La responsabilità dell’ex dipendente per concorrenza sleale può essere affermata anche in assenza di un patto di non concorrenza quando siano commesse pratiche commerciali scorrette, idonee a realizzare uno sviamento della clientela dell’ex datore di lavoro mediante condotte abusive e a procurare un illecito vantaggio competitivo, come la rappresentazione ai clienti, facendo leva sulla fiducia acquisita, di un mutamento della strategia commerciale e della logistica dell’ex datore di lavoro, per indurli a ritenere che il prodotto di un’altra impresa, fornito con diversa etichetta, sia identico al suo.
In tali casi la tutela risarcitoria successiva non è adeguata a contenere il pregiudizio, perché l’illecito espone l’ex datore di lavoro al rischio concreto di un calo delle vendite, della riduzione della quota di mercato e dell’annacquamento della capacità attrattiva del proprio prodotto, lesioni di difficile quantificazione e reintegrazione; l’inibitoria può imporre all’ex dipendente di contattare i clienti solo con modalità che esplicitino chiaramente l’interruzione del rapporto e l’estraneità dei nuovi prodotti.
Ai fini dell’accertamento della validità del modello comunitario e della sua contraffazione rileva soltanto quanto risulta dal certificato di registrazione, e non i render prodotti dal titolare. La novità va valutata raffrontando il modello con ciascuna anteriorità singolarmente considerata e con riferimento all’aspetto complessivo del prodotto, sicché un disegno può essere nuovo anche se costituito da elementi già apparsi in modelli precedenti, purché combinati in modo da realizzare un risultato complessivamente inedito.
Il carattere individuale, che determina anche l’estensione della tutela, va apprezzato alla stregua dell’utilizzatore informato, che per un’autovettura sportiva di prezzo elevato è un appassionato con familiarità per la categoria, capace di percepire anche piccole variazioni estetiche, e tenendo conto del margine di libertà dell’autore, che in tale settore è ampio perché limitato solo da vincoli tecnici e normativi. L’accertamento della contraffazione ai sensi dell’art. 10 del reg. CE n. 6/2002 è speculare a quello del carattere individuale, e ricorre quando il modello successivo non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa.
La rappresentazione bidimensionale su internet di un prodotto corrispondente a un modello comunitario costituisce un atto di riproduzione riservato al titolare, e integra un atto di utilizzazione la pubblicazione di rendering su una pagina social liberamente accessibile e inerente all’attività professionale del designer, anche quando dichiaratamente destinata solo a mostrarne le capacità.
Nell’azione per la sottrazione di informazioni aziendali riservate commessa attraverso l’acquisizione di dati informatici, il luogo di commissione dell’illecito rilevante ai sensi dell’art. 120, sesto comma, c.p.i. è quello in cui si trovano i server dai quali i dati sono stati trafugati, essendo irrilevante il luogo in cui si trovi chi li ha materialmente acquisiti.
Ai fini della tutela ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. le informazioni devono essere segrete, avere valore economico in quanto segrete ed essere sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle tali. Il valore economico va apprezzato in relazione al vantaggio concorrenziale che la disponibilità delle informazioni attribuisce rispetto a un concorrente che ne sia privo, come avviene per le schede tecniche dei semilavorati e per le schede dei costi di produzione, che consentono di determinare il prezzo plausibilmente offerto ai clienti. Una prassi divulgativa del settore esclude la segretezza solo se riguarda le specifiche informazioni azionate ed è di entità tale da renderle generalmente note agli esperti e agli operatori.
L’adeguatezza delle misure di protezione va valutata in concreto, in relazione alla tipologia e alle dimensioni dell’impresa e delle informazioni, e non può limitarsi al riscontro di certificazioni come la ISO 27001; sono adeguate le misure di un’impresa produttiva il cui core business non è l’informatica che custodisca i dati in server protetti e ne limiti l’accesso, mediante credenziali, alle informazioni attinenti al ruolo di ciascun dipendente. Non vale a giustificare l’esportazione massiva dei file la finalità dichiarata di procurarsi una difesa in caso di contestazioni del datore di lavoro, quando i documenti risultino utilizzati per l’attività svolta presso il concorrente.
La formula chimica e il macchinario del ricorrente non sono tutelabili come segreti commerciali ai sensi dell’art. 98 c.p.i. quando non siano allegate le misure adottate per mantenerli segreti, e il macchinario non brevettato e da tempo in commercio non è segreto se ne è possibile la duplicazione mediante reverse engineering; in difetto di fumus sui diritti di proprietà industriale va respinta anche la descrizione.
Il rapporto di concorrenza sussiste anche tra imprese operanti a livelli diversi della catena produttiva che si rivolgano alla medesima clientela finale. Non integrano concorrenza sleale la restituzione dei dispositivi aziendali formattati, l’omesso passaggio di consegne né la mera costituzione di una società concorrente in assenza di patto di non concorrenza, e le conoscenze acquisite dall’ex amministratore e dipendente sono tutelate solo se si tratti di dati protetti o di una banca dati che trascenda le competenze e i ricordi del singolo. Non basta perciò la generica allegazione della copiatura dei server aziendali quando il ricorrente non delinei l’oggetto del know-how, mentre sussiste il fumus dell’illecito concorrenziale per la copia del file contenente la formula della resina, compiuta dalla postazione dell’ex amministratore in vista del suo utilizzo nella società da lui costituita.
Il periculum in mora non è in re ipsa, e poiché il vantaggio competitivo del concorrente consiste nel poter utilizzare la formula senza sostenerne il costo, è onere del ricorrente allegarne quantomeno il costo di acquisizione, dal quale desumerne il valore e verificare l’attualità del vantaggio, tanto più a fronte della contestazione del resistente sulla sua risalenza e scarsa specificità. Esclude inoltre il periculum il ritardo di oltre un anno tra la conoscenza della copiatura e il ricorso; la sussistenza del fumus giustifica la compensazione parziale delle spese.
La lista dei clienti e il documento contenente, oltre ai prezzi di listino pacificamente pubblici, gli sconti praticati ai singoli clienti e i dati storici delle vendite possono costituire informazioni segrete tutelabili ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i., in quanto non di dominio pubblico, dotati di valore economico perché consentono di elaborare una strategia di marketing e sufficientemente secretati quando siano custoditi in archivi accessibili con credenziali personali ai soli addetti, in presenza di un regolamento che imponga l’uso dei soli dispositivi aziendali e di un programma di tracciamento delle operazioni sui file. Non sono invece segreti industriali le fotografie della conformazione esterna dei prodotti, ricavabile da qualsiasi esemplare in commercio, prive di informazioni sul progetto costruttivo.
Accertata la natura segreta delle informazioni, spetta all’attore provare la loro sottrazione o utilizzazione non autorizzata, e il sospetto sufficiente a giustificare la descrizione cautelare non basta per la condanna, che richiede che i fatti allegati risultino più probabili di quelli contrari. La domanda va quindi rigettata, anche sotto il profilo della concorrenza sleale fondata sui medesimi fatti, quando la trasmissione delle informazioni da parte dell’ex direttore commerciale a un distributore, i contatti con quest’ultimo e la proposta ai clienti di una «seconda linea» di prodotti di un produttore concorrente risultino inquadrabili in un progetto concordato con la stessa datrice di lavoro; non valgono come prova né le valutazioni espresse nel giudizio sull’impugnazione del licenziamento, né la successiva attività concorrente dell’ex dipendente non vincolato da patto di non concorrenza.
Il socio non ha legittimazione attiva all’azione di contraffazione se il marchio è stato registrato a nome di una società, quindi da un soggetto giuridico autonomo che è titolare dei diritti di sfruttamento economico del segno distintivo e del potere di agire in giudizio per ottenerne la tutela, né la legittimazione discende dal fatto che il segno registrato contenga il nome e cognome del socio, trattandosi di segno distintivo autonomo rispetto al diritto al nome; parimenti è la società titolare dell’attività d’impresa, e non il socio che vi presta la propria opera, il soggetto legittimato a far valere il danno da sviamento di clientela.
Ai sensi dell’art. 7 c.c., integra violazione del diritto al nome l’utilizzo, a fini promozionali o pubblicitari, del nome e dei segni distintivi di una persona senza il suo consenso, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, quando tale uso sia idoneo a richiamarne l’identità e la notorietà. A tal fine, è irrilevante accertare la paternità di eventuali slogan o espressioni utilizzate, rilevando invece l’abbinamento degli stessi al nome, all’immagine o a segni riconducibili al soggetto, anche se riprodotti o imitati da terzi, ove ciò sia finalizzato ad attribuire indebitamente la riferibilità dell’attività o del prodotto alla persona medesima. L’uso non consentito del nome di una persona nota per promuovere i propri servizi, protratto nonostante la diffida, lede un diritto personalissimo e genera un danno alla sfera personale e patrimoniale da liquidare in via equitativa, tenuto conto della natura della condotta, della sua durata e della sua attualità.
In caso di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l’illiceità della condotta non deve essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell’insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l’acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un’autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell’attività elettiva della nuova impresa, deve invece ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alla cui dipendenze aveva prestato lavoro.
Configura atto di concorrenza sleale il trasferimento di un complesso di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente che - pur non costituendo oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali informazioni riservate o segreti commerciali - costituisca un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.
Non può considerarsi illecita l'utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacità professionali dell'ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona, poiché si perverrebbe altrimenti al risultato duplicemente inammissibile di vanificare i valori della libertà individuale inerenti alla personalità del lavoratore, costringendolo ad una situazione di dipendenza che andrebbe oltre i limiti contrattuali, e di privilegiare nell'impresa, precedente datrice di lavoro, una rendita parassitaria derivante, una volta per tutte, dalla scelta felicemente a suo tempo fatta con l'assunzione di quel dipendente.
In tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile dell’illecito è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e quindi la comunanza di clientela, la quale non è data dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno. La sussistenza di tale requisito va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l’attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l’offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale. La diversità di dimensioni imprenditoriali non è tuttavia idonea ad escludere il presupposto del rapporto di concorrenza tra le parti.
Può configurarsi un atto di concorrenza sleale in presenza del trasferimento di un complesso di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente, pur non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali informazioni riservate o segreti commerciali, ma è necessario che ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito
La concorrenza può dirsi illecita quando la natura stessa dei mezzi utilizzati al fine di compiere i predetti atti sia contraria alla correttezza professionale, e dunque idonea a danneggiare le aziende altrui: in tal senso, costituisce concorrenza sleale il fatto di porre in essere un’attività lesiva, volta ad appropriarsi in maniera illegittima dello spazio di mercato o della clientela delle imprese concorrenti. L’ipotesi di cui al n. 3 dell’art. 2598 c.c. si discosta da quelle dei nn. 1 e 2, giacché questa è configurabile in maniera indipendente rispetto al riscontro della confondibilità, oggettiva e soggettiva, dei prodotti concorrenti: tale considerazione estende il campo applicativo della norma in questione ad ogni condotta che si riveli contraria ai principi di correttezza professionale, e dunque idonea a provocare, nel concreto, danni di rilievo al concorrente sul mercato. È dunque richiesto che vi sia prova, in concreto, dell’idoneità degli atti a comportare, per il concorrente, un determinato pregiudizio, tenuto conto che il n. 3 non prevede specifici atti di concorrenza sleale, ma si estende a qualsiasi condotta volta a minare i principi della concorrenza professionale e dunque idonea a danneggiare l’altrui azienda. A ciò consegue che la norma deve essere intesa in senso ampio, giacché il legislatore non ha voluto configurare in maniera restrittiva il concetto di correttezza professionale, laddove il comportamento illecito a cui si fa riferimento è dato dall’insieme di azioni, e, in generale, dalla “manovra” operata per danneggiare il concorrente.
La concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non configurabile ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto rapporto di concorrenzialità”, la stessa “è però configurabile allorquando l'atto lesivo del diritto del concorrente sia posto in essere dal soggetto terzo (cosiddetto interposto) che tuttavia si trovi in una relazione di interessi comuni con l'imprenditore avvantaggiato e, pur non possedendo egli stesso i necessari requisiti soggettivi (non essendo cioè concorrente del danneggiato), agisca per conto di (o comunque in collegamento con) un concorrente del danneggiato stesso, nel qual caso il terzo va legittimamente ritenuto responsabile, in solido, con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta, mentre, mancando del tutto siffatto collegamento tra il terzo autore del comportamento lesivo del principio della correttezza professionale e l'imprenditore concorrente del danneggiato, il terzo stesso è chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c.
In tema di concorrenza sleale per sottrazione di clientela, non è escluso il presupposto soggettivo del rapporto di concorrenza quando l'atto lesivo del diritto del concorrente venga compiuto da un soggetto il quale, (altro…)