In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. Dunque, chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione.
In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ed in ipotesi di compravendita immobiliare, la disposizione di cui all'art. 2932, secondo comma, cod. civ. - che subordina l'accoglimento della domanda diretta ad ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso alla realizzazione del presupposto dell'offerta della controprestazione - non richiede che l'offerta sia reale o per intimazione, ai sensi degli artt. 1208 e 1209 cod. civ., potendo essere sufficiente un'offerta nelle forme d'uso, ai sensi dell'art. 1214 cod. civ. e, in definitiva, un'offerta costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione, espressa in qualsiasi modo che escluda dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere; ne consegue che integra il presupposto di legge anche l'offerta della prestazione formulata con l'atto di citazione del promissario acquirente, sottoscritto dal procuratore. Tale criterio è applicabile anche al preliminare di cessione quote, dal momento che ciò che rileva ai sensi del secondo comma dell’art. 2932 c.c. è che il contratto abbia ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, sia essa immobile o mobile.
Gli effetti sostanziali che la domanda di declaratoria di inefficacia della delibera assembleare coincidono con gli effetti tipici dell’annullamento di tale delibera, conseguibili soltanto con l’esperimento degli appositi mezzi tipici di tutela predisposti dall’ordinamento. Infatti, a norma dell’art. 2908 c.c. la tutela costitutiva è ammessa nei soli casi previsti dalla legge (principio di tipicità delle forme di tutela costitutiva) e, nel caso di delibere assembleari viziate, trova esclusiva attuazione nelle forme tipiche di impugnazione delle delibere per ragioni di nullità o annullamento.
Nel fenomeno fiduciario, come noto, l'intestazione del bene comporta che gli effetti reali del patto si producano realmente nei confronti del fiduciario, ancorché in via provvisoria e strumentale al ritrasferimento in favore del fiduciante, in forza degli obblighi assunti con il pactum fiduciae. Il rapporto fiduciario è caratterizzato dal trasferimento effettivo della proprietà, sia pure temporaneo o condizionato, mediante un atto dispositivo, avente efficacia davanti ai terzi, e da un'obbligazione, avente effetto nei soli rapporti interni tra le parti, la quale può atteggiarsi in maniera diversa e concretarsi nell'impegno del fiduciario di ritrasferire la cosa al fiduciante.
Il fondamento dell’opposizione alla scissione è da ravvisare nel rischio che il compimento dell’operazione possa pregiudicare le ragioni dei creditori, rendendo probabile il mancato o ritardato soddisfacimento delle relative pretese. Attesa la natura dell'operazione, non basta al creditore dedurre genericamente una riduzione della garanzia patrimoniale, dovendo piuttosto egli fornire elementi idonei a sostenere l’esistenza di un effettiva probabilità che l’operazione – anche alla luce di una valutazione complessiva delle caratteristiche e degli effetti della stessa su un piano patrimoniale, economico e finanziario – possa arrecare un pregiudizio, non necessariamente attuale ma anche solo potenziale, al soddisfacimento del proprio credito. Tale rischio deve essere valutato considerando che il creditore opponente è creditore della società scindenda, quindi valutando, da un lato, le possibilità di soddisfacimento del credito avendo come riferimento le garanzie economico-patrimoniali che offre tale società prima ed indipendentemente dalla scissione e, dall’altro, le garanzie che offrirebbe, dopo la scissione, la società che rimarrebbe (la scissa) o diverrebbe (la beneficiaria) debitrice.
Ne consegue che colui che si avvale dello strumento dell’opposizione alla scissione deve, pertanto, provare innanzitutto di essere titolare già al momento dell’iscrizione o pubblicazione del progetto di scissione di un credito, anche litigioso o non scaduto né liquido, verso la società scindenda e poi che, dal raffronto tra la consistenza del patrimonio e le prospettive reddituali della società prima dell’operazione e quelle successive emerga la probabile insufficienza delle risorse disponibili a far fronte al complesso dei debiti sociali pregressi.
Integra l’eventus damni rilevante ai sensi dell’art. 2901 c.c. la permuta con la quale il debitore si spoglia di una partecipazione sociale di rilevante valore e sostanzialmente stabile in cambio di azioni dal valore fortemente oscillante, quando, a fronte del pronto compimento degli adempimenti necessari a rendere opponibile alla società e ai terzi il trasferimento della partecipazione ceduta, siano stati omessi senza plausibile ragione gli adempimenti previsti dagli artt. 2355 e 2022 c.c. per rendere opponibile l’acquisto delle azioni ricevute, così da precludere ai creditori di soddisfarsi su di esse mediante esecuzione forzata. La partecipazione risulta in tal modo sottratta alla garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c. senza una reale contropartita.
L’azione revocatoria ordinaria ha carattere personale e funzione meramente conservativa della garanzia patrimoniale generica; il suo accoglimento lascia valido l’atto di disposizione del debitore e ne determina l’inefficacia nei soli confronti del creditore che ha agito, consentendogli di sottoporre a esecuzione forzata il bene oggetto dell’atto revocato.
Il rimedio di cui all’art. 2901 c.c. può essere esperito a tutela del c.d. credito litigioso, ossia di ragioni di credito contestate il cui accertamento sia ancora sub iudice, sia quando la pretesa abbia fonte negoziale sia quando tragga origine da un fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, dedotto a sostegno di una domanda risarcitoria; sono tutelabili le ragioni di credito fondate su un titolo che, anche se successivo all’atto di disposizione, sia anteriore all’esercizio dell’azione revocatoria. La parziale riforma in appello, non ancora passata in giudicato, della sentenza che ha accertato il credito è irrilevante ai fini della legittimazione e dell’eventus damni.
Anche quando sia ancora pendente la controversia sul credito, l’eventus damni, da valutare con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l’atto di disposizione, non esige l’accertamento dello stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente che l’atto, depauperando in modo significativo il patrimonio, produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore, in termini di possibile infruttuosità dell’azione esecutiva o di maggiore difficoltà nella realizzazione del credito. Grava sul convenuto in revocatoria l’onere di provare la persistente titolarità di un patrimonio idoneo a soddisfare le ragioni del creditore.
Al fine di stabilire l’anteriorità del credito rispetto all’atto di disposizione da revocare, e quindi l’intensità dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c., rileva il momento in cui viene ad esistenza la fonte costitutiva del credito, ossia il negozio o l’atto o fatto generatore della pretesa, e non la data del suo accertamento giudiziale definitivo. Per gli atti successivi al sorgere del credito è sufficiente la scientia damni del debitore e, se l’atto è a titolo oneroso, del terzo; per gli atti anteriori occorrono la dolosa preordinazione del debitore e la partecipazione del terzo alla stessa.
L’azione revocatoria avente ad oggetto un contratto di permuta di partecipazioni in società di capitali rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, quale causa relativa a un negozio avente ad oggetto partecipazioni sociali ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 168/2003.
Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell’ente confluiscono nell’unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell’art. 146 legge fall., la quale, (altro…)