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Sentenze con tag: ex dipendente

Tribunale di Bologna, 11 Marzo 2025
Deduzione della sottrazione di informazioni segrete e competenza della sezione specializzata in materia di impresa
Ai fini della competenza della sezione specializzata in materia di impresa è sufficiente che il ricorrente deduca, in maniera non...

Ai fini della competenza della sezione specializzata in materia di impresa è sufficiente che il ricorrente deduca, in maniera non pretestuosa, la sottrazione di informazioni segrete ai sensi dell’art. 98 c.p.i.

Nel giudizio [cautelare] per sottrazione e uso illecito di segreti commerciali sono gli elementi indiziari indicati dal ricorrente a dover essere di per sé idonei a provare la sottrazione e l’uso delle informazioni segrete. Pretendere dal resistente la prova di avere elaborato autonomamente le tecnologie impiegate nei propri prodotti equivale a richiedergli la prova dell’insussistenza dell’illecito, onere di cui egli non è gravato; l’incompletezza della documentazione da lui prodotta si risolve soltanto in un’incertezza nella ricostruzione dei fatti, senza costituire riscontro della presunzione invocata dal ricorrente.

La presunzione di sottrazione di segreti commerciali fondata sulla rapidità con cui il concorrente, dopo aver assunto un ex dipendente apicale del titolare, ha presentato sul mercato prodotti di prestazioni analoghe richiede la prova, o almeno la precisa allegazione, del momento in cui i programmi di sviluppo del concorrente non erano ancora in corso; in mancanza, non si può presumere che il concorrente non abbia avuto il tempo di sviluppare autonomamente la relativa tecnologia.

Quando oggetto di prova è la condotta di sottrazione in sé, è privo di rilievo l’argomento secondo cui la mera astratta possibilità di acquisire l’informazione con il metodo lecito dell’ingegneria inversa non esclude la tutelabilità dell’informazione, perché esso attiene alla tutelabilità dell’informazione sottratta.

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20/10/2026
Data sentenza: 11/03/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Vittorio Serra
Registro : RG – 9372 –  2025
Tribunale di Milano, 6 Settembre 2025, n. 4692/2025
Boicottaggio primario, abuso di posizione dominante e sviamento di clientela tramite l’ex collaboratore
La decisione del produttore di non rinnovare il contratto di distribuzione esclusiva alla scadenza e di affidare la distribuzione ad...

La decisione del produttore di non rinnovare il contratto di distribuzione esclusiva alla scadenza e di affidare la distribuzione ad altri operatori costituisce boicottaggio primario, che non è di per sé illecito in quanto espressione di autonomia negoziale e integra l’illecito concorrenziale ex art. 2598, n. 3, c.c. soltanto quando provenga da un’impresa titolare di una posizione dominante sul mercato di riferimento. Spetta quindi all’attore allegare e provare il mercato rilevante, sotto il profilo del prodotto e geografico, e la posizione dominante del produttore; tale posizione va esclusa quando nel mercato operi una pluralità di produttori concorrenti, per alcuni dei quali lo stesso distributore escluso svolga attività di distribuzione.

La realizzazione di un illecito antitrust per abuso di posizione dominante presuppone che l’autore della condotta rivesta una posizione dominante nel mercato di riferimento e che la condotta rappresenti uno sfruttamento abusivo di tale posizione; entrambe le condizioni debbono essere oggetto di positivo accertamento. L’esistenza di una posizione dominante non è di per sé illecita, essendo vietato soltanto il suo abuso; sull’impresa che ne sia titolare grava una speciale responsabilità, che le impedisce di adottare comportamenti generalmente consentiti in un regime di libero mercato e le impone scelte atte a favorire lo sviluppo di una concorrenza assente o indebolita.

Non costituiscono segreti commerciali tutelabili ex art. 98 c.p.i. gli elenchi di strutture sanitarie, corredati dei nominativi dei medici e talvolta di recapiti telefonici o di posta elettronica, privi di dati sulle offerte formulate, sulle trattative in corso, sui contratti stipulati e sui prodotti forniti, perché non offrono informazioni commerciali qualificate idonee ad attribuire al concorrente un significativo vantaggio competitivo; né costituiscono know-how del distributore i dati sulle installazioni dei prodotti presso i clienti finali che il contratto di distribuzione gli imponeva di trasmettere al produttore.

L’imprenditore che si avvalga della collaborazione di un soggetto che abbia violato l’obbligo di fedeltà verso il precedente committente non compie per ciò solo atti di concorrenza sleale, perché occorre l’appropriazione, per il tramite del collaboratore infedele, di notizie riservate nell’esclusiva disponibilità del concorrente. La predisposizione di offerte di vendita per conto del concorrente da parte dell’ex collaboratore, non vincolato da patti di non concorrenza, rientra quindi nell’utilizzo lecito delle competenze e delle conoscenze proprie del suo patrimonio professionale, in mancanza della prova dello sfruttamento di informazioni qualificate o di trattative avviate dal precedente committente.

Non può considerarsi illecita l’utilizzazione del valore aziendale costituito esclusivamente dalle capacità professionali dell’ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona, perché altrimenti si vanificherebbe la libertà del lavoratore e si attribuirebbe al precedente datore di lavoro una rendita parassitaria. Integra invece concorrenza sleale l’appropriazione e l’utilizzo da parte dell’ex dipendente di un complesso organizzato e strutturato di informazioni aziendali che, pur non costituendo segreti commerciali, superi la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo e configuri una banca dati capace di fornire al concorrente un vantaggio competitivo.

L’art. 2598 c.c. non vieta a chi intenda operare sul medesimo mercato del precedente datore di lavoro di intrattenere relazioni commerciali con gli stessi interlocutori, mentre è illecito servirsi della rete commerciale e dei contatti del concorrente per intrattenere rapporti unicamente o in misura considerevole con i suoi fornitori e clienti. L’illiceità va desunta dalla manovra complessivamente attuata per danneggiare il concorrente o per approfittare sistematicamente del suo avviamento: è contraria alla correttezza professionale l’acquisizione sistematica dei clienti del precedente datore di lavoro resa possibile dalle conoscenze riservate acquisite, mentre è fisiologico che il nuovo imprenditore acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni di quei clienti.

La sottrazione di dati dagli archivi informatici di un concorrente contenenti un mero schedario nominativo dei clienti (mailing list), privo di altri dettagli utili e qualificanti per l’attività aziendale, e la rivelazione a terzi e l’utilizzo dei medesimi dati costituiscono condotte idonee ad attuare un contatto finalizzato a un eventuale storno di clientela, ma non attengono né interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale.

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18/10/2026
Data sentenza: 06/09/2025
Numero: 4692/2025
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Giani
Relatore: Idamaria Chieffo
Registro : RG – 536 –  2020
Tribunale di Genova, 5 Settembre 2025
Esfiltrazione di dati aziendali da parte dell’ex dipendente e tutela cautelare dei segreti commerciali
Sussistono i presupposti per l’inibitoria cautelare ex artt. 131 c.p.i. e 700 c.p.c., con ordine di cancellazione dei dati e...

Sussistono i presupposti per l’inibitoria cautelare ex artt. 131 c.p.i. e 700 c.p.c., con ordine di cancellazione dei dati e penale ex art. 614 bis c.p.c., quando l’ex dipendente, dopo la cessazione del rapporto, abbia continuato ad accedere ai sistemi informatici aziendali e abbia trasferito su un proprio supporto informazioni commerciali dell’impresa, protette da misure di sicurezza adeguate [nella specie, password individuali, antivirus, firewall, accesso ai sistemi CRM e B2B consentito soltanto tramite account utente, regolamenti aziendali e accordi di riservatezza sottoscritti dai dipendenti]. Il periculum è integrato dall’assunzione dell’ex dipendente presso un’impresa diretta concorrente, che rende concreto il rischio che le informazioni vengano a conoscenza di quest’ultima.

Il requisito della segretezza delle informazioni commerciali va inteso in un’accezione necessariamente relativa. Caratteristica peculiare del bene «segreti» è che il suo sfruttamento coincide con la messa in pericolo della sua stessa esistenza: se l’imprenditore vuole sfruttare le conoscenze all’interno dell’azienda deve rivelarle a terze persone (dipendenti o collaboratori), allargando la cerchia di coloro che vi hanno legittimamente accesso. L’accesso alle conoscenze non comporta che il dipendente, il consulente o l’amministratore, nel corso del rapporto con l’imprenditore o dopo la sua cessazione, se ne possano appropriare.

Nella nozione di segreti commerciali rientrano anche le informazioni aziendali segrete che abbiano a oggetto aspetti organizzativi e commerciali dell’impresa, comprese le liste di clienti che ne riportino, oltre ai dati identificativi, le ulteriori indicazioni utili a determinarne il profilo qualificante. Le informazioni commerciali che fanno parte del business plan di un’impresa sono connotate da valore economico e il loro utilizzo determina un vantaggio competitivo economicamente rilevante.

Le conoscenze acquisite nell’esercizio dell’impresa costituiscono un patrimonio aziendale sul quale il titolare ha una potestas di natura «proprietaria», che comporta la decisione di utilizzarle o no, come pure di distruggerle per non renderle di pubblico dominio.

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17/10/2026
Data sentenza: 05/09/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Francesca Lippi
Registro : RG – 3616 –  2025
Tribunale di Perugia, 10 Marzo 2024
Sviamento della clientela dell’ex datore di lavoro mediante rappresentazione ingannevole della continuità del prodotto
La responsabilità dell’ex dipendente per concorrenza sleale può essere affermata anche in assenza di un patto di non concorrenza quando...

La responsabilità dell’ex dipendente per concorrenza sleale può essere affermata anche in assenza di un patto di non concorrenza quando siano commesse pratiche commerciali scorrette, idonee a realizzare uno sviamento della clientela dell’ex datore di lavoro mediante condotte abusive e a procurare un illecito vantaggio competitivo, come la rappresentazione ai clienti, facendo leva sulla fiducia acquisita, di un mutamento della strategia commerciale e della logistica dell’ex datore di lavoro, per indurli a ritenere che il prodotto di un’altra impresa, fornito con diversa etichetta, sia identico al suo.

In tali casi la tutela risarcitoria successiva non è adeguata a contenere il pregiudizio, perché l’illecito espone l’ex datore di lavoro al rischio concreto di un calo delle vendite, della riduzione della quota di mercato e dell’annacquamento della capacità attrattiva del proprio prodotto, lesioni di difficile quantificazione e reintegrazione; l’inibitoria può imporre all’ex dipendente di contattare i clienti solo con modalità che esplicitino chiaramente l’interruzione del rapporto e l’estraneità dei nuovi prodotti.

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27/09/2026
Data sentenza: 10/03/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefania Monaldi
Registro : RG – 2223 –  2024
Tribunale di Torino, 23 Ottobre 2026
Contraffazione del modello comunitario di un’autovettura mediante rendering pubblicati sui social dall’ex designer
Ai fini dell’accertamento della validità del modello comunitario e della sua contraffazione rileva soltanto quanto risulta dal certificato di registrazione,...

Ai fini dell’accertamento della validità del modello comunitario e della sua contraffazione rileva soltanto quanto risulta dal certificato di registrazione, e non i render prodotti dal titolare. La novità va valutata raffrontando il modello con ciascuna anteriorità singolarmente considerata e con riferimento all’aspetto complessivo del prodotto, sicché un disegno può essere nuovo anche se costituito da elementi già apparsi in modelli precedenti, purché combinati in modo da realizzare un risultato complessivamente inedito.

Il carattere individuale, che determina anche l’estensione della tutela, va apprezzato alla stregua dell’utilizzatore informato, che per un’autovettura sportiva di prezzo elevato è un appassionato con familiarità per la categoria, capace di percepire anche piccole variazioni estetiche, e tenendo conto del margine di libertà dell’autore, che in tale settore è ampio perché limitato solo da vincoli tecnici e normativi. L’accertamento della contraffazione ai sensi dell’art. 10 del reg. CE n. 6/2002 è speculare a quello del carattere individuale, e ricorre quando il modello successivo non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa.

La rappresentazione bidimensionale su internet di un prodotto corrispondente a un modello comunitario costituisce un atto di riproduzione riservato al titolare, e integra un atto di utilizzazione la pubblicazione di rendering su una pagina social liberamente accessibile e inerente all’attività professionale del designer, anche quando dichiaratamente destinata solo a mostrarne le capacità.

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27/09/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Marisa Gallo
Registro : RG – 3638 –  2024
Tribunale di Torino, 7 Ottobre 2024
Segreti commerciali sottratti dall’ex dipendente: requisiti di tutela, misure di protezione e competenza territoriale
Nell’azione per la sottrazione di informazioni aziendali riservate commessa attraverso l’acquisizione di dati informatici, il luogo di commissione dell’illecito rilevante...

Nell’azione per la sottrazione di informazioni aziendali riservate commessa attraverso l’acquisizione di dati informatici, il luogo di commissione dell’illecito rilevante ai sensi dell’art. 120, sesto comma, c.p.i. è quello in cui si trovano i server dai quali i dati sono stati trafugati, essendo irrilevante il luogo in cui si trovi chi li ha materialmente acquisiti.

Ai fini della tutela ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. le informazioni devono essere segrete, avere valore economico in quanto segrete ed essere sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle tali. Il valore economico va apprezzato in relazione al vantaggio concorrenziale che la disponibilità delle informazioni attribuisce rispetto a un concorrente che ne sia privo, come avviene per le schede tecniche dei semilavorati e per le schede dei costi di produzione, che consentono di determinare il prezzo plausibilmente offerto ai clienti. Una prassi divulgativa del settore esclude la segretezza solo se riguarda le specifiche informazioni azionate ed è di entità tale da renderle generalmente note agli esperti e agli operatori.

L’adeguatezza delle misure di protezione va valutata in concreto, in relazione alla tipologia e alle dimensioni dell’impresa e delle informazioni, e non può limitarsi al riscontro di certificazioni come la ISO 27001; sono adeguate le misure di un’impresa produttiva il cui core business non è l’informatica che custodisca i dati in server protetti e ne limiti l’accesso, mediante credenziali, alle informazioni attinenti al ruolo di ciascun dipendente. Non vale a giustificare l’esportazione massiva dei file la finalità dichiarata di procurarsi una difesa in caso di contestazioni del datore di lavoro, quando i documenti risultino utilizzati per l’attività svolta presso il concorrente.

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27/09/2026
Data sentenza: 07/10/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alberto La Manna
Registro : RG – 10682 –  2023
Tribunale di Brescia, 23 Ottobre 2026
Sottrazione della formula chimica da parte dell’ex amministratore: fumus accertato, ma periculum escluso senza prova del suo valore
La formula chimica e il macchinario del ricorrente non sono tutelabili come segreti commerciali ai sensi dell’art. 98 c.p.i. quando...

La formula chimica e il macchinario del ricorrente non sono tutelabili come segreti commerciali ai sensi dell’art. 98 c.p.i. quando non siano allegate le misure adottate per mantenerli segreti, e il macchinario non brevettato e da tempo in commercio non è segreto se ne è possibile la duplicazione mediante reverse engineering; in difetto di fumus sui diritti di proprietà industriale va respinta anche la descrizione.

Il rapporto di concorrenza sussiste anche tra imprese operanti a livelli diversi della catena produttiva che si rivolgano alla medesima clientela finale. Non integrano concorrenza sleale la restituzione dei dispositivi aziendali formattati, l’omesso passaggio di consegne né la mera costituzione di una società concorrente in assenza di patto di non concorrenza, e le conoscenze acquisite dall’ex amministratore e dipendente sono tutelate solo se si tratti di dati protetti o di una banca dati che trascenda le competenze e i ricordi del singolo. Non basta perciò la generica allegazione della copiatura dei server aziendali quando il ricorrente non delinei l’oggetto del know-how, mentre sussiste il fumus dell’illecito concorrenziale per la copia del file contenente la formula della resina, compiuta dalla postazione dell’ex amministratore in vista del suo utilizzo nella società da lui costituita.

Il periculum in mora non è in re ipsa, e poiché il vantaggio competitivo del concorrente consiste nel poter utilizzare la formula senza sostenerne il costo, è onere del ricorrente allegarne quantomeno il costo di acquisizione, dal quale desumerne il valore e verificare l’attualità del vantaggio, tanto più a fronte della contestazione del resistente sulla sua risalenza e scarsa specificità. Esclude inoltre il periculum il ritardo di oltre un anno tra la conoscenza della copiatura e il ricorso; la sussistenza del fumus giustifica la compensazione parziale delle spese.

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25/09/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alessia Busato
Registro : RG – 2927 –  2025
Tribunale di Firenze, 5 Dicembre 2025, n. 1633/2025
Lista clienti e sconti come segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i. e prova della sottrazione da parte dell’ex dipendente
La lista dei clienti e il documento contenente, oltre ai prezzi di listino pacificamente pubblici, gli sconti praticati ai singoli...

La lista dei clienti e il documento contenente, oltre ai prezzi di listino pacificamente pubblici, gli sconti praticati ai singoli clienti e i dati storici delle vendite possono costituire informazioni segrete tutelabili ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i., in quanto non di dominio pubblico, dotati di valore economico perché consentono di elaborare una strategia di marketing e sufficientemente secretati quando siano custoditi in archivi accessibili con credenziali personali ai soli addetti, in presenza di un regolamento che imponga l’uso dei soli dispositivi aziendali e di un programma di tracciamento delle operazioni sui file. Non sono invece segreti industriali le fotografie della conformazione esterna dei prodotti, ricavabile da qualsiasi esemplare in commercio, prive di informazioni sul progetto costruttivo.

Accertata la natura segreta delle informazioni, spetta all’attore provare la loro sottrazione o utilizzazione non autorizzata, e il sospetto sufficiente a giustificare la descrizione cautelare non basta per la condanna, che richiede che i fatti allegati risultino più probabili di quelli contrari. La domanda va quindi rigettata, anche sotto il profilo della concorrenza sleale fondata sui medesimi fatti, quando la trasmissione delle informazioni da parte dell’ex direttore commerciale a un distributore, i contatti con quest’ultimo e la proposta ai clienti di una «seconda linea» di prodotti di un produttore concorrente risultino inquadrabili in un progetto concordato con la stessa datrice di lavoro; non valgono come prova né le valutazioni espresse nel giudizio sull’impugnazione del licenziamento, né la successiva attività concorrente dell’ex dipendente non vincolato da patto di non concorrenza.

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23/09/2026
Data sentenza: 05/12/2025
Numero: 1633/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Niccolò Calvani
Registro : RG – 3310 –  2022
Tribunale di Venezia, 23 Ottobre 2026, n. 3818/2025
Marchio registrato dalla società e nome del socio: difetto di legittimazione alla contraffazione e tutela ex art. 7 c.c.
Il socio non ha legittimazione attiva all’azione di contraffazione se il marchio è stato registrato a nome di una società,...

Il socio non ha legittimazione attiva all’azione di contraffazione se il marchio è stato registrato a nome di una società, quindi da un soggetto giuridico autonomo che è titolare dei diritti di sfruttamento economico del segno distintivo e del potere di agire in giudizio per ottenerne la tutela, né la legittimazione discende dal fatto che il segno registrato contenga il nome e cognome del socio, trattandosi di segno distintivo autonomo rispetto al diritto al nome; parimenti è la società titolare dell’attività d’impresa, e non il socio che vi presta la propria opera, il soggetto legittimato a far valere il danno da sviamento di clientela.

Ai sensi dell’art. 7 c.c., integra violazione del diritto al nome l’utilizzo, a fini promozionali o pubblicitari, del nome e dei segni distintivi di una persona senza il suo consenso, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, quando tale uso sia idoneo a richiamarne l’identità e la notorietà. A tal fine, è irrilevante accertare la paternità di eventuali slogan o espressioni utilizzate, rilevando invece l’abbinamento degli stessi al nome, all’immagine o a segni riconducibili al soggetto, anche se riprodotti o imitati da terzi, ove ciò sia finalizzato ad attribuire indebitamente la riferibilità dell’attività o del prodotto alla persona medesima. L’uso non consentito del nome di una persona nota per promuovere i propri servizi, protratto nonostante la diffida, lede un diritto personalissimo e genera un danno alla sfera personale e patrimoniale da liquidare in via equitativa, tenuto conto della natura della condotta, della sua durata e della sua attualità.

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15/09/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 3818/2025
Carica: Presidente
Giudice: Innocenza Vono
Relatore: Lisa Torresan
Registro : RG – 5260 –  2022
Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2026, n. 10608/2023
Concorrenza sleale per sviamento di clientela da parte dell’ex dipendente
In caso di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l’illiceità della condotta non deve essere ricercata episodicamente, ma va desunta...

In caso di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l’illiceità della condotta non deve essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell’insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l’acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un’autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell’attività elettiva della nuova impresa, deve invece ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alla cui dipendenze aveva prestato lavoro.

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01/10/2025
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 10608/2023
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Vincenzo Carnì
Registro : RG – 33735 –  2020
Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2026, n. 3253/2024
Tutela mediante concorrenza sleale delle informazioni riservate non qualificate
Configura atto di concorrenza sleale il trasferimento di un complesso di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di...

Configura atto di concorrenza sleale il trasferimento di un complesso di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente che - pur non costituendo oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali informazioni riservate o segreti commerciali - costituisca un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.

Non può considerarsi illecita l'utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacità professionali dell'ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona, poiché si perverrebbe altrimenti al risultato duplicemente inammissibile di vanificare i valori della libertà individuale inerenti alla personalità del lavoratore, costringendolo ad una situazione di dipendenza che andrebbe oltre i limiti contrattuali, e di privilegiare nell'impresa, precedente datrice di lavoro, una rendita parassitaria derivante, una volta per tutte, dalla scelta felicemente a suo tempo fatta con l'assunzione di quel dipendente.

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30/09/2025
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 3253/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Claudio Marangoni
Registro : RG – 20167 –  2021
Tribunale di Roma, 17 Settembre 2021
Concorrenza sleale per indebito utilizzo del know-how e di notizie riservate afferenti all’attività dell’impresa concorrente fornitrice di servizi di sicurezza e vigilanza privata
In tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile dell’illecito è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più...

In tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile dell’illecito è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e quindi la comunanza di clientela, la quale non è data dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno. La sussistenza di tale requisito va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l’attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l’offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale. La diversità di dimensioni imprenditoriali non è tuttavia idonea ad escludere il presupposto del rapporto di concorrenza tra le parti.

Può configurarsi un atto di concorrenza sleale in presenza del trasferimento di un complesso di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente, pur non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali informazioni riservate o segreti commerciali, ma è necessario che ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito

 

 

 

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20/05/2023
Data sentenza: 17/09/2021
Registro : RG – 75194 –  2018
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