La disciplina dell'art. 2560 c.c. prevede al comma 1 che l'alienante l'azienda non è liberato dei debiti della stessa se non risulta che i debitori vi hanno consentito; e il comma 2 prevede che l'acquirente subentra in essi se risultano dai libri contabili. Si tratta di un regime ineludibile e certamente non derogabile per fatti dell'alienante e del cessionario. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 2560 c.c., parte cedente non è liberata dai debiti e deve dunque inserirli a bilancio (ove essa sia una società), e pagarli. Il paragrafo 73 contenuto nel principio contabile n. 19 riferito ai debiti, che stabilisce che “la società elimina del tutto o in parte il debito dal bilancio quando l’obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita” può avere applicazione solo quando l’obbligazione sia trasferita in senso proprio, e la cedente se ne sia realmente liberata, e non quando si compia un negozio che pur comportando l’avvento di un nuovo debitore non liberi il soggetto originario. I principi OIC infatti non formano legge, ma dettano le regole contabili che traducono il portato della legge.
Qualora un credito preteso unitariamente dal socio nei confronti della società sia in realtà composto da più crediti, sorti in tempi diversi, dai quali solo alcuni attinenti al rapporto sociale e gli altri derivanti da rapporti di scambio tra socio e società partecipata, sussiste la competenza della sezione specializzata solo per i primi crediti. Né può dar luogo a una connessione tale da determinare l’attrazione alla competenza specializzata l’identità soggettiva. Infatti, a nessuno dei criteri di cui agli artt. 31/36 c.p.c. basta la mera identità del soggetto passivo. Inoltre, la competenza specializzata, che implica l’impegno di un giudice specializzato e collegiale, si giustifica solo in ragione delle liti in cui sia riconoscibile un immediato radicamento causale rispetto alle vicende societarie e allo status di socio.
Qualora la cessione di azienda abbia ad oggetto l'esercizio di attività di rivendita ordinaria di generi di monopolio, per ovviare alle conseguenze dell'impossibilità di traferire la licenza per i generi di monopolio contestualmente al trasferimento di proprietà dell'attività, le parti, in conformità alla prassi del settore, sono solite raggiungere un accordo che vede il cedente aprire un conto corrente a proprio nome, con delega al cessionario e ad un dipendente di costui ad operare su tale conto. In tal modo il cessionario potrebbe prelevare direttamente gli incassi delle vendite del monopolio accreditati sul conto corrente dell'intestatario della licenza, essendo, poi tenuto, analogamente, a sostenere i relativi costi. [Nel caso di specie, l'attore cedente, che chiedeva il rimborso delle imposte relative all'azienda ceduta nel periodo occorso per la voltura delle licenze amministrative, pur essendo gravato dall'onere probatorio, non aveva dimostrato e neppure allegato i dettagli di un siffatto accordo, limitandosi a richiamare la clausola relativa agli effetti della cessione sui redditi e sui costi dell'azienda, senza alcuna indicazione riguardo ad un'eventuale accordo tra i contraenti in merito alla questione della licenza che tenesse conto della particolarità della normativa di settore.]
La solidarietà ex lege dell’acquirente nei debiti della cedente è condizionata dalle risultanze dei libri contabili obbligatori, da cui deve emergere l’iscrizione del debito.
La mancata iscrizione nei libri contabili ovvero anche la loro assenza, sotto il profilo della responsabilità debitoria del cessionario, non può quindi essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti fosse comunque conosciuta dall'acquirente.
Il contratto d'appalto inerente lavori di ristrutturazione dell'immobile ove è svolta l'attività d'impresa non è qualificabile come contratto "stipulato per l'esercizio dell'impresa" ai sensi dell'articolo 2558 del codice civile.
In caso di cessione occulta di azienda, stante il limite legale della prova scritta dei trasferimenti di azienda di cui all'art. 2556, comma 1, c.c., è da ritenersi inapplicabile il criterio formale dell'iscrizione dei debiti aziendali nelle scritture contabili del cedente (altro…)