Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: decadenza

Tribunale di Bologna, 18 Luglio 2026, n. 3850/2025
La notorietà meramente locale dei segni distintivi e il possibile regime di duopolio
Il “rideposito” di un marchio, sebbene possa essere considerato indice della volontà di utilizzare, prima o poi, il marchio medesimo,...

Il "rideposito" di un marchio, sebbene possa essere considerato indice della volontà di utilizzare, prima o poi, il marchio medesimo, non vale di per sè a superare la sanzione di decadenza del voluta dal legislatore ex art. 24, co. 1, c.p.i.

In tema di segni distintivi di un'impresa, in ossequio al principio di unitarietà degli stessi, chi acquista il diritto su un segno utilizzato in una determinata funzione tipica (nella specie, di insegna) acquista il diritto sul medesimo anche in riferimento alla utilizzazione in funzioni ulteriori e diverse (nella specie, come ditta e in tabelloni pubblicitari), ferma restando l'estensione della tutela all'ambito territoriale raggiunto in riferimento all'uso fattone.

In caso di acquisita notorietà meramente locale di un segno distintivo, il "preutente" di fatto, oltre ad avere il diritto di fare uso di tale segno distintivo in ambito locale, non ha anche il diritto di vietare ad altri di fare uso di segni distintivi ad esso uguali o comunque interferenti, essendo configurabile una sorta di regime di "duopolio", atto a consentire, nell'ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato.

 

Leggi tutto
07/06/2026
Data sentenza: 18/07/2026
Numero: 3850/2025
Carica: Presidente
Giudice: Vittorio Serra
Relatore: Roberta Dioguardi
Registro : RG – 2546 –  2023
Tribunale di Brescia, 18 Luglio 2026
Decadenza di marchio per mancato utilizzo e nuova registrazione di marchio
Il deposito di una nuova registrazione di marchio non può “sanare” le conseguenze della decadenza già maturata per il mancato...

Il deposito di una nuova registrazione di marchio non può “sanare” le conseguenze della decadenza già maturata per il mancato utilizzo del segno nel quinquennio. Tale circostanza inoltre non implica automaticamente la sussistenza di una malafede nella registrazione del nuovo marchio, identico a quello oggetto di decadenza. Il titolare del marchio decaduto ben può ricominciarne l'utilizzazione nell’ipotesi in cui il segno non sia stato nel frattempo registrato o utilizzato da altri. Coerentemente, egli potrà provvedere a effettuare validamente una nuova registrazione dello stesso.

Leggi tutto
07/06/2026
Data sentenza: 18/07/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Davide Scaffidi
Registro : RG – 4182 –  2024
Tribunale di Ancona, 18 Luglio 2026, n. 1636/2024
Competenza arbitrale: eccezione di compromesso, decadenze ed effetti processuali
L’eccezione di compromesso ha natura processuale e integra una questione di competenza; ai sensi degli artt. 38 e 819ter c.p.c....

L’eccezione di compromesso ha natura processuale e integra una questione di competenza; ai sensi degli artt. 38 e 819ter c.p.c. deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, restando altrimenti esclusa la competenza arbitrale con riguardo alla controversia decisa in giudizio.

La competenza arbitrale, fondandosi sulla volontà delle parti, non è assimilabile alla competenza funzionale e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 38, co. 3, c.p.c., essendo consentito alle parti, con condotte processuali convergenti, escluderla mediante instaurazione del giudizio ordinario e mancata proposizione dell’eccezione.

In applicazione dell’art. 819ter, co. 2, c.p.c. – a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 223/2013) – è applicabile la translatio iudicii ex art. 50 c.p.c. nei rapporti tra arbitrato e processo, tanto quando il giudice ordinario declini la competenza in favore degli arbitri quanto nell’ipotesi inversa.

La regola di cui all’art. 38, co. 2, c.p.c., relativa all’adesione all’indicazione del giudice territorialmente competente, non risulta applicabile all’eccezione di competenza arbitrale. Ne consegue che il giudice è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali limiti alla compromettibilità in arbitri della controversia, anche rilevabili d’ufficio.

La clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri “qualunque controversia” tra società e amministratori, relativa a rapporti riferibili alla vita sociale, ricomprende anche le controversie aventi ad oggetto i compensi dovuti all’amministratore unico, ove inerenti al rapporto sociale e a diritti disponibili.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove sia accolta l’eccezione di compromesso e dichiarata la competenza arbitrale, la decisione deve essere assunta con sentenza, e non con ordinanza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la revoca del decreto per ragioni di rito (quale la declaratoria di competenza arbitrale) comporta la soccombenza dell’opposto, avuto riguardo all’esito complessivo della controversia. L’eventuale adesione dell’opposto all’exceptio compromissi rileva, al più, ai fini della quantificazione delle spese, ma non incide sull’an della soccombenza.

Leggi tutto
14/02/2026
Data sentenza: 18/07/2026
Numero: 1636/2024
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Pompetti
Relatore: Maria Federica Minervini
Registro : RG – 650 –  2024
Tribunale di Ancona, 18 Luglio 2026
La competenza arbitrale: eccezione di compromesso, limiti di arbitrabilità e translatio iudicii
L’eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza, la quale – giusta quanto stabilito dall’art. 38,...

L’eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza, la quale - giusta quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, cod. proc. civ. - deve essere sollevata dalla parte, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.

In caso di eccezione di competenza arbitrale, non trova applicazione la regola dell’art. 38, comma 2, cod. proc. civ., relativa all’adesione delle parti all’indicazione del giudice territorialmente competente. Tale norma, infatti, presuppone che la scelta del giudice rientri integralmente nella disponibilità delle parti, circostanza che non ricorre in materia di competenza arbitrale (la quale incontra dei limite oggettivi, quali quelli derivanti dall’arbitrabilità della lite).

In applicazione dell’art. 819-ter, comma 2, cod. proc. civ. (come integrato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 223 del 2013), in caso di pronuncia del giudice ordinario di diniego della propria competenza in favore di quella dell’arbitro (o anche nell’ipotesi inversa), trova applicazione la “translatio iudicii” di cui all’art. 50 cod. proc. civ., con la conseguenza che nel giudizio proseguito davanti al giudice competente devono ritenersi salvi gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda.

Le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni societarie aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche d’ufficio dal giudice, attengono a diritti indisponibili e, come tali, non sono compromettibili in arbitri ex art. 806 cod. proc. civ.

Leggi tutto
11/02/2026
Data sentenza: 18/07/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro : RG – 45 –  2024
Tribunale di Catania, 1 Luglio 2025, n. 109/2025
Enti locali e limiti al possesso di partecipazioni in società
Poiché gli enti locali non possono mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto le attività di...

Poiché gli enti locali non possono mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto le attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in caso di mancata alienazione mediante la procedura ad evidenza pubblica, si verifica una sorta di decadenza ope legis della partecipazione con il conseguente obbligo, per la società, di procedere alla liquidazione all’ente del valore delle quote o delle azioni in base agli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2437 ter, co. 2 c.c.. Si tratta di un procedimento di dismissione delle partecipazioni che non può essere configurato come esercizio del diritto di recesso, il quale, diversamente, presuppone l’espressione di una volontà abdicativa legata all’interruzione del rapporto societario.

Leggi tutto
03/10/2025
Data sentenza: 01/07/2025
Numero: 109/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Vera Marletta
Relatore: Dott.ssa Vera Marletta
Registro : RG – 11323 –  2023
Tribunale di Venezia, 18 Luglio 2026, n. 2658/2025
Sul termine d’impugnazione delle delibere assembleari e il principio di uguaglianza e di parità di trattamento dei soci
Le delibere invalide ai sensi del primo comma dell’art. 2479 ter c.c. devono essere impugnate entro novata giorni dalla loro...

Le delibere invalide ai sensi del primo comma dell’art. 2479 ter c.c. devono essere impugnate entro novata giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Si tratta di un termine di decadenza, cui non si applicano gli istituti della sospensione e dell’interruzione disciplinati dagli artt. 2941 e 2943 c.c. Tale termine per impugnare decorre dalla data di iscrizione della deliberazione nel libro delle decisioni e si applica a tutti i tipi di decisione dei soci, siano esse adottate con il metodo assembleare ovvero mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso e prescinde dalla data di verbalizzazione e dalla data di iscrizione nel registro imprese. Il dies a quo per l’esercizio dell’impugnativa decorre esclusivamente dalla data di trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, non rilevando la data di iscrizione al Registro delle Imprese, nel caso in cui la delibera sia soggetta ad iscrizione, trattandosi di un termine unico, come illustrato nella Relazione governativa al D.lgs. n. 6 del 2003. Tale disciplina trova la sua ragion d’essere nell’elevato grado di partecipazione alla vita dell’ente da parte dei soci di talché la pubblicità interna rappresentata dai libri sociali assume maggior rilevanza rispetto a quella che si realizza tramite il Registro delle Imprese.

Il principio di proporzionalità e il connaturato principio di parità di trattamento dei soci esposti dal comma 2 dell’art. 2468 c.c. in forza dei quali sono attribuiti ai soci i medesimi diritti, in misura per l’appunto proporzionale alla misura della partecipazione, costituiscono regole dispositive, poste a tutela dell’interesse dei soci, che possono essere derogate in nome del rilievo personalistico che informa anch’esso l’aspetto organizzativo del nuovo tipo sociale della S.r.l. ed in forza del quale assume rilievo statutario l’intuitus personae. Il terzo comma disciplina l’ipotesi in cui l’autonomia negoziale voglia introdurre deroghe al principio di uguaglianza e di proporzionalità del contenuto delle partecipazioni sociali. L’eventuale deroga all’uguaglianza ed alla proporzionalità si estrinseca nell’attribuzione di particolari diritti a singoli soci ed esclude invece la loro incorporazione in partecipazioni sociali comprensive di diritti diversi rispetto alle altre. Con particolare riferimento alla nomina degli amministratori, l’art. 2475 c.c. prevede che i soci nominino uno o più amministratori della società con decisione ai sensi dell’art. 2479 c.c., salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. La norma dell’art. 2468, 3° comma c.c. legittima la previsione pattizia di meccanismi di designazione degli amministratori diversi dalla decisione dei soci assunta dall’art. 2479 c.c.

L’attribuzione di uno o più diritti particolari a tutti i soci di una s.r.l. deve invece ritenersi ammissibile in considerazione del tenore letterale dell’art. 2468, comma 3, c.c., che non esclude che i diritti particolari possano riguardare tutti i soci e dell’autonomia statutaria riconosciuta al tipo sociale s.r.l., in forza della quale i soci possono decidere di attribuire rilevanza alle persone di tutti i soci.

Leggi tutto
11/09/2025
Data sentenza: 18/07/2026
Numero: 2658/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Chiara Campagner
Registro : RG – 5208 –  2023
Tribunale di Milano, 18 Luglio 2026, n. 2994/2024
La convalida del marchio e l’istituto della sospensione necessaria. Il caso Valentino.
L’istituto della c.d. convalidazione, non rappresenta né una perdita del diritto all’uso del proprio marchio, né una forma di acquisto...

L'istituto della c.d. convalidazione, non rappresenta né una perdita del diritto all'uso del proprio marchio, né una forma di acquisto del diritto all'uso del marchio da parte di chi lo abbia adottato di fatto senza contestazione, ma integra una ipotesi di decadenza dall'esercizio dell'azione di nullità o contraffazione. La convalidazione introduce una preclusione all'esercizio tardivo dell'azione (di nullità o contraffazione) per il fatto che la stessa non sia stata esercitata nel termine preposto, lasciando impregiudicata ogni questione di validità o nullità del marchio posteriore nei confronti dei terzi; e disponendo soltanto, come avvertito da attenta dottrina, che il suo titolare rimasto inerte è decaduto dal diritto di difendere l'uso monopolistico del marchio nei confronti di colui del quale ha tollerato l'abuso. L'eccezione di convalida del marchio è un'eccezione in senso stretto e deve quindi a pena di decadenza essere proposta nel primo atto difensivo.

Ai sensi dell'art. 819 ter, comma 2, c.p.c. nei rapporti tra arbitrato e processo non trova applicazione l'art. 295 c.p.c., sicché il giudice ordinario non può sospendere il giudizio in ragione della pregiudizialità della causa pendente dinanzi agli arbitri.

La sospensione necessaria del processo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., può essere disposta soltanto quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di un'altra causa, nel senso che la definizione di quest'ultima abbia portata pregiudiziale in senso stretto rispetto alla prima, e cioè sia idonea a spiegare effetti vincolanti, con l'autorità propria del giudicato sostanziale, in quanto suscettibile di esaurire, in tutto o in parte, il thema decidendum del giudizio da sospendere. Tale rapporto postula l'esistenza non già di un mero collegamento fra diverse statuizioni, derivante da una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di questioni di diritto da risolvere per la loro adozione, ma di un nesso logico-giuridico per cui la decisione della causa pregiudiziale, oltre ad investire un antecedente necessario di quella pregiudicata, sia suscettibile di spiegare in quest'ultimo efficacia di giudicato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, risolvendosi la sospensione in un diniego, seppure temporaneo, di giustizia, l'istituto della sospensione necessaria risulta progressivamente abbandonato a favore del principio dell'autonomia di ciascun processo, che deve indurre il giudice a privilegiare strumenti alternativi alla sospensione, in linea con la regola costituzionale del giusto processo di durata ragionevole, che impone, non solo rigore nella verifica della stretta pregiudizialità giuridica, ma che comunque ritiene che quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. poiché il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria sia l'autorità della sentenza di primo grado.

A proposito dell'astratta possibilità che, con riguardo ad una medesima condotta si ravvisi il concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, o aquiliana, per orientamento consolidato da tempo della giurisprudenza anche di legittimità, suole dirsi che il debitore, autore del danno ingiusto, risponde "a doppio titolo", ossia per violazione del preesistente vincolo obbligatorio e, insieme, per inosservanza del generale precetto del neminem laedere canonizzato nell'art. 2043 cod. civ.. La duplicità di titolo comporta un diverso atteggiarsi della fase attuativa del rapporto obbligatorio avente ad oggetto il risarcimento (essendo distinto il regime per ciascuna delle azioni), ma rimangono identici gli elementi genetici del rapporto stesso, ossia gli elementi di fatto soggettivo (dolo o colpa) ed oggettivo (condotta antigiuridica e danno) che determinano entrambe le forme di responsabilità. Dal che consegue che la pretesa risarcitoria fondata su tali elementi di fatto (soggettivo ed oggettivo), che costituiscono la causa petendi, è unica per le due azioni giudiziarie, contrattuale e aquiliana.  Questo significa che se la condotta è identica, invocare l’una o l’altra delle responsabilità può valere a sfruttarne il diverso regime (in tema di distribuzione dell'onere della prova dell'elemento soggettivo).

Leggi tutto
28/07/2025
Data sentenza: 18/07/2026
Numero: 2994/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Alessandra Dal Moro
Registro : RG – 22111 –  2019
Tribunale di Venezia, 3 Aprile 2024
Data sentenza: 03/04/2024
Carica: Giudice Monocratico
Registro : RI – 4476 –  2020
Tribunale di Milano, 4 Dicembre 2023
Garanzie contrattuali in un contratto di cessione di partecipazioni
La competenza esclusiva in capo alla cessionaria degli utili e delle perdite di un determinato esercizio non esclude l’operatività di...

La competenza esclusiva in capo alla cessionaria degli utili e delle perdite di un determinato esercizio non esclude l'operatività di una garanzia contrattuale con riferimento al mancato assolvimento di oneri tributari per il medesimo esercizio, non potendosi automaticamente considerare una perdita dell'esercizio il pagamento delle imposte dovute, degli interessi e delle relative sanzioni.

In caso di garanzia della cedente in materia tributaria, deve ritenersi che l'obbligo di indennizzo non sorga con il PVC, ma solo con l'avviso di accertamento ed è pertanto dal ricevimento dell'avviso di accertamento che decorre l'eventuale termine decadenziale previsto contrattualmente.

La dichiarazione di rinuncia ex art. 306 c.p.c. non accettata dall'altra parte non può portare alla declaratoria di estinzione. Tuttavia, la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari e non necessita di accettazione della controparte con estinzione dell’azione.

Leggi tutto
22/06/2024
Data sentenza: 04/12/2023
Registro : RG – 36478 –  2021
Tribunale di Milano, 6 Luglio 2023
Decadenza automatica del sindaco per assenza ingiustificata all’assemblea
La causa di decadenza dalla carica di sindaco prevista dall’art. 2405 c.c. ha carattere sanzionatorio e, come le altre cause...

La causa di decadenza dalla carica di sindaco prevista dall’art. 2405 c.c. ha carattere sanzionatorio e, come le altre cause di decadenza ordinaria sancite dall’art. 2399 c.c., opera di diritto e automaticamente al verificarsi dell’assenza ingiustificata del sindaco anche a una sola assemblea dei soci, senza che possano rilevare giustificazioni successive ove la natura dell’impedimento non sia tale da escludere la possibilità di comunicazione prima dell’assemblea. La deliberazione dell’assemblea che riconosce il verificarsi della causa di decadenza, necessaria per la conseguente formalità di iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dalla carica e per la sostituzione del sindaco decaduto, ha mera efficacia dichiarativa della cessazione dalla carica.

Il sindaco che non partecipa all’assemblea è tenuto a giustificare preventivamente la propria assenza, sempre che la natura dell’impedimento sia tale da consentirgli la comunicazione prima dell’avvio dei lavori dell’assemblea, in modo tale da porre il consesso nelle condizioni di regolarsi di conseguenza ove l’impossibilità dell’organo di controllo di assistere alla riunione sia ritenuta preclusiva di un’adeguata trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Leggi tutto
17/04/2024
Data sentenza: 06/07/2023
Registro : RG – 27868 –  2020
Tribunale di Firenze, 9 Maggio 2023
Prescrizione o decadenza dei conferimenti non versati dal socio alla cooperativa
Il termine di un anno di prescrizione o decadenza, come alternativamente ricostruito dagli interpreti, previsto dall’art. 2536, co. 1, c.c....

Il termine di un anno di prescrizione o decadenza, come alternativamente ricostruito dagli interpreti, previsto dall'art. 2536, co. 1, c.c. in relazione al pagamento dei conferimenti non versati dal socio  decorre, per quanto riguarda l’ipotesi del recesso, da quando questo ha avuto esecuzione o meglio dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda ex 2532, co. 3, c.c..

Leggi tutto
19/12/2023
Data sentenza: 09/05/2023
Registro : RG – 10170 –  2022
Tribunale di Firenze, 19 Marzo 2023
Società cooperativa e dies a quo del termine di prescrizione ex art. 2536 c.c.
Nelle società cooperative, il termine annuale di prescrizione (o decadenza) del diritto della società al versamento dei conferimenti non versati...

Nelle società cooperative, il termine annuale di prescrizione (o decadenza) del diritto della società al versamento dei conferimenti non versati da parte del socio recedente, previsto all'art. 2536 c.c., decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda di recesso ex 2532, comma 3, c.c.

Non può invece recepirsi la diversa interpretazione che ravvisa il dies a quo del termine prescrizionale (o decadenziale) di cui all'art. 2536 c.c. nel momento di liquidazione della quota del socio receduto, sia perché il dato letterale della norma fa riferimento alla verificazione del recesso, dell'esclusione o della cessazione, portando a ritenere che si debba fare riferimento al momento di efficacia di tali eventi; sia perché la richiesta del conferimento e la liquidazione della quota sociale a seguito di risoluzione del rapporto sono eventi diversi e non riconducibili ad un unica fattispecie, sicché non può essere accolta l’interpretazione che àncori il dies a quo della prescrizione (o decadenza) riferita ai conferimenti al momento della liquidazione della quota sociale.

L’atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta ed è idoneo a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione previsto dall’art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell’art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l’esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell’atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto.

Leggi tutto
30/11/2023
Data sentenza: 19/03/2023
Registro : RG – 11215 –  2022
logo