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Sentenze con tag: delibera trasformazione

Corte d'appello di Firenze, 3 Giugno 2025, n. 415/2025
Recesso per trasformazione della s.p.a., omessa comunicazione del valore di liquidazione e valore di bilancio
Il socio che abbia esercitato il recesso a seguito della trasformazione della s.p.a. in s.r.l. ha diritto alla liquidazione delle...

Il socio che abbia esercitato il recesso a seguito della trasformazione della s.p.a. in s.r.l. ha diritto alla liquidazione delle azioni secondo il loro valore determinato ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 2, c.c., tenuto conto della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali e dell’eventuale valore di mercato alla data del recesso, e non secondo il valore contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato; l’omessa comunicazione ai soci, da parte della società, del valore di liquidazione nel termine previsto dall’art. 2437-ter, comma 5, c.c. non fa sorgere in capo al recedente un legittimo affidamento sul valore di bilancio della partecipazione.

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17/10/2026
Data sentenza: 03/06/2025
Numero: 415/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Anna Primavera
Registro : RG – 959 –  2023
Tribunale di Bologna, 7 Novembre 2024, n. 2138/2024
Utile per inutile non vitiaur – L’acquiescenza parziale nell’impugnazione delle delibere
Deve ritenersi possibile per il socio limitare la propria impugnazione di una delibera. Infatti, il socio, anche non convocato o...

Deve ritenersi possibile per il socio limitare la propria impugnazione di una delibera. Infatti, il socio, anche non convocato o comunque leso nelle sue facoltà procedimentali, ben può prestare acquiescenza a una delibera, che dunque diviene non più aggredibile. Deve ritenersi che – qualsiasi sia il vizio invocato – tale facoltà possa essere esercitata anche in via parziale così prestando acquiescenza (a sua volta parziale) alla parte di deliberazione non impugnata. [Nel caso di specie il giudice ha ritenuto ammissibile limitare la portate ablativa dell’impugnazione di una delibera di trasformazione di s.n.c. in S.r.l. alle sole operazioni riguardanti il capitale sociale lasciando impregiudicata la trasformazione, nonostante mancassero la maggioranza prevista ex articolo 2500 ter c.c. e la convocazione dell'interezza della compagine sociale.]

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13/02/2026
Data sentenza: 07/11/2024
Numero: 2138/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Marco D'Orazi
Registro : RG – 1822 –  2021
Tribunale di Roma, 2 Maggio 2023
Trasformazione eterogenea di s.r.l. in comunione di azienda e danno ai creditori per dispersione dell’intero attivo
Qualora, a seguito di più operazione straordinarie tra loro connesse, la società debitrice abbia ridotto la propria integrità patrimoniale, il...

Qualora, a seguito di più operazione straordinarie tra loro connesse, la società debitrice abbia ridotto la propria integrità patrimoniale, il terzo creditore ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno patito tanto dai soci che abbiano contribuito alla realizzazione delle operazioni per il tramite del voto favorevole espresso in assemblea, quanto dai soci-amministratori che, pur avendo espresso voto contrario alle operazioni in sede assembleare, abbiano tuttavia sottoposto all'assemblea l'approvazione delle operazioni in questione.

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04/04/2024
Data sentenza: 02/05/2023
Registro : RG – 59238 –  2018
Tribunale di Milano, 1 Agosto 2022
Revoca della delibera di trasformazione e diritto di recesso
Anche a seguito dell’iscrizione della delibera di trasformazione nel Registro delle Imprese deve ritenersi legittima l’adozione di una delibera che...

Anche a seguito dell’iscrizione della delibera di trasformazione nel Registro delle Imprese deve ritenersi legittima l’adozione di una delibera che disponga, nell’ambito dell’art 2437 bis c.c. o art. 2473 c.c., la trasformazione uguale e contraria a quella che ha suscitato l’esercizio del diritto di recesso del socio. Ciò preclude ex lege l’esercizio del diritto di recesso, ovvero lo rende inefficace se già esercitato, venendo meno il presupposto legittimante ovverosia la modificazione del contratto sociale che consente al socio che non vi ha prestato il consenso di uscire dalla compagine sociale.

L’art. 2437 bis c.c. concede alla società novanta giorni dall’emanazione della delibera che legittima il recesso del socio per revocarla. Non è consentito limitare questo spatium deliberandi invocando l’interferenza di una norma, l’art. 2500 bis c.c., che ha natura affatto differente e meramente processuale, impedendo la caducazione di un atto invalido di trasformazione e prevedendo, a fronte di un atto di trasformazione eventualmente invalido, una tutela non reale, ma solo risarcitoria.

La facoltà per la società di revoca della delibera che ha legittimato il recesso del socio non incontra limiti nelle disposizioni normative se adottata con le forme necessarie e si applica anche alla delibera di trasformazione nel senso che la società può sempre nuovamente trasformarsi nel tipo precedentemente abbandonato e, se ciò avviene nel termine di 90 giorni di cui all’art 2437 bis, co. 3, c.c., determina ex lege l’inefficacia sopravvenuta del recesso, il quale, seppur legittimamente esercitato, diviene inefficace.

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24/04/2023
Data sentenza: 01/08/2022
Registro : RG – 14691 –  2020
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