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Sentenze con tag: design d'autore

Tribunale di Bari, 25 Ottobre 2026, n. 5206/2024
Tutela autorale dei modelli di abbigliamento seriali: prova del valore artistico e diritti del committente sulle collezioni
Il modello di abbigliamento destinato alla produzione seriale può godere della tutela autorale ai sensi dell’art. 2, n. 10, l.d.a.,...

Il modello di abbigliamento destinato alla produzione seriale può godere della tutela autorale ai sensi dell’art. 2, n. 10, l.d.a., in aggiunta a quella del codice della proprietà industriale, solo se presenta carattere creativo e valore artistico, e grava su chi la invoca l’onere di provare quest’ultimo mediante parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti, quali il riconoscimento degli ambienti della moda, l’esposizione in sfilate dedicate, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, un valore di mercato che trascenda la mera funzionalità o la creazione da parte di un noto artista. Il valore artistico coincide con la “storicizzazione” dell’opera, entrata a far parte dei fenomeni di costume o culturali; per le forme non ancora storicizzate occorre un giudizio prognostico ex ante sulla loro attitudine a distaccarsi dalle forme note in misura tale da divenire il capostipite di una nuova famiglia estetica.

I diritti di utilizzazione economica sui modelli realizzati dal fashion designer in esecuzione di contratti di collaborazione per la progettazione e realizzazione di collezioni, con impiego della struttura e dell’organizzazione aziendale del committente, spettano a quest’ultimo, che può ottenere la rimozione delle immagini dei capi pubblicate dal designer sul proprio sito e sui social per il periodo di vigenza dei contratti, mentre analogo diritto non spetta alla società con cui la collaborazione si sia svolta senza contratto per un breve periodo successivo; la domanda del committente di inibire l’uso di una locuzione che richiama il brand va invece respinta in difetto di prova della registrazione o del preuso del segno o della licenza. L’imitazione servile di un abito non registrato va esclusa quando manchi la prova della novità delle forme, ispirate a capi già prodotti da altri.

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23/09/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 5206/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Assunta Napoliello
Registro : RG – 3255 –  2021
Tribunale di Bologna, 20 Febbraio 2019
Tutela di design non registrato nei confronti del (preteso) licenziatario – requisiti di tutela, divulgazione e valore artistico
Si ha mutamento della domanda quando variano il petitum e/o la causa petendi, ma resta ammessa la proposizione della domanda...

Si ha mutamento della domanda quando variano il petitum e/o la causa petendi, ma resta ammessa la proposizione della domanda nuova con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1. c.p.c. quand’essa sia inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, oppure sia connessa per incompatibilità a quella in origine proposta, ovvero non comporti la compressione del diritto di difesa avversario o un allungamento eccessivo dei tempi processuali.

L’art. 17 della direttiva 6/2002, statuendo che “I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno stato membro o con effetti in uno stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale stato”, consente di desumere che le suddette disposizioni si applichino esclusivamente ai disegni o modelli oggetto di registrazione, non essendo individuabile alcun appiglio normativo che consenta di estendere la tutela apprestata ai diritti d’autore anche ai disegni e ai modelli non registrati, quali quelli oggetto di causa, sulla base di una pretesa applicazione analogica non consentita dall’eccezionalità della normativa e, in ogni caso, non suffragata da alcuna risultanza probatoria.

Ai fini della tutelabilità, in base alla normativa sul diritto d’autore, di una creazione d’arte applicata all’industria, l’art. 2, n. 10 della l. 633/1941 si esige che l’opera di industrial design abbia un “quid pluris” costituito dal valore artistico, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione, che può essere ricavato da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista.

La nozione di utilizzatore informato è intermedia tra quella di consumatore medio applicabile in materia di marchi (al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto) e quella della persona competente in materia provvista di competenze tecniche approfondite. Pertanto, l’utilizzatore informato non ha, né tantomeno deve possedere le competenze di un esperto tecnico del settore di riferimento, bensì, utilizzando il prodotto per l’uso cui è destinato, è tuttavia dotato non già di un’attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere dal se quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato.

Ai fini della contraffazione di modelli non registrati, non è sufficiente la riproduzione di tutte le caratteristiche individualizzanti, ma la tutela è ristretta ai casi di identità dei modelli, che si verifica quando la violazione derivi dalla integrale “copiatura” del modello.

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11/09/2022
Data sentenza: 20/02/2019
Registro : RG – 756 –  2016
Tribunale di Milano, 25 Ottobre 2026, n. 11942/2017
La fama dell’autore quale indice rilevante nel determinare il valore artistico di un’opera di design e incompatibilità della tutela autorale del design con la concorrenza sleale confusoria
L’indagine relativa all’esistenza del valore artistico – requisito necessario ad attribuire protezione autoriale ad un’opera del design – si declina...

L’indagine relativa all’esistenza del valore artistico - requisito necessario ad attribuire protezione autoriale ad un’opera del design - si declina secondo parametri sia soggettivi che oggettivi, ed in particolare: quanto al primo profilo, l’opera di design industriale deve essere idonea a suscitare emozioni estetiche e deve essere dotata di creatività e originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato, che trascendono dalla funzionalità pratica del bene per assumere autonoma e distinta rilevanza; quanto al secondo profilo, il parametro di valutazione della significatività e del particolare pregio estetico ed artistico dell’opera deve (ma non solo) tenere conto della notorietà della stessa, acquisita mediante il consolidamento del suo apprezzamento presso gli ambienti culturali. Tale consolidamento è valutato sulla base di alcuni indici, quali le esposizioni in musei e mostre d’arte, la menzione in saggi e riviste ed i riconoscimenti ottenuti con l’assegnazione di premi. In proposito, va valorizzata anche la circostanza che l’opera di design sia stata creata da un noto artista.

Il valore artistico conferisce all’opera del design valore sostanziale ed esclude la possibilità di ottenere tutela contro gli atti di concorrenza confusoria. Infatti, questa tutela non è cumulabile con quella autoriale ove quest’ultima investa le forme dell’intero prodotto: invero le declinazioni tutelabili per imitazione servile devono riferirsi a soluzioni capricciose ed arbitrarie, non solo inessenziali rispetto alla funzione ma, per quel che qui rileva, estranee rispetto a quelle che conferiscono c.d. valore sostanziale al prodotto. Quest'ultime come noto sono quelle che attribuiscono un valore estetico alla res idoneo, da solo,ad orientare la scelta dell‟acquirente, divenendo il preminente “motivo dell’acquisto”, profilo incompatibile con quello non solo del marchio di forma ma anche della concorrenza sleale confusoria. Insomma: quelle stesse linee che sono tutelate sotto il profilo autoriale -perché caratterizzanti l'intero design industriale - non possono trovare tutela sotto il profilo confusorio.

Il tema dell'opera derivata va affrontata caso per caso, verificando se nella creazione successiva, accanto al contributo personale dell'autore, siano riconoscibili elementi espressivi dell'opera preesistente. A certe condizioni, è consentita la ripresa di un'opera già esistente anche senza il consenso dell'autore della prima creazione, ove si possa ritenere che si è inteso rendere tributo all'arte dell'autore, ma realizzando poi un lavoro diverso. Si pensi alla c.d. appropriation art che dagli anni '60 ripropone in chiave autonoma la revisione, la rivalutazione e la ricreazione di icone dell'arte contemporanea: l'ispirazione che si arresta al mero spunto è infatti libera e non subordinata al consenso del titolare dell'opera anteriore.

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19/01/2018
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 11942/2017
Carica: Presidente
Giudice: Claudio Marangoni
Relatore: Alima Zana
Registro : RG – 31135 –  2016
Tribunale di Torino, 24 Maggio 2017
Valutazioni di valore artistico, nullità, contraffazione e concorrenza sleale in un procedimento in materia di design industriale
Affinché un certo modello industriale possa essere munito di tutela autoriale è necessario che il singolo modello presenti di per...

Affinché un certo modello industriale possa essere munito di tutela autoriale è necessario che il singolo modello presenti di per sé le caratteristiche di cui all’art. 2, n. 10, della L.d.A., non essendo sufficiente la provenienza da un designer di indubbia fama internazionale. Il riconoscimento del valore artistico di un modello industriale può ritenersi provato dalla dichiarazione di un noto (altro…)

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13/11/2017
Data sentenza: 24/05/2017
Registro : RG – 5734 –  2014
Tribunale di Torino, 6 Aprile 2017
Evidenza
Caso Vespa: marchio notorio, licenza e tutela autoriale del design industriale
Può parlarsi di uso “notorio” generale del marchio (che è concetto diverso da quello di marchio rinomato) nel caso di...

Può parlarsi di uso “notorio” generale del marchio (che è concetto diverso da quello di marchio rinomato) nel caso di conoscenza effettiva del medesimo da parte del pubblico dei consumatori interessati.

La licenza concessa dal legittimo titolare del (altro…)

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10/07/2017
Data sentenza: 06/04/2017
Registro : RG – 13811 –  2014
Tribunale di Milano, 1 Dicembre 2015
Evidenza
Plagio di design d’autore e contraffazione di marchio di forma
La tutela autoriale sulle opere di design prevista dall’art. 2 num. 10) l.d.a. richiede, in via cumulativa, non solo il...

La tutela autoriale sulle opere di design prevista dall'art. 2 num. 10) l.d.a. richiede, in via cumulativa, non solo il carattere dell'originalità e della creatività ma anche del valore artistico. Il requisito della creatività (altro…)

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06/03/2017
Data sentenza: 01/12/2015
Registro : RG – 84861 –  2013
Tribunale di Milano, 16 Febbraio 2016
Evidenza
Intersezione della tutela del design industriale, delle opere dell’ingegno e della concorrenza sleale per statuette di ceramica
Anche in presenza di prodotti diversi, sussiste il carattere individuale ai sensi dell’art. 33 c.p.i. quando i diversi prodotti siano...

Anche in presenza di prodotti diversi, sussiste il carattere individuale ai sensi dell'art. 33 c.p.i. quando i diversi prodotti siano connotati da uno stile inconfondibile, oltre che da una riconosciuta qualità, sia con riferimento ai (altro…)

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07/02/2017
Data sentenza: 16/02/2016
Registro : RG – 24825 –  2012
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