Per evitare la decadenza per non uso ai sensi dell’art. 24 c.p.i., il marchio deve essere usato in modo effettivo e non simbolico, in conformità con la sua funzione essenziale, che è quella di garantire al consumatore l’identità di origine dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Il marchio registrato come ordinario marchio d’impresa, ma sempre e soltanto utilizzato per attestare ai consumatori la conformità a determinati standard dei prodotti provenienti da un’indistinta platea di imprese licenziatarie, è usato in funzione puramente certificativa e non distintiva della provenienza da una determinata impresa, sicché tale uso non vale a escludere la decadenza, che matura decorsi cinque anni dalla registrazione e può essere fatta valere dal convenuto anche in via di eccezione.
Il segno non può essere qualificato come marchio collettivo ai sensi dell’art. 11 c.p.i. quando sia stato registrato come marchio ordinario, il titolare non rivesta la qualità di persona giuridica di diritto pubblico o di associazione di categoria e alla domanda non sia stato allegato il regolamento d’uso; né può valere come marchio di fatto rinomato, in difetto di un uso in funzione distintiva dei prodotti di una determinata impresa e dei requisiti soggettivi richiesti per il marchio collettivo o di certificazione. Decaduto il marchio, l’uso del segno da parte del terzo non integra contraffazione né concorrenza sleale e non dà luogo a danni risarcibili, restando assorbita la questione della nullità della registrazione.
L’istituto della decadenza per non uso, di cui all'art. 24 c.p.i., è strettamente collegato alla funzione distintiva del marchio, che viene meno quando esso non sia sul mercato, ove non sia collegato ad alcun prodotto o servizio nella percezione dei consumatori. Qualsiasi forma di utilizzazione del marchio in funzione distintiva è astrattamente idonea ad evitare la decadenza per non uso, purché da essa possa discendere un effetto economico rilevante sotto il profilo concorrenziale, non essendo sufficiente un uso solo sporadico o simbolico teso soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio che, privando i concorrenti della possibilità di usare tale segno, rischierebbe di ostacolare la concorrenza, limitando la circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi. È necessario, peraltro, ai fini del mantenimento dei diritti conferiti da un marchio per una determinata classe di prodotti o di servizi, che il marchio sia stato usato nel mercato dei prodotti o dei servizi di tale classe, in considerazione del numero dei marchi registrati e dei conflitti che possono tra essi insorgere.
Occorre riconoscere la tutela del diritto di autore, fin dall’epoca della loro creazione, anche ad opere del design mai oggetto di alcuna registrazione precedente al 19.4.2001, posto che (altro…)