Nella liquidazione del danno da contraffazione di un modello comunitario il criterio della retroversione degli utili va preferito a quello del lucro cessante quando non ogni vendita del contraffattore si sia necessariamente tradotta in un mancato acquisto del prodotto originale [in particolare perché il prezzo di quest’ultimo è sensibilmente più elevato]. In applicazione di tale criterio, dal prezzo di rivendita al pubblico si sottraggono il prezzo di acquisto all’ingrosso del prodotto contraffatto e la quota corrispondente ai presumibili costi di commercializzazione, e il risultato si moltiplica per il numero dei prodotti contraffatti prodotti e venduti.
Ai sensi dell’art. 120 c.p.i., norma speciale rispetto agli artt. 18 ss. c.p.c., nei giudizi di contraffazione l’attore può scegliere tra il foro del convenuto e quello del luogo in cui i fatti sono stati commessi; quest’ultimo si determina in base alle regole sulla consumazione dell’illecito, avendo le azioni natura extracontrattuale, e coincide con il luogo in cui i prodotti contraffatti sono stati fabbricati, venduti o utilizzati. Quando il prodotto contraffatto è distribuito su tutto il territorio nazionale, l’attore può scegliere tra tutti i fori competenti ed è sufficiente, ai fini del radicamento della competenza, l’allegazione della commercializzazione del prodotto nel territorio del giudice adito.
Nei giudizi di contraffazione di un modello comunitario registrato il tribunale considera valido il modello, la cui validità può essere contestata unicamente con domanda riconvenzionale di nullità, ai sensi dell’art. 85 Reg. CE n. 6/2002; il modello non registrato si presume valido se il titolare prova la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 11 del Regolamento e indica in che cosa esso presenta carattere individuale, salva la contestazione del convenuto mediante eccezione o domanda riconvenzionale di nullità. La generica contestazione dei requisiti di novità e individualità, senza elementi che provino la precedente divulgazione di prodotti identici o idonei a suscitare la medesima impressione generale, non vince la presunzione di validità.
Sussiste contraffazione del modello quando il prodotto del convenuto ne replica sia l’impostazione generale sia i dettagli che conferiscono carattere individuale, così da suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale simile, se non identica; differenze di dettaglio quasi impercettibili sono inidonee a produrre una diversa impressione generale.
La domanda di concorrenza sleale per imitazione servile e per contrarietà alla correttezza professionale ex art. 2598, nn. 1 e 3, c.c. è assorbita dall’accertamento della contraffazione del modello quando l’attore non alleghi profili di illecito ulteriori e diversi da quelli già censurati sotto il profilo della contraffazione, presupposto imprescindibile per il concorso dei due titoli di responsabilità.
L’acquisto della merce contraffatta mediante operazioni regolarmente fatturate non esclude la responsabilità del distributore, perché l’osservanza delle leggi tributarie non dimostra l’ignoranza incolpevole della contraffazione; il produttore e il rivenditore che hanno concorso in eguale misura a cagionare il pregiudizio rispondono in solido del danno, e la domanda di manleva del rivenditore nei confronti del produttore va respinta in mancanza di prova delle garanzie asseritamente prestate, fermo il diritto di regresso verso il coobbligato.
La richiesta di ordinare il ritiro dal commercio dei prodotti contraffatti è priva di fondamento quando il distributore abbia dimostrato di averli già ritirati a seguito della prima contestazione stragiudiziale.
Le questioni relative all’indeterminatezza della domanda risarcitoria attengono al merito e non inficiano la validità dell’atto di citazione che indichi l’oggetto della domanda e i fatti e gli elementi di diritto che ne costituiscono le ragioni.
Il distributore del cedente di ramo di azienda che continui l'attività di commercializzazione di prodotti recanti il marchio aziendale in violazione del diritto riconosciuto in via esclusiva al cessionario titolare del marchio d’impresa ex art. 20 c.p.i. compie una contraffazione. La condotta non integra invece concorrenza sleale confusoria di cui all’art. 2598 n. 1 e/o n. 3 c.c., ove non risulti che, nel periodo in cui si svolgeva l’attività contraffattiva, il cessionario del ramo di azienda non abbia iniziato la commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio, dovendosi ritenersi esclusa la possibilità di confusione con i prodotti e con l’attività della concorrente.
L’infrazione del divieto di importazione parallela extracomunitaria (non consenziente il titolare del marchio) unita alla successiva commercializzazione dei prodotti così importati certamente integra di per sé il presupposto della non conformità ai principi di correttezza professionale, per cui l’importazione parallela di merci originali, ma di provenienza extracomunitaria, è comunque illecita anche come atto contrario ai principi di correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda, secondo la fattispecie concorrenziale di cui all’art. 2598, n. 3, c.c.. In particolare, ove sia in dubbio il carattere propriamente “originale” dei prodotti (difettando il consenso del titolare del marchio), ciò consente il cumulo tra la tutela contro l’appropriazione di un marchio e la tutela presidiata dall’azione di concorrenza sleale: il medesimo fatto storico dà pertanto fondamento sia di un’azione reale, a tutela dei diritti di esclusiva sul marchio, sia anche, e congiuntamente, di un’azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia integrato i presupposti di cui all’art. 2598 c.c. [Fattispecie relativa all’offerta in vendita nella grande distribuzione di prodotti scolastici con le etichette olografiche del produttore rimosse o sostituite].
Rispetto ad una domanda di accertamento negativo di contraffazione di brevetto, è carente di legittimazione passiva il mero distributore dei prodotti oggetto del brevetto. Quest’ultimo deve ritenersi estraneo al (altro…)
Non comporta un illecito sviamento della clientela l’episodica e non sistematica condotta posta in essere da un distributore autorizzato che ometta di esplicitare nei contratti di licenza e nei rapporti con la clientela la sua qualità di mero distributore (nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha ritenuto irrilevante la violazione di una clausola di un contratto di distribuzione concluso fra una software house ed un suo distributore autorizzato, con la quale quest’ultimo si impegnava ad inserire in tutti i documenti, fiscali e non, utilizzati per il normale rapporto con la clientela o per le operazioni di marketing, nonché sul proprio sito aziendale, la dicitura “distributore autorizzato”).
Se l’elenco della clientela può in astratto ritenersi informazione riservata e tutelabile dell’imprenditore, tale riservatezza non può essere opposta al soggetto (altro…)