Non può essere addebitata al liquidatore l’omessa presentazione dell’istanza di fallimento in proprio quando, nel periodo in cui era in carica, il tribunale e la corte d’appello abbiano respinto i ricorsi per la dichiarazione di fallimento della società escludendone l’insolvenza secondo i criteri applicabili alle società in liquidazione, anche tenuto conto del credito litigioso iscritto all’attivo [società di vendita di autoveicoli posta in liquidazione dopo la revoca della concessione di vendita, titolare di un credito oggetto di un contenzioso con la casa produttrice].
L’azzeramento in bilancio delle immobilizzazioni costituite da software, lavori su beni di terzi, spese di pubblicità e suppellettili d’ufficio, compiuto dal liquidatore di una società che abbia cessato l’attività, è conforme all’art. 2490 c.c. e non integra dispersione del patrimonio sociale, perché in liquidazione i cespiti vanno valutati ai valori di realizzo, che per tali beni, rilevanti solo in funzione della continuità aziendale, sono pari a zero.
Non è imputabile al liquidatore il mancato recupero di crediti nei confronti di debitori falliti, di società cessate, di debitori che abbiano contestato giudizialmente il credito o di numerosi piccoli debitori per i quali l’azione giudiziale risulti antieconomica in considerazione dei costi e dell’alea del giudizio.
In mancanza di condotte illecite e di danni conseguenti accertati, l’irregolare tenuta della contabilità imputata al liquidatore costituisce un illecito meramente formale, e la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non consente di liquidare il danno nella misura della differenza tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare, criterio utilizzabile solo come parametro di liquidazione equitativa quando l’attore abbia allegato un inadempimento almeno astrattamente idoneo a cagionare il danno e indicato le ragioni che hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi della condotta.
La violazione degli obblighi gravanti sull’amministratore e sul liquidatore non attiene alla mancata messa in liquidazione della società e alla conseguente prosecuzione dell’attività d’impresa, bensì all’indebita protrazione della fase liquidatoria in assenza di una ragionevole aspettativa di conclusione in bonis.
In tale contesto, tutto il debito maturato successivamente alla messa in liquidazione costituisce danno per il patrimonio sociale, secondo uno schema affine a quello di cui all’art. 2486, terzo comma, c.c., senza possibilità di detrarre i costi di liquidazione evitabili mediante la tempestiva presentazione dell’istanza di fallimento in proprio.
Il liquidatore di società di capitali, quale rappresentante legale dell’ente, è legittimato a chiedere tempestivamente il fallimento in proprio della società, senza necessità di autorizzazione assembleare, in ciò consistendo, in assenza di valide alternative negoziali, la migliore forma di liquidazione possibile. I liquidatori hanno infatti il potere-dovere di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e l’assemblea può intervenire per delimitarne o indirizzarne l’attività.
Dal sistema si ricava una regola generale che impone al liquidatore di attivarsi diligentemente per impedire l’aggravamento del dissesto, a tutela dei creditori che vantano sul patrimonio sociale la garanzia generica dei loro crediti; la regola trova conferma nel sistema di emersione tempestiva della crisi delineato dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’organo di gestione, amministratore o liquidatore, deve agire in modo da non ritardare la dichiarazione di insolvenza della società e da non aggravarne il dissesto, anche a pena della violazione del precetto penale di cui al combinato disposto degli artt. 217, comma 1, n. 4, e 224 l. fall. Viola tale obbligo il liquidatore che, potendo percepire l’insolvenza della società sin dall’assunzione della carica, omette di chiederne il fallimento in proprio.
Il curatore che agisce ai sensi dell’art. 146 l. fall. cumula l’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. e l’azione dei creditori ex art. 2394 c.c. ed è legittimato a pretendere il risarcimento del danno subito dal patrimonio sociale per effetto della condotta inadempiente del liquidatore. In caso di ritardata richiesta di fallimento in proprio, il danno corrisponde ai costi sostenuti dalla società che non si sarebbero verificati se il fallimento fosse stato dichiarato tempestivamente [quali le spese di un procedimento arbitrale promosso da un creditore, che avrebbe dovuto insinuarsi al passivo, gli interessi sui crediti chirografari maturati dopo la data in cui il fallimento avrebbe dovuto essere dichiarato e il compenso del liquidatore]; restano esclusi i costi dei quali non sia provata l’estraneità alla successiva fase concorsuale.
Anche la condotta gestoria del liquidatore beneficia del metro di giudizio della business judgment rule, in forza della quale il giudice sindaca le modalità di esercizio del potere discrezionale, che per essere immuni da critiche non devono travalicare i limiti della ragionevolezza, e non la convenienza o l’utilità dell’atto in sé né il risultato prodotto. Integra inadempimento del liquidatore la resistenza a una domanda di pagamento di un creditore sociale priva di qualsiasi possibilità di esito vittorioso, con conseguente responsabilità per i costi del giudizio e per gli interessi maturati sul debito.
L’insolvenza di una società in liquidazione si misura sotto il profilo patrimoniale e non finanziario, ed è insolvente la società che, posta in liquidazione, non è in grado con il suo patrimonio di soddisfare tutti i creditori. Ai fini dell’art. 5 l. fall. occorre accertare soltanto se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, perché l’impresa in liquidazione ha come esclusivo obiettivo il soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività e la distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci, sicché non occorre che disponga del credito e della liquidità necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.