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Sentenze con tag: eccezione di incompetenza

Tribunale di Bologna, 28 Luglio 2026, n. 311/2024
Sull’eccezione di compromesso in virtù di clausola per arbitrato rituale
L’eccezione di compromesso, in virtù di clausola per arbitrato rituale, ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che...

L'eccezione di compromesso, in virtù di clausola per arbitrato rituale, ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 166 c.p.c.

A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, con sentenza n. 223/2013, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 819 ter c.p.c. nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’art. 50 c.p.c., si reputa che in caso di adesione della controparte al rilievo di compromesso in arbitri rituale possa farsi applicazione analogica dell’art. 38 c.p.c. che in tema di incompetenza per territorio prevede la traslatio iudici se la causa è riassunta entro 3 mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo. A ciò consegue che nel caso di adesione della controparte al rilievo di compromesso per arbitrato rituale e di riassunzione in termine il giudizio prosegue dinnanzi all’arbitro con conseguente traslatio iudici ai sensi dell’art. 50 c.p.c.

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26/04/2026
Data sentenza: 28/07/2026
Numero: 311/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Silvia Romagnoli
Registro : RG – 12432 –  2021
Tribunale di Brescia, 28 Luglio 2026
Clausola compromissoria e incompetenza del Tribunale adito
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una s.r.l., che devolve alla competenza arbitrale qualsiasi controversia inerente, direttamente o indirettamente,...

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una s.r.l., che devolve alla competenza arbitrale qualsiasi controversia inerente, direttamente o indirettamente, i rapporti sociali e l’attuazione del rapporto associativo — ivi comprese le controversie tra soci, tra soci e società, nonché le azioni promosse da o contro amministratori, liquidatori e sindaci — comporta l’incompetenza del Tribunale adito in relazione all’azione di responsabilità proposta ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c.

In tema di arbitrato societario, la clausola arbitrale dettata per dirimere le controversie con gli amministratori è applicabile non solo all'amministratore nominato dall'assemblea, ma anche all'amministratore di fatto, cioè colui che sia stato nominato in modo invalido o abbia iniziato ad esercitare le funzioni prima della formale nomina e accettazione, oppure che abbia usurpato le funzioni ad altri, comportandosi come rappresentante senza averne i poteri, poiché, trattandosi di soggetto in grado di rivestire pienamente un rapporto organico all'interno della struttura organizzativa della società, è parimenti destinatario dei diritti e degli obblighi che conseguono alla funzione, incluse le previsioni statutarie riguardanti gli amministratori.

In tema di arbitrato, anche nel regime previgente al d.lgs. n. 40 del 2006, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione deve ritenersi propria od in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che va proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio. Tuttavia, la proposizione dell'eccezione contestualmente alla domanda riconvenzionale nella comparsa di risposta non implica la necessità di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima, onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso.

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07/03/2026
Data sentenza: 28/07/2026
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Alessia Busato
Registro : RG – 8241 –  2023
Tribunale di Catanzaro, 28 Luglio 2026
Eccezione di incompetenza nel procedimento cautelare in corso di causa e storno di collaboratori parasubordinati
La pendenza della causa di merito rende il giudice di quest’ultima competente in via esclusiva per le relative domande cautelari,...

La pendenza della causa di merito rende il giudice di quest'ultima competente in via esclusiva per le relative domande cautelari, irrilevante essendo la sua eccepita incompetenza per il merito stesso. Pertanto, a differenza di quanto avviene per il provvedimento ante causam (art. 669 ter c.p.c.), la competenza del giudice adito nel procedimento cautelare in corso di causa viene determinata sulla base della pendenza del giudizio in quanto tale, dato che l'art. 669 quater c.p.c. stabilisce che "la domanda deve essere proposta al giudice della stessa" (ossia, della causa pendente per il merito).

Lo storno di collaboratori parasubordinati (nella specie, agenti di commercio) costituisce atto di concorrenza sleale qualora sia avvenuto secondo modalità tali da non potersi giustificare, alla luce dei principi della correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente. Al fine di tale valutazione assumono rilevanza: il numero degli agenti contattati e di quelli effettivamente stornati; le loro particolari qualità professionali; l'entità degli effetti pregiudizievoli subiti dall'impresa oggetto dello storno; il metodo adottato per convincere i collaboratori a passare alle proprie dipendenze; l'immediata destinazione degli stessi alla frequentazione della medesima clientela; la sussistenza di un patto di non concorrenza inserito nel contratto di agenzia relativo anche al periodo successivo allo scioglimento del contratto.

La vendita sottocosto (o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi) è contraria ai doveri di correttezza ex art. 2598, comma 1, n. 3, c.c. solo se si connota come illecito antitrust, in quanto posto in essere da una impresa in posizione dominante e praticata con finalità predatorie.

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06/01/2026
Data sentenza: 28/07/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alessia Dattilo
Registro : RG – 780 –  2024
Tribunale di Milano, 28 Luglio 2026
Inapplicabilità della translatio iudicis in ipotesi di procedimento cautelare ante causam
In caso di eccezione di incompetenza non opposta sollevata tempestivamente nel corso di un procedimento cautelare ante causam, il Tribunale,...

In caso di eccezione di incompetenza non opposta sollevata tempestivamente nel corso di un procedimento cautelare ante causam, il Tribunale, secondo il dettato dell'art. 669 septies c.p.c., prima locuzione, provvede con ordinanza e statuisce sulle spese anche nel caso in cui la fondatezza dell'eccezione di incompetenza sia riconosciuta dallo stesso ricorrente. Infatti, il tenore letterale di tale ultima disposizione appare incompatibile rispetto alla applicazione analogica nei procedimenti cautelari della c.d. translatio iudicis, disciplinata dall’art. 38, comma 2, c.p.c. prescrizione quest’ultima che, a sua volta, sembra limitare il meccanismo della riassunzione ai soli giudizi di merito, utilizzando la locuzione “causa”.

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12/12/2025
Data sentenza: 28/07/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alima Zana
Registro : RG – 35902 –  2024
Tribunale di Catania, 28 Luglio 2026, n. 899/2024
Clausola compromissoria e competenza del giudice ordinario per l’emissione di decreto ingiuntivo
Se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l’esistenza di una clausola compromissoria...

Se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi.

Poiché l’eccezione di arbitrato non è rilevabile d’ufficio e l’improponibilità della domanda in conseguenza di una clausola compromissoria è subordinata all’eccezione di parte, la presenza di una clausola compromissoria non osta alla proposizione della domanda monitoria, ferma restando la facoltà della parte intimata di sollevare la relativa eccezione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

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13/11/2025
Data sentenza: 28/07/2026
Numero: 899/2024
Carica: Presidente
Giudice: Mariano Sciacca
Relatore: Fabio Salvatore Mangano
Registro : RG – 12937 –  2021
Tribunale di Venezia, 29 Ottobre 2024, n. 3761/2024
Violazione del patto di non concorrenza e concorrenza sleale: responsabilità e conseguenze
Il principio secondo il quale la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non...

Il principio secondo il quale la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non configurabile, pertanto, ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto "rapporto di concorrenzialità", non esclude la legittima predicabilità dell'illecito concorrenziale anche quando l'atto lesivo del diritto del concorrente venga compiuto da un soggetto (il c.d. terzo interposto) il quale, pur non possedendo egli stesso i necessari requisiti soggettivi (non essendo, cioè, concorrente del danneggiato), agisca, tuttavia, per conto di (o comunque in collegamento con) un concorrente del danneggiato stesso, essendo egli stesso legittimato a porre in essere atti che ne cagionino vantaggi economici. In tal caso il terzo va legittimamente ritenuto responsabile, in solido, con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta, mentre, mancando del tutto siffatto collegamento tra il terzo autore del comportamento lesivo del principio della correttezza professionale e l'imprenditore concorrente del danneggiato, il terzo stesso è chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c.

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27/03/2025
Data sentenza: 29/10/2024
Numero: 3761/2024
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Maddalena Bassi
Registro : RG – 7026 –  2019
Tribunale di Milano, 28 Settembre 2023
La clausola arbitrale presente in statuto determina l’incompetenza del giudice
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito di eccezione di incompetenza del giudice adito per essere competenti gli...

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito di eccezione di incompetenza del giudice adito per essere competenti gli arbitri e di adesione di parte convenuta opposta, deve essere revocato il decreto ingiuntivo.

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04/07/2024
Data sentenza: 28/09/2023
Registro : RG – 32997 –  2022
Tribunale di Milano, 30 Novembre 2023
Applicabilità della clausola compromissoria alla controversia sul valore di liquidazione della quota del socio receduto
La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al...

La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società, sicché il socio, pur receduto, è dunque astretto dal vincolo compromissorio per tutto quanto attiene alle vicende sociali, trattandosi di conflitti che attengono comunque al sodalizio di impresa. La cessazione per qualunque causa del rapporto sociale non comporta l’inapplicabilità nei rapporti tra la società e l’ex socio della clausola arbitrale eventualmente contenuta nello statuto, la quale continua a spiegare i suoi effetti in ordine alle controversie aventi matrice nel contratto sociale, tra le quali devono essere ricompresi i conflitti nascenti dall’esercizio da parte del socio del diritto di recesso.

La controversia attinente alla liquidazione della quota del socio receduto, sebbene sorta successivamente alla sua fuoriuscita dalla compagine sociale, ha ad oggetto un credito che ha la sua fonte nel contratto sociale ed è assoggettata all’efficacia della clausola compromissoria: si tratta, infatti, di contesa attinente alla vicenda estintiva del rapporto sociale rispetto al singolo contraente che, considerata nel suo complesso, a prescindere dall’immediata operatività dello scioglimento del vincolo, ricomprende anche la fase della liquidazione del valore della quota del socio receduto, esaurendosi solo con il pagamento della somma dovuta.

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18/04/2024
Data sentenza: 30/11/2023
Registro : RG – 49506 –  2022
Tribunale di Genova, 30 Aprile 2022
Rinunciabilità della competenza arbitrale e rimborso delle quote di capitale in caso di recesso da società cooperativa
Nel caso in cui lo statuto sociale di una società cooperativa preveda espressamente che il rimborso delle quote di capitale...

Nel caso in cui lo statuto sociale di una società cooperativa preveda espressamente che il rimborso delle quote di capitale versato al socio recedente sia subordinato alla capienza del capitale sociale al momento della cessazione del rapporto, nulla spetta a titolo di restituzione delle quote sociali al socio uscente [nel caso di specie lo statuto prevedeva la liquidazione delle quote versate “sulla base del bilancio d’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo” e il bilancio evidenziava una consistente perdita].

La parte che, in presenza di clausola compromissoria arbitrale, adisce l’autorità giudiziaria ordinaria, anche per la mera richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo la cui causa petendi comprenda, anche solo in parte, la materia devoluta alla cognizione arbitrale, pone in essere una condotta che implica la rinuncia alla giurisdizione arbitrale e, quindi, la conseguente non opponibilità dell’eccezione di incompetenza all’altra parte che abbia adito l’autorità giudiziaria per una controversia derivante dal medesimo rapporto.

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19/01/2024
Data sentenza: 30/04/2022
Registro : RG – 3730 –  2020
Tribunale di Palermo, 30 Luglio 2020
Diritto al rimborso della quota del socio di cooperativa escluso e incompetenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
L’ordinanza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato la propria incompetenza contiene necessariamente la...

L’ordinanza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato la propria incompetenza contiene necessariamente la declaratoria, ancorché implicita, di invalidità e di revoca del decreto stesso e non implica, quindi, alcuna declinatoria della competenza a conoscere dell’opposizione al decreto stesso. Di conseguenza, l’eventuale riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto l’accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio.

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30/05/2023
Data sentenza: 30/07/2020
Registro : RI – 14587 –  2017
Tribunale di Milano, 17 Marzo 2022
Non compromettibilità in arbitri delle controversie relative all’impugnazione di delibere in violazione delle norme sul bilancio
È infondata l’eccezione di incompetenza dell’autorità giudiziaria sollevata dalla società convenuta in relazione alla presenza in statuto di una clausola...

È infondata l’eccezione di incompetenza dell’autorità giudiziaria sollevata dalla società convenuta in relazione alla presenza in statuto di una clausola compromissoria che riserva ad arbitri la risoluzione di controversie tra soci e società nelle ipotesi in cui queste vertano su diritti indisponibili, come quelle aventi ad oggetto la declaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio per illiceità dell’oggetto derivante dalla violazione nella redazione del documento, delle norme inderogabili di legge. Non sono compromettibili in arbitri le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio di esercizio per violazione delle norme dirette a garantirne la chiarezza e precisione. Le norme che stabiliscono i predetti principi non solo sono norme imperative, ma trascendono l’interesse del singolo, essendo dettate a tutela, oltre che dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente.

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04/05/2023
Data sentenza: 17/03/2022
Registro : RG – 49291 –  2019
Tribunale di Palermo, 16 Novembre 2021
Nullità del decreto ingiuntivo opposto in presenza di clausola compromissoria
L’esistenza di una clausola compromissoria nello statuto di una s.p.a. per tutte le controversie tra soci e società non esclude...

L’esistenza di una clausola compromissoria nello statuto di una s.p.a. per tutte le controversie tra soci e società non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte, ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

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18/01/2023
Data sentenza: 16/11/2021
Registro : RI – 8367 –  2020
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