Nell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l. va dichiarata cessata la materia del contendere quando la delibera sia sostituita da una nuova delibera avente il medesimo oggetto e priva di vizi formali e sostanziali, come quella adottata dopo il regolare deposito del progetto di bilancio e la convocazione con un ordine del giorno più dettagliato. Ai sensi dell’art. 2377, ottavo comma, c.c. le spese sono poste a carico della società, tanto più quando essa abbia riconosciuto la fondatezza del vizio dedotto dal socio.
Può essere assunta anche senza una puntuale indicazione nell’ordine del giorno la decisione con cui l’assemblea, approvato il bilancio, conferisca all’amministratore il mandato di incaricare un legale per verificare i presupposti di un’azione di responsabilità contro l’ex amministratore, trattandosi di un incarico meramente esplorativo, già compreso nelle attribuzioni dell’organo amministrativo e conseguente all’esame dei risultati della sua gestione. La messa in liquidazione della società convenuta, dedotta per la prima volta in comparsa conclusionale, non interrompe il giudizio, perché l’evento può essere fatto valere ai sensi dell’art. 300 c.p.c. soltanto dal procuratore della parte che ne è colpita.
La conclamata insanabilità del dissidio tra due soci, che detengono ciascuno la metà delle quote sociali, origina la assoluta e irreversibile impossibilità di funzionamento dell'assemblea, in considerazione della misura paritaria delle rispettive partecipazioni; né può ricorrere l'ipotesi di sospensione del procedimento di volontaria giurisdizione all'esito del giudizio contenzioso, investito dell'accertamento di merito circa la validità della delibera che consentirebbe di escludere un socio dal quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea.
Il provvedimento di sospensione può intervenire anche quando "la deliberazione abbia già avuto parziale esecuzione ma sia ancora destinata a produrre effetti sulla struttura della società e sulla sua organizzazione", vale a dire quando (come tipicamente, avviene nel caso di delibere recanti nomina dei componenti di un organo sociale) la deliberazione, pur senza necessità di ulteriori (altro…)
Ove lo statuto preveda o, comunque, consenta la sola nomina di un sindaco unico con esclusivi compiti di controllo interno, il richiamo alle norme previste per le società azionarie, contenuto nell’art. 2477, quinto comma, c.c. non va inteso in modo rigido, dovendo comunque tener conto della struttura della società a responsabilità limitata.
In particolare, la duplice circostanza che possa essere nominato un sindaco unico e che la società stessa possa determinare la natura del controllo (controllo sulla gestione ovvero revisione contabile) comporta l’impossibilità di applicare alla società a responsabilità limitata il precetto di cui all’art. 2397, secondo comma, c.c. laddove richiede che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Sembrerebbe, infatti, irrazionale che sia imposta, quale requisito della nomina, una particolare professionalità ove, poi, la società possa escludere l’esercizio di mansioni che quella professionalità giustifica.
(Nel caso di specie, il Giudice rigetta il ricorso per l’iscrizione d’ufficio della delibera di nomina del sindaco unico per omessa iscrizione nell’elenco dei revisori legali, laddove la deliberazione assembleare attribuiva a quest'ultimo funzioni di controllo sulla gestione e sulla revisione dei conti.)
Nel procedimento cautelare volto ad ottenere la sospensione dell'esecuzione delle delibere assembleari, il termine "esecuzione" a cui fa riferimento l'art. 2378 co. 3 c.c. in materia di s.p.a. - applicabile anche alle s.r.l. in forza del richiamo contenuto nell'art. 2479-ter co. 4 c.c. - non si rivolge soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia (altro…)
La sospensione cautelare della delibera assembleare di cui all'art. 2378 comma 3 e 4 cod. civ. non riguarda solo i concreti atti esecutivi della deliberazione e la sua fase strettamente materiale di attuazione, ma comprende in senso estensivo anche la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni impugnate, quando (altro…)