La tutela prevista dall’art. 99 l. n. 633/1941 per i progetti di lavori dell’ingegneria richiede che essi costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, mediante l’applicazione di principi e regole tecniche nuovi o l’applicazione innovativa di principi preesistenti con risultati non ottenuti prima, e non spetta ai progetti che si limitino a perfezionare soluzioni già note o a trasporre da un settore merceologico a un altro una tecnica diffusa, come l’applicazione al fondo di un letto del sistema di aggancio delle scaffalature.
In mancanza di un diritto connesso alla tutela autorale ingiustamente leso non è configurabile una concorrenza sleale interferente; la ripetizione di connotati formali resi necessari dalle caratteristiche funzionali di un prodotto non coperto da privativa, presentato con l’indicazione del diverso produttore, esclude inoltre il rischio di confusione ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c., tanto più in un settore, come quello delle forniture pubbliche, nel quale la scelta dipende dalla migliore offerta su un medesimo capitolato tecnico.
Nella cosiddetta concorrenza parassitaria, l'imitazione può considerarsi illecita soltanto se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), là dove per "breve" deve intendersi quell'arco di tempo per tutta la durata del quale l'ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari (di incassi, di pubblicità, di avviamento) dal lancio della novità, ovvero fino a quando essa è considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto. Ciò in quanto la creatività è tutelata nel nostro ordinamento solo per un tempo determinato, fino a quando l'iniziativa può considerarsi originale, sicché quando l'originalità si sia esaurita, ovvero quando quel determinato modo di produrre e/o di commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore, l'imitazione non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda. [Nel caso in esame, l’imitazione non confusoria dei prodotti dell’impresa concorrente conseguente alla scadenza della privativa e, più in generale, incentrata su caratteristiche determinate dalla funzione tecnica dei prodotti, in assenza di prove di atti imitativi sistematici di iniziative eterogenee, ivi comprese quelle di carattere organizzativo e pubblicitario, porta ad escludere che la ricorrente possa dirsi responsabile di concorrenza parassitaria.]
La riproduzione degli elementi “più caratteristici” del prodotto altrui non integra un’ipotesi di agganciamento illecito ex art. 2598 n. 2 c.c.. Questa ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, (altro…)