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Sentenze con tag: fideiussione a prima richiesta

Tribunale di Milano, 11 Novembre 2024, n. 9736/2024
Fideiussione specifica: garante non consumatore, clausola a prima richiesta e onere della prova nell’azione antitrust stand alone
La persona fisica che rilascia una fideiussione a garanzia delle obbligazioni di una società commerciale non può essere qualificata come...

La persona fisica che rilascia una fideiussione a garanzia delle obbligazioni di una società commerciale non può essere qualificata come consumatore quando sussistano collegamenti funzionali con la società garantita, quali la carica di amministratore o la titolarità di una partecipazione non trascurabile al capitale, come l’amministratore unico della società mutuataria e i due congiunti che ne detengano ciascuno il 50% del capitale; ai fini della disciplina consumeristica è decisiva non la natura autonoma o accessoria del contratto di garanzia, ma la qualità del garante valutata con criterio funzionale.

L’art. 1341 c.c. non si applica ai contratti stipulati per atto pubblico notarile, le cui clausole, ancorché conformi alle condizioni poste da uno dei contraenti, non sono qualificabili come unilateralmente predisposte e non richiedono specifica approvazione per iscritto, anche se vessatorie.

Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia costituisce prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale soltanto per le fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI; per la fideiussione specifica, rilasciata a garanzia delle obbligazioni nascenti da un determinato contratto di mutuo, l’azione di nullità ha natura stand alone e l’attore deve provare l’esistenza, all’epoca della stipula, di un’intesa restrittiva estesa anche a tale tipo di garanzia, non essendo sufficiente allegare la coincidenza delle clausole con quelle dello schema ABI senza alcuna istanza istruttoria. La nullità totale della garanzia, inoltre, richiede la prova che i garanti non l’avrebbero prestata senza le clausole nulle, prova tanto meno plausibile quando essi avessero un interesse economico al finanziamento della società da loro amministrata o partecipata.

In ogni caso, ove la fideiussione preveda il pagamento a prima richiesta e il richiamo all’art. 1957 c.c., l’onere del creditore è soddisfatto con la richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta al fideiussore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, poiché esigere l’azione giudiziale contraddirebbe la clausola a prima richiesta; sicché dalla eventuale nullità parziale della clausola di rinuncia all’art. 1957 c.c. non discenderebbe comunque la liberazione dei fideiussori.

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23/09/2026
Data sentenza: 11/11/2024
Numero: 9736/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Silvia Giani
Registro : RG – 21372 –  2020
Corte d'appello di Cagliari, 22 Ottobre 2026, n. /
Fideiussione omnibus: clausola a prima richiesta e nullità parziale delle clausole vietate dallo schema ABI
In tema di fideiussione omnibus, la presenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta” non implica, di per sé,...

In tema di fideiussione omnibus, la presenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta” non implica, di per sé, la trasformazione del contratto in garanzia autonoma. Tale clausola è compatibile con la natura accessoria della fideiussione quando non risulti la rinuncia del garante a sollevare le eccezioni spettanti al debitore principale, potendo essa configurarsi come una pattuizione di tipo solve et repete diretta a consentire l’immediata escutibilità della garanzia, senza incidere sull’accessorietà del vincolo.

Le fideiussioni omnibus che riproducono le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003, oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, sono affette da nullità parziale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 287/1990 e dell’art. 1419 c.c., limitatamente alle clausole che concretano l’intesa anticoncorrenziale vietata. La nullità non si estende all’intero contratto, salvo che risulti o sia dimostrata una diversa volontà delle parti di non concludere l’accordo in assenza di tali pattuizioni.

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26/03/2026
Data sentenza: 22/10/2026
Numero: /
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Maria Teresa Spanu
Registro : RG – 199 –  2023
Tribunale di Milano, 11 Novembre 2024, n. 9734/2024
La deroga all’art. 1957 c.c. ad opera della garanzia a prima richiesta
La mancata produzione in giudizio di tutti gli atti necessari all’indispensabile esame comparativo delle domande proposte nei due giudizi pendenti,...

La mancata produzione in giudizio di tutti gli atti necessari all'indispensabile esame comparativo delle domande proposte nei due giudizi pendenti, al fine di accertare, oltre che la stessa pendenza, la loro entità e parziale coincidenza per stabilire quale giudice sia stato per primo investito, determina l'inaccoglibilità dell'eccezione di continenza.

La decisione della Banca d'Italia n. 55/2005 non può costituire prova privilegiata dell'illecito per casi diversi da quelli oggetto del provvedimento dell'Autorità (nel caso di specie l'efficacia del provvedimento non è stata estesa a casi di fideiussione, qualificate come contratti autonomi di garanzia, sottoscritti nel 2015).

La deroga all’art. 1957 c.c. ad opera della garanzia a prima richiesta trova la sua ratio nel fatto che il fideiussore, che si obbliga al pagamento a prima o a semplice richiesta, è colui il quale è tenuto a provvedere al pagamento dell’obbligazione principale non appena gli venga intimato dal creditore, indipendentemente, quindi, dall’esercizio di un’azione giudiziale. E ciò, in quanto sarebbe obbligato a eseguire il pagamento richiesto, da un lato, secondo il meccanismo proprio del solve et repete e, dall’altro, poiché reso edotto del mancato adempimento da parte del debitore principale. In tale prospettiva sembra, dunque, giustificata la conclusione che, allorquando il garante sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, il rispetto dell’art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore o al debitore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale; per l'effetto, una volta che sia stata tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore.

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23/04/2025
Data sentenza: 11/11/2024
Numero: 9734/2024
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Giani
Relatore: Elisa Fazzini
Registro : RG – 7619 –  2020
Tribunale di Napoli, 27 Luglio 2022
Irrilevanza ai fini della validità delle fideiussioni specifiche dell’applicazione dello schema ABI
La natura dell’accertamento cui è chiamato il tribunale nelle controversie antitrust si fonda sulla verifica dell’esistenza di un’intesa illecita a...

La natura dell’accertamento cui è chiamato il tribunale nelle controversie antitrust si fonda sulla verifica dell’esistenza di un’intesa illecita a monte, da cui discende la nullità dei contratti a valle.

Il contratto costituente una fideiussione specifica non rientra nell’ambito di applicazione del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia, che ha dichiarato la contrarietà alla l. n. 287/90 degli artt. 2, 6, 8 dello schema ABI del 2002, riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus perfezionate sulla scorta di tale modello contrattuale.

In particolare, il provvedimento della Banca d’Italia evidenzia che la fideiussione omnibus presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell’attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. È con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d’Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI, di per sé lecite se inserite in fideiussioni specifiche, possono determinare effetti anticoncorrenziali, in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.

Alla luce della specificità della questione e delle censure rilevate con riguardo alla garanzia bancaria in materia di fideiussioni omnibus, aventi ad oggetto non solo le obbligazioni assunte dal debitore, ma anche quelle da assumere, è da escludere l’ammissibilità dell’applicazione analogica del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia alle fideiussioni specifiche, per due ordini di ragioni. La prima concerne l’impossibilità di procedere all’interpretazione analogica ex art. 12 delle preleggi del provvedimento, il quale non va qualificato in termini di fonte del diritto in mancanza del requisito dell’innovatività dell’ordinamento giuridico in modo stabile, trattandosi di un provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio circoscritto all’ambito temporale, oggetto dell’accertamento e dell’istruttoria espletata dall’autorità di vigilanza. La seconda afferisce alla vincolatività del suindicato provvedimento sanzionatorio, il cui oggetto incidente soltanto sulle fideiussioni omnibus va interpretato restrittivamente, in ossequio al principio di legalità che informa il sistema sanzionatorio previsto dalla l. n. 287/90.

Con riguardo alle fideiussioni specifiche, non è sufficiente nemmeno l’allegazione di moduli contenenti le clausole censurate, predisposte da vari istituti di credito, al fine della prova dell’illiceità dell’intesa a monte, in quanto la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali, né costituisce elemento dirimente per accertare l’accordo illecito tra gli istituti di credit.

La clausola c.d. “a prima richiesta” è stata esclusa dal perimetro sanzionatorio del provvedimento della Banca d’Italia, la quale ne ha riconosciuto la validità, in ragione dell’importante funzione di protezione del credito bancario. Più precisamente, la clausola c.d. “a prima richiesta”, da un lato, permette alla banca di recuperare il proprio credito senza dovere escutere in precedenza il debitore principale, né di dimostrare il verificarsi di una specifica condizione; dall’altro, consente al fideiussore di far valere i suoi diritti nel momento successivo all’adempimento al pari di una lecita clausola solve et repete, in caso di un’eventuale ripetizione dell’indebito oggettivo nei confronti della banca, quale soggetto ragionevolmente solvibile.

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14/06/2023
Data sentenza: 27/07/2022
Registro : RI – 5754 –  2020
Tribunale di Milano, 13 Luglio 2022
Garanzia fideiussoria “a prima richiesta” e contratto di cessione di quote
In tema di competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa, non è il semplice fatto che il debito garantito...

In tema di competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa, non è il semplice fatto che il debito garantito derivi da un contratto di cessione di partecipazioni sociali che può valere a riservare alla cognizione della Sezione la causa promossa dal creditore per l'adempimento di un negozio di garanzia. Inoltre, nessuna questione di competenza può porsi all'interno dello stesso ufficio, come ormai chiarito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la riserva della trattazione delle materie previste dall'art. 3 d. lgs. 168/2003 attiene alla distribuzione degli affari all'interno dell'ufficio e non alla competenza.

In caso di una garanzia fideiussoria "a prima richiesta e senza eccezioni", essa rafforza l'impegno fideiussorio, sganciandolo dalle sorti del debito principale proprio attraverso la previsione dell'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto principale per sottrarsi al pagamento immediato. Si tratta di un contratto autonomo di garanzia, che la giurisprudenza di legittimità reputa sotteso alle garanzie "a prima richiesta" - connotate da deroghe alla disciplina tipica della fideiussione tali da escludere l'accessorietà della garanzia -  meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., in quanto connotato dalla causa in concreto di traslare il rischio economico dell'inadempimento del debitore sul garante attraverso la previsione dell'obbligazione autonomia di una prestazione indennitaria sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.

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01/06/2023
Data sentenza: 13/07/2022
Registro : RG – 32115 –  2020
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