Nell’azione revocatoria ordinaria del patto di compensazione fra il debito dei soci verso la società per il corrispettivo della cessione di partecipazioni sociali e il credito dei medesimi soci per il rimborso di finanziamenti postergati ai sensi dell’art. 2467 cod. civ., l’eventus damni consiste nell’alterazione dell’ordine di graduazione tra i creditori, perché la società estingue l’obbligazione verso i soci, che per legge devono essere postergati rispetto a tutti gli altri creditori, prima di pagare questi ultimi, la cui aspirazione all’integrale soddisfacimento può essere frustrata dall’insussistenza di risorse sufficienti. Il pregiudizio prescinde quindi dalla semplice riduzione del patrimonio del debitore o dal mutamento della sua consistenza qualitativa.
Per contestare l’eventus damni derivante dal patto di compensazione con crediti postergati, il debitore o il terzo convenuto devono dimostrare la sussistenza di un patrimonio residuo tale da garantire il rispetto della graduazione prevista dalla legge e, quindi, da soddisfare integralmente tutti i creditori; a tal fine è irrilevante il maggiore equilibrio finanziario della società conseguente all’abbattimento della debitoria. Il credito del socio al rimborso del finanziamento postergato, infatti, non è un debito scaduto della società finché non siano soddisfatti gli altri creditori.
L’art. 2901 cod. civ. stabilisce le condizioni alle quali qualsiasi atto di disposizione del patrimonio che rechi pregiudizio alle ragioni del creditore può essere dichiarato inefficace nei confronti di quest’ultimo, senza recare un’elencazione tassativa degli atti soggetti a revocatoria; è pertanto assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria anche il patto di compensazione volontaria.
Quando la domanda revocatoria è circoscritta al solo patto di compensazione che conclude un’operazione complessa [costituzione di nuove società, conferimento in esse di rami d’azienda e cessione delle partecipazioni ai soci della conferente], i presupposti dell’art. 2901 cod. civ., così come l’eccezione di sufficienza del patrimonio residuo, vanno verificati esclusivamente rispetto a tale atto; gli atti dispositivi precedenti, benché legati da una finalità unitaria, restano validi ed efficaci.
La revocatoria ordinaria dell’atto di scissione societaria è ammissibile, poiché mira a ottenerne l’inefficacia relativa, così da renderlo inopponibile al solo creditore pregiudicato, e la tutela dei creditori a fronte di atti societari si estende sino a ricomprendere, sia pure in via mediata, qualsiasi attribuzione patrimoniale indiretta in essi contenuta. Il rafforzamento della posizione del creditore sociale per effetto del cumulo ex lege della responsabilità della società beneficiaria e di quella scissa ai sensi dell’art. 2506-quater, comma 3, c.c. non impedisce l’esperibilità dell’azione revocatoria, perché, di fronte a un atto depauperativo della garanzia patrimoniale della società scissa, tale tutela resta funzionale a ottenere, anche in presenza di altri coobbligati, l’inefficacia relativa dell’atto pregiudizievole.
Il cumulo di società debitrici previsto dall’art. 2506-quater, comma 3, c.c., frazionando il limite di responsabilità tra i coobbligati in ragione del valore effettivo del patrimonio netto a ciascuno assegnato o rimasto, integra un pregiudizio idoneo a configurare l’eventus damni, poiché costringe il creditore, in caso di incapienza, a moltiplicare le azioni per la soddisfazione dell’intero credito e lo espone al rischio di insolvenza di ciascuna società partecipante.
Ai fini dell’eventus damni rileva anche la modificazione qualitativa del patrimonio della società scissa. Lo scorporo di beni immobili in favore della beneficiaria resta pregiudizievole nonostante l’assegnazione ai soci della scissa delle partecipazioni nella beneficiaria, perché le partecipazioni sono attribuite ai singoli soci e non alla società debitrice e la trasformazione di un compendio aziendale in quota sociale sostituisce al bene un titolo di partecipazione al capitale di rischio.
L’opposizione dei creditori ai sensi dell’art. 2503 c.c. ha natura preventiva, perché è diretta a impedire l’efficacia dell’atto di scissione, ed è riservata ai creditori anteriori alla deliberazione e alla stipula dell’atto. L’azione revocatoria ha invece funzione ripristinatoria della garanzia patrimoniale, interviene su un atto dispositivo ormai perfetto ed efficace e può essere esercitata anche dal creditore successivo al compimento dell’atto, quando questo sia stato oggetto di accordo fraudolento.
L’azione revocatoria ordinaria dell’atto di scissione, diretta alla declaratoria di inopponibilità al creditore dei relativi atti di assegnazione, è devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa, perché investe un tipico atto dell’organizzazione societaria che entra a far parte della causa petendi e qualifica il giudizio come relativo a un rapporto societario.
In tema di eventus damni, l’onere probatorio del creditore si risolve nella dimostrazione della variazione patrimoniale, anche soltanto qualitativa, che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, senza che sia necessario provare l’entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l’atto di disposizione; spetta al debitore provare che il patrimonio residuo è tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
[Qualora l’atto di scissione, assimilato agli atti a titolo gratuito, sia successivo al sorgere del credito,] il requisito della scientia damni consiste nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell’atto, senza che occorra la consapevolezza dell’insolvenza del debitore. Tale consapevolezza può ritenersi accertata in via presuntiva in ragione della sostanziale identità della compagine sociale della società scissa e della beneficiaria.
Ad integrare gli estremi della simulazione di un negozio non è sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che tale alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l’altra parte abbia inteso acquisirla; prova che può essere fornita dal terzo anche per mezzo di presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordati, ai sensi dell’art. 2729 c.c.
In tema di azione revocatoria ordinaria, l’eventus damni non richiede la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, anche attraverso una modificazione qualitativa del patrimonio; in tale prospettiva, la dismissione di tutte le partecipazioni di una società in bonis e attiva sul mercato, ove avvenga ad un prezzo chiaramente inferiore al loro reale valore, ha natura depauperativa e integra un pregiudizio economico in termini di perdita della garanzia patrimoniale del creditore.
Ai fini dell’esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., il requisito oggettivo del pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste anche quando l’atto dispositivo renda soltanto più difficile o incerta e non necessariamente impossibile la soddisfazione coattiva del credito. Non è richiesta la sussistenza del danno in atto a carico del creditore (c.d. eventus damni), ma il semplice pregiudizio per le ragioni creditorie (c.d. periculum damni).
Anche una modificazione qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro, che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, realizza il pericolo di un danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
L’onere di provare l’insussistenza del pregiudizio, per la presenza di adeguate residualità patrimoniali del debitore, grava sul convenuto che la eccepisca.
L’azione revocatoria della scissione avanzata ex art. 2901 c.c. dai creditori sociali è ammissibile in ragione dell’effetto traslativo che connota l’atto di scissione (parziale o totale) della società, il quale, determinando l’assegnazione di tutto o di parte del compendio immobiliare della società scissa in capo alla beneficiaria, realizza un vero e proprio atto di disposizione patrimoniale della società debitrice, come tale rientrante nella nozione di atto idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori, poiché incidente sulle garanzie patrimoniali di questi ultimi.
È ammissibile l’azione revocatoria ordinaria di un atto di scissione societaria, che si attesta come rimedio diverso e complementare rispetto all’opposizione dei creditori ex art. 2503 c.c., in quanto l’azione revocatoria è finalizzata a ottenere l’inefficacia relativa dell’atto, al fine di renderlo inopponibile al solo creditore pregiudicato, avendo natura di rimedio successivo perché contesta un atto dispositivo già perfezionato, il cui effetto sia pregiudizievole per l’azione esecutiva. Diversamente, l’opposizione dei creditori sociali ex art. 2503 c.c. è finalizzata a far valere l’invalidità dell’atto.
In caso di scissione societaria - conformemente al disposto di cui all’art 2901 c.c., a mente del quale l’oggetto della revocatoria è rappresentato dagli atti con cui il debitore dispone del proprio patrimonio - l’atto oggetto di revocatoria dovrebbe individuarsi nell’assegnazione patrimoniale della società scissa alle società beneficiarie, quale momento indefettibile e necessario della scissione, che in quanto tale comporta una riduzione di parte o dell’intero patrimonio della società scindenda a favore dell’unica beneficiaria o della pluralità di beneficiarie.
Quando sia soggetto a revoca l’atto di scissione, stipulato in esecuzione di una delibera, occorre provare il carattere fraudolento di quest’ultima, da cui è sorto l'obbligo di stipula dell’atto di scissione poi adempiuto, e tale prova può essere data nel giudizio introdotto con la domanda revocatoria dell’atto di assegnazione, indipendentemente da un'apposita domanda volta a far dichiarare l'inefficacia della delibera, fermo restando che la sussistenza del presupposto dell'eventus damni per il creditore va accertata con riferimento alla stipula della scissione.
L’azione revocatoria ordinaria rappresenta uno dei principali strumenti predisposti dall’ordinamento per la conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c. Tale strumento, infatti, ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 e ss. c.p.c. per la realizzazione del credito.
L’art. 2901 c.c. richiede la sussistenza di un elemento oggettivo e di uno soggettivo. Quanto al primo (c.d. eventus damni), non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l’atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, l’eventus damni ricorre non soltanto quando l’atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito. Ciò può verificarsi anche in caso di mera variazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori. Quanto al secondo elemento, è necessario che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall’atto dispositivo in questione (c.d. scientia damni). In particolare, allorché l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l’elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l’azione, e senza che assumano rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Inoltre, quando si tratta di atto a titolo oneroso, è richiesta anche la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio arrecato dall’atto alle ragioni creditorie. Tuttavia, anche in questo caso occorre distinguere a seconda che l’atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito. Nel primo caso, è necessario che l’atto dispositivo sia stato compiuto proprio in funzione del sorgere della futura obbligazione, allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l’attuazione coattiva del suo diritto. Nel secondo caso, invece, è sufficiente la generica conoscenza – da parte del terzo contraente – del pregiudizio che l’atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore possa arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra il terzo e il debitore.
Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato.
Il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell’eventus damni è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio e in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione.
L’art. 2504 quater c.c. (richiamato, in tema di scissione, dall’art. 2506 ter c.c.), ponendo un limite cronologico entro il quale può essere esperita l’azione di accertamento delle nullità rilevanti erga omnes, opera su un piano differente da quello dell’actio pauliana che incide, invece, sull'efficacia dell’atto limitatamente a vantaggio del solo creditore che abbia agito in revocatoria. I due rimedi, quello dell'opposizione del creditore e quello dell'azione revocatoria, sono tra loro concorrenti.
La scissione parziale di una società può determinare una diminuzione della garanzia generica assicurata ai terzi creditori dal patrimonio netto della società scissa, che viene a essere anche solo in parte scorporato, configurandosi in astratto il presupposto oggettivo dell’eventus damni richiesto per l’esercizio della tutela revocatoria, laddove nella parte di patrimonio della società scissa, trasferito a quella beneficiaria, siano ricompresi beni immobili.
Nel caso di scissione, il cumulo di società debitrici, realizzato dall'art. 2506 quater, co. 3, c.c., determinando un frazionamento del limite di responsabilità tra coobbligati, comporta il pregiudizio (idoneo a integrare il presupposto dell'eventus damni richiesto dall'art. 2901 c.c.) per il creditore tenuto, in caso di incapienza del limite di valore del singolo debitore, a dover moltiplicare le azioni dirette alla soddisfazione dell'intero importo del credito.
Il periculum in mora, nel caso di sequestro ai sensi dell'art. 2905, co. 2, c.c., si atteggia come pericolo di perdere la possibilità di poter aggredire in via esecutiva, ex art. 2902, co. 1, c.c., quella parte di patrimonio di cui il debitore ha già disposto in favore dei terzi. L'esistenza del periculum in mora deve essere verificata con riferimento al rischio concreto che il terzo acquirente si disfi, a sua volta, del bene proveniente dal patrimonio del debitore.
L’oggetto del sequestro conservativo disciplinato dall’art. 2905, co. 2, c.c., non è la pluralità dei beni appartenenti al patrimonio del debitore fino alla concorrenza dell’importo corrispondente al credito, come nell’ipotesi generale di sequestro conservativo, ma esattamente il bene alienato dal debitore.
Nel caso di atto dispositivo eseguito a titolo oneroso, in ottica di tutela del terzo avente causa - il quale comunque ha versato un controvalore a fronte del negozio stipulato in suo favore - appare necessario che l’attore, oltre a provare la conoscenza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie con l’atto dispositivo, dimostri che anche il terzo ne fosse a conoscenza o, perlomeno, ne avesse la conoscibilità.
Qualora la disposizione a titolo oneroso sia stata posta in essere prima dell’esistenza del credito, il creditore sarà chiamato a provare anche la c.d. partecipatio fraudis, ossia che il terzo, avente causa, fosse a conoscenza della dolosa preordinazione dell’alienazione, da parte del debitore, con riguardo al credito. La prova della participatio fraudis del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici.
In tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario – fissato dall’art. 2560, comma 2, c.c. con riferimento ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento e condizionato a che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori – deve essere applicato considerando la “finalità di protezione” della disposizione, la quale permette di far comunque prevalere il principio generale di responsabilità solidale del cessionario qualora risulti, da un lato, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall’altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore.
La prescrizione dell’azione revocatoria, regolata dall’art. 2903 c.c., deve essere fatta decorrere dal momento in cui la parte, titolare del diritto a cui l’azione è sottesa, è messa in condizione di farlo valere, secondo il principio generale di cui all’art. 2935 c.c. La prescrizione è quindi necessariamente connessa alla consapevolezza in capo al titolare del potere di far valere il diritto, e non può quindi che farsi decorrere dal momento in cui dell’atto si ha notizia, attraverso le usuali forme di pubblicità.
I presupposti dell’actio pauliana desumibili dalla previsione di cui all’art. 2901 c.c., oltre alla sussistenza di una pretesa creditoria insoddisfatta, consistono nel cd. eventus damni e nella scientia damni, a cui poi si aggiunge la posizione soggettiva del terzo contraente, declinabile in “conoscenza del pregiudizio” nel caso di atto a titolo oneroso, e partecipazione alla “dolosa preordinazione” nel caso di atto anteriore al sorgere del credito. Rispetto all’eventus damni non occorre una prospettiva di danno effettivo ed attuale, essendo sufficiente che a seguito dell’attività dispositiva e fraudolenta del debitore, si profili un pericolo concreto che lo stesso non provveda ad adempiere ai propri obblighi e che l’azione esecutiva non consenta di conseguire alcun utile risultato. Rispetto alla scientia damni, invece, non occorre una specifica conoscenza in capo al debitore del pregiudizio che il proprio atto arreca alle ragioni del creditore, poiché è sufficiente che il debitore sia invece consapevole che il proprio comportamento riduca la consistenza del proprio patrimonio; né costituisce presupposto dell’azione il fatto che il credito sia sorto prima dell’atto che si pretende di revocare; in tali ipotesi, stabilisce l’art. 2901, co. 1, n. 1 c.c., l’intenzione fraudolenta del debitore deve atteggiarsi nella “dolosa preordinazione”, la cui prova incombe sul creditore, ammesso a dimostrare il requisito anche mediante il ricorso a presunzioni.
Integra l’eventus damni rilevante ai sensi dell’art. 2901 c.c. la permuta con la quale il debitore si spoglia di una partecipazione sociale di rilevante valore e sostanzialmente stabile in cambio di azioni dal valore fortemente oscillante, quando, a fronte del pronto compimento degli adempimenti necessari a rendere opponibile alla società e ai terzi il trasferimento della partecipazione ceduta, siano stati omessi senza plausibile ragione gli adempimenti previsti dagli artt. 2355 e 2022 c.c. per rendere opponibile l’acquisto delle azioni ricevute, così da precludere ai creditori di soddisfarsi su di esse mediante esecuzione forzata. La partecipazione risulta in tal modo sottratta alla garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c. senza una reale contropartita.
L’azione revocatoria ordinaria ha carattere personale e funzione meramente conservativa della garanzia patrimoniale generica; il suo accoglimento lascia valido l’atto di disposizione del debitore e ne determina l’inefficacia nei soli confronti del creditore che ha agito, consentendogli di sottoporre a esecuzione forzata il bene oggetto dell’atto revocato.
Il rimedio di cui all’art. 2901 c.c. può essere esperito a tutela del c.d. credito litigioso, ossia di ragioni di credito contestate il cui accertamento sia ancora sub iudice, sia quando la pretesa abbia fonte negoziale sia quando tragga origine da un fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, dedotto a sostegno di una domanda risarcitoria; sono tutelabili le ragioni di credito fondate su un titolo che, anche se successivo all’atto di disposizione, sia anteriore all’esercizio dell’azione revocatoria. La parziale riforma in appello, non ancora passata in giudicato, della sentenza che ha accertato il credito è irrilevante ai fini della legittimazione e dell’eventus damni.
Anche quando sia ancora pendente la controversia sul credito, l’eventus damni, da valutare con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l’atto di disposizione, non esige l’accertamento dello stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente che l’atto, depauperando in modo significativo il patrimonio, produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore, in termini di possibile infruttuosità dell’azione esecutiva o di maggiore difficoltà nella realizzazione del credito. Grava sul convenuto in revocatoria l’onere di provare la persistente titolarità di un patrimonio idoneo a soddisfare le ragioni del creditore.
Al fine di stabilire l’anteriorità del credito rispetto all’atto di disposizione da revocare, e quindi l’intensità dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c., rileva il momento in cui viene ad esistenza la fonte costitutiva del credito, ossia il negozio o l’atto o fatto generatore della pretesa, e non la data del suo accertamento giudiziale definitivo. Per gli atti successivi al sorgere del credito è sufficiente la scientia damni del debitore e, se l’atto è a titolo oneroso, del terzo; per gli atti anteriori occorrono la dolosa preordinazione del debitore e la partecipazione del terzo alla stessa.
L’azione revocatoria avente ad oggetto un contratto di permuta di partecipazioni in società di capitali rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, quale causa relativa a un negozio avente ad oggetto partecipazioni sociali ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 168/2003.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. – cumulativa dei presupposti e degli scopi dell’azione sociale di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 c.c. e dell’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. – è soggetta alla prescrizione quinquennale con decorso, secondo quanto previsto dall’art. 2395 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il dies a quo di tale azione, dunque, deve essere individuato: quanto all'azione sociale di responsabilità, dal giorno in cui sono percepibili i fatti dannosi posti in essere dagli amministratori ed il danno conseguente; quanto all'azione dei creditori sociali, dal giorno in cui si è manifestata, divenendo concretamente conoscibile, l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i loro crediti.
In particolare, per quanto concerne l’azione dei creditori sociali esercitata dal curatore fallimentare, il dies a quo deve essere individuato nel momento della oggettiva conoscibilità del dato di fatto costituito dall'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti sociali, momento che può essere anteriore o posteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento. L’insufficienza patrimoniale che qui assume rilievo è data dalla eccedenza delle passività sulle attività, momento distinto rispetto all’insolvenza e che può dunque manifestarsi prima di questa. L’onere della prova che l’insufficienza patrimoniale rilevabile dai creditori si sia manifestata prima della dichiarazione di fallimento incombe su colui il quale intenda eccepire l’intervenuta prescrizione dell’azione. Il dies a quo per l’esercizio dell’azione dei creditori sociali non può essere individuato nel momento in cui sono state presentate istanze di fallimento né sono stati ottenuti decreti ingiuntivi, trattandosi di iniziative non destinate ad essere rese pubbliche.
L’amministratore di società, che abbia continuato nella gestione ordinaria della società dopo il verificarsi della causa di scioglimento consistente nella perdita integrale del capitale sociale, è responsabile ai sensi dell’art. 2392 c.c., in quanto la sua condotta si risolve nella violazione di doveri imposti dalla legge agli amministratori e, in particolare, degli artt. 2447, 2485 e 2486 c.c.; in questo caso, il danno deve individuarsi nelle perdite registrate dopo il verificarsi della causa di scioglimento e, ai fini del suo computo, deve essere adottato il metodo della differenza tra i netti patrimoniali (o della perdita incrementale).
Quando l’azione ex art. 2392 c.c. è esercitata dalla curatela fallimentare, la curatela sarà tenuta a provare soltanto l’inadempimento dell’amministratore agli obblighi su di lui gravanti ed il danno derivato dall’inadempimento, restando invece a carico del convenuto l’onere di provare la mancanza di colpa secondo il modello generale previsto, per la responsabilità contrattuale, dall’art. 1218 c.c.
L’azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c. esercitata dal curatore fallimentare richiede la dimostrazione, da parte della curatela attrice, oltre che del “consilium fraudis”, anche dell’esistenza dell’”eventus damni”, cioè di un pregiudizio legato all’atto dispositivo che si vuole rendere inefficace, non operando, in tal caso, la presunzione di dannosità alle ragioni della massa dei creditori che colora l’azione revocatoria fallimentare ex art 67 l.fall. Tale pregiudizio deve essere dunque accertato e valutato in concreto: l'atto ritenuto pregiudizievole, cioè, deve aver effettivamente compromesso le ragioni di garanzia patrimoniale rappresentate dal patrimonio del debitore, vanificando o anche semplicemente ostacolando le possibili iniziative dei creditori volte al recupero, seppur coattivo, del credito vantato.
Al fine di verificare la sussistenza di tale pregiudizio, è necessario il confronto tra il patrimonio del debitore subito dopo la modificazione subita a seguito del compimento dell’atto di disposizione che si intende revocare e l’entità dei debiti preesistenti al compimento dell’atto. Quando l’azione revocatoria sia esercitata dal curatore a seguito del fallimento del disponente, nell’interesse di tutti i creditori ammessi al passivo, grava comunque sul curatore l’onere di provare che il credito dei creditori ammessi era già sorto al momento dell’atto asseritamente pregiudizievole, ad esempio evidenziando la presenza, al momento dell’atto di disposizione, di istanze di fallimento già presentate e di decreti ingiuntivi ottenuti a danno del disponente.
Per quanto concerne, invece, la dimostrazione del “consilium fraudis”, si ritiene non sia necessaria l’intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso, del pregiudizio che, mediante l’atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni; non è, infine, neppure necessario che il compimento dell’atto abbia definitivamente pregiudicato le ragioni del credito, ma è sufficiente una mera variazione (in peius) del patrimonio del debitore che possa rendere maggiormente difficoltosa ed incerta l'esazione coattiva del credito. In tal caso il creditore ha solo l'onere di dimostrare la variazione del patrimonio del debitore ma non anche l'entità del residuo.