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Sentenze con tag: delibera di riduzione del capitale sociale

Tribunale di Roma, 11 Giugno 2025
La delibera di approvazione del bilancio è insuscettibile di sospensione
In ordine all’ambito di operatività dello strumento cautelare della sospensione della delibera impugnata, si è ormai superata la tesi che...

In ordine all'ambito di operatività dello strumento cautelare della sospensione della delibera impugnata, si è ormai superata la tesi che riteneva possibile la sospensione, testualmente, dell'esecuzione della deliberazione solo nei casi in cui vi fosse uno iato temporale tra assunzione della delibera e sua estrinsecazione materiale all'esterno, ossia in quei casi ove fosse necessaria una vera e propria attività esecutiva, privando di tutela le delibere ritenute self executing. Invero, si è imposta un'interpretazione estensiva del concetto di esecutività tale da ricomprendervi la stessa efficacia della deliberazione, affermando la possibilità di sospendere ogni «situazione effettuale che la volontà espressa della delibera è intesa a creare». In questa prospettiva, il termine esecuzione non andrebbe interpretato come attinente alla fase materiale del deciso assembleare, ma con riferimento alla possibilità di (ulteriore) efficacia della deliberazione alla sua idoneità a produrre effetti nella vita e nell'organizzazione sociale. Tale orientamento ha trovato conforto anche a seguito dell'introduzione dell'art. 35 D. Lgs. 5/2003 che attribuisce agli arbitri il potere di sospendere, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'«efficacia» della delibera. Pertanto, sono sospendibili le deliberazione che continuano a manifestare una perdurante efficacia rispetto all'organizzazione societaria e alle correlate posizioni dei soci, con diretta incidenza sull'organizzazione sociale. In tali casi, il provvedimento di sospensione dell'efficacia è idoneo a neutralizzare gli effetti della delibera ripristinando la situazione giuridica preesistente. Ciò implica che nel caso di sospensione di delibere di proclamazione degli eletti, così come nell'affine ambito di sospensione di delibere di nuovo amministratore, la sospensione della deliberazione sia idonea a comportare la reintegrazione nelle funzioni elettive/gestorie degli eletti/amministratori illegittimamente sostituiti. In questa prospettiva, il ripristino della situazione preesistente e quindi la restituzione dei poteri  agli amministratori revocati, contemporaneamente alla sterilizzazione, salvi gli atti già compiuti, degli effetti della deliberazione stessa, assolve pienamente alla funzione di assicurare la salvaguardia della situazione incisa della deliberazione illegittima. Per contro, la delibera di approvazione del bilancio di esercizio, avendo un carattere meramente ricognitivo contabile, non necessita di alcuna attività esecutiva in senso proprio, né produce effetti sull'organizzazione sociale, risultando, pertanto, insuscettibile di sospensione.

In ordine al presupposto del periculum, la disposizione di cui all'art. 2378 c.c. richiede che il giudice proceda alla valutazione comparativa del pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall'esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In altre parole, nel giudizio di necessaria comparizione rimesso al Tribunale, anche a fronte dei positivi dubbi di verosimiglianza dei motivi di invalidità della deliberazione impugnata, la sospensione deve essere negata allorché l'interesse della società alla permanenza degli effetti della deliberazione impugnata sia da ritenere prevalente sul danno che ricaverebbe il ricorrente dalla sua esecuzione.

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30/05/2026
Data sentenza: 11/06/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Cristina Pigozzo
Registro : RG – 22115 –  2025
Tribunale di Milano, 9 Giugno 2023
Sugli elementi valutabili ai fini della compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere di aumento o riduzione del capitale sociale
L’aspetto determinante per decidere circa l’arbitrabilità delle controversie riguardanti le impugnazioni delle delibere societarie consiste nella prospettazione dei fatti concretamente...

L’aspetto determinante per decidere circa l’arbitrabilità delle controversie riguardanti le impugnazioni delle delibere societarie consiste nella prospettazione dei fatti concretamente fornita dalle parti e degli interessi specificamente convolti. In linea generale, al fine di negare o consentire un giudizio arbitrale su controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere societarie incidenti sul capitale sociale (in termini di suo aumento e/o riduzione), occorre verificare se le stesse, rispettivamente, influiscano, o meno, su interessi superindividuali della società, dei soci e dei terzi la cui tutela sia assicurata, o non, mediante la predisposizione di norme inderogabili che, se violate, determinerebbero la reazione dell’ordinamento svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte. Pertanto, laddove il coinvolgimento di tali interessi non sia direttamente inciso dall’oggetto del processo, deve escludersi che si sia al cospetto di diritti indisponibili, con conseguente possibilità, in presenza di una clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto della società, di sottoporre le controversie suddette alla cognizione arbitrale.

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28/10/2023
Data sentenza: 09/06/2023
Registro : RG – 25894 –  2021
Tribunale di Milano, 27 Luglio 2017
Evidenza
Impugnazione di delibera di approvazione del bilancio di s.r.l. e successivo bilancio infrannuale
La preclusione di cui all’art. 2434-bis c.c. in tema di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio, che...

La preclusione di cui all'art. 2434-bis c.c. in tema di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio, che impedisce di impugnare detta delibera ove sia già stato approvato il bilancio dell'esercizio successivo, non opera in caso di successiva situazione patrimoniale redatta per i fini di cui all'art. 2482-bis c.c., ossia in vista delle delibere assembleari conseguenti alla perdita del capitale. La delibera relativa alla situazione intermedia è diversa ed autonoma rispetto alla delibera di approvazione del bilancio. In ragione dell'incomparabilità e disomogeneità in via astratta dei due documenti informativi va esclusa la preclusione in questione, non potendosi dare per scontato che la situazione patrimoniale ex artt. 2482-bis, 2446 e 2447 c.c. contenga tutte le informazioni previste dal bilancio d'esercizio.

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24/04/2022
Data sentenza: 27/07/2017
Registro : RG – 14936 –  2014
Tribunale di Milano, 12 Marzo 2018
Evidenza
Sospensione in sede cautelare della delibera di ricostituzione del capitale di Spa e valutazione di comparazione del pregiudizio del socio impugnante con quello della società
La sospensione in sede cautelare della delibera di ricostituzione del capitale sociale di una Spa può comportare per la società...

La sospensione in sede cautelare della delibera di ricostituzione del capitale sociale di una Spa può comportare per la società non solo prevedibili gravi ripercussioni in termini di immagine nel mercato nel quale l’ente opera ma, soprattutto, sicure e altrettanto gravi conseguenze (altro…)

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26/01/2019
Data sentenza: 12/03/2018
Registro : RG – 48230 –  2017
Tribunale di Milano, 28 Aprile 2016
Evidenza
Azzeramento del capitale sociale per perdite e successivo aumento con sottoscrizione integrale dei soli soci presenti in assemblea
In sede di assemblea straordinaria convocata per deliberare l’azzeramento del capitale sociale e il suo contestuale aumento con sovrapprezzo, deve...

In sede di assemblea straordinaria convocata per deliberare l'azzeramento del capitale sociale e il suo contestuale aumento con sovrapprezzo, deve ritenersi lecita la prassi consistente nella sottoscrizione immediata e per intero del capitale ad opera dei soli soci presenti, (altro…)

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08/08/2016
Data sentenza: 28/04/2016
Registro : RG – 78964 –  2013
Tribunale di Milano, 22 Settembre 2015
Evidenza
Invalidità della delibera di riduzione reale del capitale sociale per mancata indicazione delle ragioni dell’operazione. Abuso di maggioranza e asimmetria informativa dei soci
E’ invalida una delibera di riduzione reale del capitale sociale, da eseguirsi mediante annullamento di azioni proprie, qualora sia l’avviso...

E’ invalida una delibera di riduzione reale del capitale sociale, da eseguirsi mediante annullamento di azioni proprie, qualora sia l’avviso di convocazione sia, e soprattutto, il verbale assembleare non indichino le ragioni dell’operazione e le modalità di attuazione (altro…)

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05/12/2015
Data sentenza: 22/09/2015
Registro : RG – 40552 –  2015
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