ad attività meramente conservativa del patrimonio sociale.

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04/01/2022
Data sentenza: 11/04/2018
Registro : RG – 1372 –  2018
Tribunale di Catania, 21 Dicembre 2019
Evidenza
Azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare e liquidazione del danno su base equitativa
Fermo l’onere per il curatore che voglia esperire l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 L.F. di provare la violazione...

Fermo l'onere per il curatore che voglia esperire l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 L.F. di provare la violazione da parte degli amministratori degli obblighi di gestione non lesiva dell'integrità del patrimonio, nell'impossibilità per quest'ultimo di avvalersi delle scritture contabili mancanti, il danno da risarcire sarà individuato e liquidato in misura corrispondente al deficit fallimentare, da liquidare in via equitativa.

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16/02/2021
Data sentenza: 21/12/2019
Registro : RG – 3581 –  2013
Tribunale di Milano, 2 Agosto 2019
Azione di responsabilità dell’amministratore, presupposti per la liquidazione equitativa del danno
Nell’ ambito dell’azione di responsabilità dell’amministratore l’applicazione della liquidazione equitativa  ex art. 1226 cod. civ. presuppone l’impossibilità di quantificare un...

Nell’ ambito dell’azione di responsabilità dell’amministratore l’applicazione della liquidazione equitativa  ex art. 1226 cod. civ. presuppone l’impossibilità di quantificare un danno comunque provato nell’ an dall’ attrice; pertanto, il criterio equitativo del risarcimento del danno non può applicarsi qualora l’asserito danneggiato, in riferimento a danni puntualmente quantificabili, lo invochi per colmare la propria lacuna probatoria. (altro…)

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19/01/2020
Data sentenza: 02/08/2019
Registro : RG – 66297 –  2015
Tribunale di Catania, 28 Luglio 2018
Responsabilità degli amministratori di s.r.l.
In caso di esercizio da parte del curatore fallimentare delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori ex artt. 2393...

In caso di esercizio da parte del curatore fallimentare delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori ex artt. 2393 e 2394, si applicano i principi comuni in materia di responsabilità contrattuale. Ne deriva che parte attrice, una volta individuata la fonte del proprio diritto, può limitarsi ad allegare l'inadempimento del convenuto, il quale dovrà per contro provare il proprio adempimento. Occorre, tuttavia, che l'inadempimento sia specificamente allegato, (altro…)

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11/04/2019
Data sentenza: 28/07/2018
Registro : RG – 19205 –  2014
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